Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-11-21, n. 201305522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-11-21, n. 201305522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305522
Data del deposito : 21 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02824/2010 REG.RIC.

N. 05522/2013REG.PROV.COLL.

N. 02824/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2010, proposto da:
Comune di Cardito, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso l’avv. Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani N. 1;

contro

G G, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;

nei confronti di

P V, rappresentato e difeso dagli avv. V B, C Z, F V, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;
Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Scetta, Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Brunello Mileto in Roma, Piazzale Clodio 22;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Mario Vespere, Aldo Vespere, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, viale dei Parioli, 67;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 00914/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G G e di P V e di Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati G P, A S e Giuseppe Russo su delega dell'avv. Antonio Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. G G , proprietario di un fabbricato ( con annessa area edificabile ) sito in Comune di Cardito in Corso C. Battisti impugnava innanzi al Tar della Campania sede di Napoli con ricorso principale il permesso di costruire n.37/2005 rilasciato dal predetto Comune al sig.Pasquale Vetrano per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in via Nardi, su area confinante con la proprietà del ricorrente.

Quindi il Grassia impugnava con motivi aggiunti il permesso di costruire in sanatoria n.6711 del 4/4/2007 rilasciato sempre al Vetrano in relazione alla domanda prodotta ex art.36 DPR n.380/2001 per opere in difformità al precedente permesso.

L’adito Tribunale territoriale con sentenza n.914/2010 , in relazione alla rilevata fondatezza di alcuni assorbenti rilievi formulati dall’attuale appellato in ordine all’assenza di volumetria assentibile accoglieva il ricorso , con l’annullamento degli impugnati permessi di costruire.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è insorto il Comune di Cardito deducendo con un solo, articolato motivo, le censure di error in iudicando- irricevilibilità del ricorso di primo grado- nullità della sentenza impugnata

Secondo l’appellante , il ricorso di primo grado è stato tardivamente proposto atteso che risulta notificato nel mese di ottobre del 2006 , mentre i lavori di inizio della costruzione del Vetrano sono iniziati nel giugno del 2006, data da cui far decorrere il termine decadenziale di impugnativa se è vero che nella specie si denuncia l’assoluta inedificabilità dell’area e non potendo il ricorrente considerarsi rimesso in termini per effetto del rilascio del permesso in sanatoria che rimane comunque una variante di quello in origine rilasciato.

Il sig. P V, controinteressato di prime cure ha proposto dal canto suo appello incidentale avverso la suindicata sentenza deducendo a sostegno del relativo gravame i seguenti motivi:

1) error in iudicando. irricevibilità dell’impugnativa di primo grado;

2) error in iudicando per inammissibilità dell’impugnativa di primo grado;

3) error iudicandi per infondatezza dell’impugnativa di primo grado.

Si è costituito in giudizio il sig. G G che ha contestato la fondatezza sia dell’appello principale del Comune sia dell’appello incidentale dei quali ha chiesto la reiezione.

Si è altresì costituito in giudizio la Provincia di Napoli che ha chiesto, in primo luogo la estromissione dal giudizio e comunque la conferma dell’impugnata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio ad adiuvandum delle ragioni dell’appellante Comune di Cardito i sigg.ri Mario Vespere e Aldo Vespere.

Le parti hanno prodotto specifiche memorie ad ulteriore sviluppo delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 30 aprile 2004 la causa viene introitata per la decisione

DIRITTO

In via preliminare va disposta l’estromissione dal giudizio dell’intimata Provincia di Napoli non avendo detto Ente concorso all’adozione dei provvedimenti oggetto di contestazione, risultando, così sprovvisto della necessaria legittimazione passiva.

Ciò precisato, l’appello è infondato, meritando le statuizioni rese con l’impugnata sentenza integrale conferma.

Il gravame all’esame si articola su un solo motivo con il quale viene dedotta l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado già sollevata a suo tempo e altresì disattesa dal primo giudice .

L’eccezione non è fondata.

Il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento , laddove la “piena conoscenza” idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione presuppone la consapevolezza dell’atto e della sua portata lesiva e quindi del suo esatto contenuto, non essendo al riguardo sufficienti la notizia dell’esistenza dell’atto stesso e neppure il suo carattere genericamente sfavorevole ( Cons. Stato Sez. IV 11 marzo 1999 n.258). Avuto riguardo al contenuto dell’atto da gravare, nel campo edilizio , ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un titolo abilitativo rilasciato a terzi, l’effettiva, piena conoscenza dell’atto viene collegata in linea di massima al momento in cui la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera, in modo da evidenziare la eventuale non conformità della stessa al titolo e tale momento si fa coincidere, per un ormai consolidato orientamento con il completamento, quanto meno strutturale dell’opera stessa ( Cons. Stato Sez. IV 31/7/2008 n.3849).

La piena conoscenza potrebbe essere stata acquisita aliunde in un momento antecedente , ma occorrono una serie di circostanze, indizi e riscontri idonei a confortare la suddetta conoscenza , dovendo qui rammentare come in base agli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova ex art.2697c.c., la dimostrazione della tardività del ricorso e quindi della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell’atto deve essere fornita, in modo rigorosa da chi eccepisce la tardività ( Cons. Stato sez. IV7/11/2012 n.5657)

Al riguardo non appare decisivo l’elemento costituito dall’esposizione della cartella di cantiere e neppure la generica affermazione contenuta nel ricorso del sig.. Grassia di conoscenza dei lavori a giugno del 2006, costituendo tali fatti unicamente circostanze idonei all’acquisizione di una notizia o se si vuole una mera conoscenza che però non danno contezza del loro contenuto lesivo.

Vero è che l’impugnativa in questione si fonda sull’assunto della impossibilità di edificazione sull’area confinante a quella di proprietà del ricorrente, ma l’inizio dei lavori avvenuto nel giugno del 2006 non necessariamente poteva preludere alla realizzazione di un’opera dalle caratteristiche tali da poter far dedurre la illegittimità dell’avvenuto assentimento, potendo riguardare un intervento edilizio di minima rilevanza.

In concreto gli elementi essenziali in ordine a quanto autorizzato in favore del sig. Vetrano con il permesso di costruire per cui è causa sono stati assunti dall’interessato solo nel settembre del 2006 all’indomani dell’avvenuto accesso agli atti da parte dell’interessato che in tale data e a mezzo della predetta esibizione ha avuto modo di conoscere la delibera consiliare n.13/2003 sulla base delle cui determinazioni in ordine alla volumetria ammissibile edificabile in zona B1 è stato poi rilasciato il titolo ad aedificandum di che trattasi.

Orbene, in assenza di una prova certa relativa ad un avvenuta pregressa piena conoscenza, non è dato dedurre la tardività della impugnativa avverso l’atto autorizzativo rilasciato al sig. Vetrano.

L’appello principale che, si ripete, è fondato unicamente sul motivo della tardività , per quanto sopra illustrato, deve considerarsi privo di fondamento.

Passando all’appello incidentale anche tale impugnativa deve ritenersi infondata.

Quanto al primo motivo,. con esso viene eccepita la irricevibilità del ricorso di primo grado e sulla non fondatezza della eccezione vale quanto già osservato nella disamina della analoga eccezione sollevata con il gravame principale.

Col secondo mezzo d’impugnazione l’appellante incidentale deduce la inammissibilità del ricorso del Grassia con riferimento all’avvenuta impugnativa della delibera consiliare n.13/2003 il quale non avrebbe interesse a contestare la legittimità del suddetto atto deliberativo visto che, “ proprio in forza di tale delibera il medesimo ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire del 2004 per la costruzione di un fabbricato confinante a quello del Vetrano “.

La dedotta doglianza è inammissibile.

L’appellante incidentale rileva in sostanza il fatto che l’originario ricorrente verserebbe nelle stesse condizioni contestate al Vetrano, per essersi anche il Grassia “ giovato” delle scelte urbanistiche ritenute illegittime i dal Tar : ma se anche così fosse e cioè anche a voler seguire il ragionamento formulato dall’appellante incidentale, la denuncia di una analoga posizione di irregolarità per quanto attiene alla possibilità di edificazione in loco, non può precludere al vicino di impugnare un’autorizzazione ad aedificandum rilasciata su area confinante, ferma restando, naturalmente la possibilità dell’Amministrazione di esercitare anche nei confronti del Grassia il relativo ius poenitendi volto ad accertare situazioni di non conformità urbanistico- edilizia con conseguente adozione degli eventuali provvedimenti repressivi.

Col terzo ed ultimo motivo attinente gli aspetti sostanziali della vicenda in contestazione viene difesa la legittimità delle delibera consiliare n.13/2003 ( sulla scorta della quale è stato reso possibile il rilascio del titolo ad aedificandum in capo al Vetrano ) posto che l’incremento volumetrico ivi previsto costituirebbe un giudizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, congruamente motivato ed immune da vizi di illogicità.

Il mezzo di gravame si rivela privo di pregio, rendendosi pienamente condivisibili le osservazioni rese sul punto dal primo giudice.

Per la zona B1 qui interessata il Piano Regolatore Comunale come approvato con le prescrizioni apposte dalla Provincia ha previsto una volumetria complessiva di 40.000mc, con la possibilità di realizzazione di 400 nuovi vani, ma a fronte di ciò l’Amministrazione con la delibera consiliare n.13/2003 ha incrementato la possibilità di edificazione nella predetta zona elevandola a 104.800 mc ( con la previsione quindi di una cubatura unitaria per vano da 100mc a 262mc).

Ora le determinazioni assunte con detta delibera per la loro natura e consistenza vanno ad incidere in maniera significativa sull’assetto urbanistico delle zona residenziale B1, con la previsione di un notevolissimo ampliamento della capacità edificatoria, ma se così è, le modiche introdotte dovevano necessariamente essere assunte secondo l’iter naturale previsto per scelte così impattanti sul governo del territorio e cioè a mezzo di una apposita variante allo strumento urbanistico, quale sede istituzionalmente deputata a prevedere nuove, modificative condizioni di edificabilità delle aree, quanto ai parametri previsti dalla legge per l’esercizio dello ius aedificandi.

Così non è stato e siffatta manchevolezza non può non incidere negativamente sulla validità della citata delibera consiliare e di conseguenza sulla legittimità del permesso di costruire n.37/05 rilasciato in ragione delle nuove, modificate previsioni di cubatura assentibili, venendo altresì travolto il permesso di costruire in sanatoria che dal primo titolo deriva.

Conclusivamente, vanno respinti, in quanto infondati sia l’appello principale che l’appello incidentale.

Ogni altro motivo formulato o adombrato deve ritenersi assorbito o comunque inidoneo a mutare le suestese osservazioni e prese statuizioni.

Sussistono peraltro giusti motivi, attesa la peculiarità delle vicenda per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

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