Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-07-02, n. 201804004
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Pubblicato il 02/07/2018
N. 04004/2018REG.PROV.COLL.
N. 02387/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2016, proposto da
Bto Re S.r.l., con sede in Trento, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, C S.r.l., con sede in Villafranca di Verona, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, la signora A G T, tutti rappresentati e difesi dall’avv. F V, e elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell’avv. Ma Reggio D’Aci, per mandato a margine dell’appello;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti P Stella Richter, Nicolò Pedrazzoli e Giuliana Fozzer, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n. 11, per procura speciale rep. 28246 racc. 44030 dell’11 aprile 2016, autenticata dal dirigente provinciale rogante i contratti e investito del potere di autenticare sottoscrizioni di scritture private, in atti;
Comune di Lavis, in persona del Sindaco in carica, non costituito nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
Trentino Trasporti S.p.A., con sede in Trento - frazione di Gadolo, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- Dolomiti Reti S.p.A., con sede in Rovereto, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- S.E.T. Distribuzione S.p.A., con sede in Rovereto, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- Trentino Network S.r.l., con sede in Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
- Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
nei confronti
Gruppo Adige Bitumi S.p.A., con sede in Trento, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Confalonieri n. 5, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
Carron Cav. Angelo S.p.A., con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G S e D D, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giulio Caccini n. 1, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;
SWS Engineering S.p.A., con sede in Trento, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
D G, presso il domicilio professionale in Rovere Veronese, non costituito nel giudizio di primo grado, né allo stato nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. Sezione di Trento, n. 3 del 5 gennaio 2016, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con condanna alle spese del giudizio, il ricorso in primo grado n.r. 327/2015, proposto per l’annullamento del verbale della conferenza di servizi n. C23/2015-f-325/2015 in data 27 maggio 2015, recante esame osservazioni al progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero dell’abitato di Lavis tramite abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km. 7,492 al km. 8,196 e spostamento della stazione ferroviaria di Lavis, della determinazione n. 30 del 9 giugno 2015 con cui il Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche della provincia autonoma di Trento ha annullato in autotutela la precedente determinazione n. 180 del 31 ottobre 2014 di approvazione del progetto e provveduto a nuova approvazione del progetto esecutivo, dei verbali della conferenza di servizi in data 2 e 9 luglio 2014, se concorrenti a determinare il contenuto del verbale del 27 maggio 2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, del Gruppo Adige Bitumi S.p.A. e di Carron Cav. Angelo S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati P Stella Richter per la Provincia Autonoma di Trento, Andrea Manzi, per delega dell’avv. Vittorio Domenichelli, per il Gruppo Adige Bitumi S.p.A., D D per Carron Cav. Angelo S.p.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) La società Bto Re S.r.l. è proprietaria di vari immobili nell’abitato di Lavis, tra cui in particolare uno stabile di tre piani fuori terra di 1.550 mq. circa, con accesso diretto dalla SS n. 12 del Brennero, con annesse aree scoperte a parcheggio, locato alla società C S.r.l., che vi esercita un magazzino commerciale di capi di abbigliamento, e con appartamento nel quale risiede quale usufruttuaria la signora A G T.
1.1) Le aree esterne del fabbricato, e in specie il parcheggio, sono destinate a essere occupate in parte dal cantiere e dai lavori relativi al progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero dell’abitato di Lavis tramite abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km. 7,492 al km. 8,196 e spostamento della stazione ferroviaria di Lavis.
1.2) Con un primo ricorso giurisdizionale gli interessati hanno impugnato i pregressi atti della conferenza di servizi tenuta il 24 luglio 2013, nonché gli atti di aggiudicazione dell’appalto concorso indetto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.
1.3) Con sentenza n. 213 del 29 maggio 2014, passata in giudicato, il T.R.G.A. ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa degli atti di gara e accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, relativo all’omesso esame delle osservazioni al progetto presentate dagli interessati.
1.4) La conferenza di servizi, riconvocata, nelle sedute del 2 e 9 luglio 2014, ha esaminato le osservazioni e le ha respinte, e il progetto esecutivo è stato quindi approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con determinazione dirigenziale n. 180 del 31 ottobre 2014.
1.5) Avverso tali atti gli interessati hanno proposto nuovo ricorso in ottemperanza, che il TRGA con sentenza n. 136 del 30 marzo 2015 ha convertito in ricorso ordinario, accogliendo con ordinanza n. 156 del 17 aprile 2015 l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di discussione, in relazione alla fondatezza del quinto motivo, inerente all’irregolare convocazione delle due sedute della conferenza di servizi.
1.6) La conferenza di servizi, preso atto dell’ordinanza, è stata quindi riconvocata in modo regolare e con verbale del 27 maggio 2015 ha riesaminato e nuovamente respinto le osservazioni.
1.7) Gli interessati, riservandosi l’impugnativa dell’atto, non hanno proposto motivi aggiunti al suddetto ricorso convertito, e con sentenza n. 299 del 23 luglio 2015 il T.R.G.A. lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.8) E’ stata quindi adottata la determinazione dirigenziale n. 30 del 9 giugno 2015, con cui il Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche della provincia autonoma di Trento ha annullato in autotutela la precedente determinazione n. 180 del 31 ottobre 2014 di approvazione del progetto e ha provveduto a nuova approvazione del progetto esecutivo.
1.9) Con ricorso in primo grado n.r. 327/2015 gli interessati hanno quindi impugnato sia tale ultima determinazione che il verbale della conferenza di servizi del 27 maggio 2015, nonché i verbali precedenti 2 e 9 luglio 2014, deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:
1) Violazione di legge per violazione dell'art. 18, L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della insufficienza dell'istruttoria e del travisamento dei fatti. Illegittimità derivata sui restanti atti del procedimento
Le osservazioni erano state predisposte con riferimento ad una versione del progetto esecutivo “ B ” diversa da quella “ C ” esaminata nelle conferenze di servizi del 2 e 9 luglio 2014 e del 27 maggio 2015.
2) Violazione di legge per violazione dell'art. 4, L.P. 8 settembre 1997, n. 13. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della insufficienza dell'istruttoria e del travisamento dei fatti
La Conferenza di Servizi ha esaminato, in effetti, solo la c.d. versione “ C ” del progetto esecutivo, e non quella successiva c.d. “ D ” redatta, secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 180 del 31 ottobre 2014 “…« in data ottobre 2014 » « per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla procedura espropriativa e dall'occupazione temporanea senza prendere visione della versione «D» alla luce dei mutati principi dell'ordinamento in materia di espropriazione per pubblico interesse» ”.
Né potrebbe assumere rilievo la circostanza che quest’ultima versione progettuale abbia contenuti innovativi solo sotto il profilo economico-finanziario, dei quali comunque non poteva non essere investita la conferenza di servizi.
3) Violazione di legge per violazione dell'art. 5, comma 3, L.P. 8 settembre 1997, n. 13 e per violazione dell'art. 4, comma 9, L.P. 8 settembre 1997, n. 13. Illegittimità derivata
A seguito dell’annullamento del verbale della conferenza di servizi del 24 luglio 2013, il Comune di Lavis avrebbe dovuto rinnovare il parere (favorevole) già espresso in ordine alla variante urbanistica correlata al progetto di opera pubblica, e in ogni caso occorreva nuova autorizzazione al Sindaco per la partecipazione agli ulteriori lavori della conferenza di servizi.
4) Violazione di legge per violazione degli artt. 4 e 27 L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e per violazione degli art. 3 e 10 legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione di legge per violazione dell'art. 18 L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Eccesso di potere secondo il profilo sintomatico della insufficienza della motivazione e secondo il profilo sintomatico dell'insufficienza dell'istruttoria. Illegittimità derivata sui restanti atti del procedimento
Riproponendo le censure già dedotte con il ricorso n.r. 1/2014, definito con sentenza del T.R.G.A. n. 213/2014, e con l’avvertenza che quest’ultima non le ha esaminate, ritenendole assorbite, si insiste sul carente esame delle osservazioni e sull’insufficiente motivazione delle relative controdeduzioni (quanto ai segnalati profili di criticità delle opere ferroviarie e ai correlati rischi di cedimento dei fabbricati circostanti, alla conformazione del sottosuolo e alla carenza d’indagini con georadar, alle infiltrazioni da precipitazioni atmosferiche in relazione allo scavo aperto, alla sottrazioni di superfici a parcheggio, alla propagazioni di vibrazioni, rumori e polveri connesse all’attività di cantiere).
5) Violazione di legge per violazione dell'ordine degli atti del procedimento
La conferenza di servizi è stata riconvocata e si è svolta prima dell’adozione del provvedimento dirigenziale di annullamento in autotutela della precedente determinazione n. 180 del 31 ottobre 2014, con inversione dell’ordine procedimentale.
6) Violazione di legge, per violazione della norma di risulta derivante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17 e 18 L.P. 10 settembre 1993, n. 26
Il procedimento, per come disciplinato dalle epigrafate disposizioni, e per non fissare alcun limite temporale ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo, configura un vincolo pre-espropriativo senza determinazione di durata “…non fosse altro sotto il profilo del deprezzamento commerciale del bene”, in violazione dell’art. 42 Cost.
1.10) Nel giudizio si sono costituiti la Provincia Autonoma di Trento, nonché la società Gruppo Adige Bitumi S.p.A., cui è subentrata la società Carron cav. Angelo S.p.A., affidataria di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori, che hanno dedotto, a loro volta, in modo puntuale, l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.
2.) Con sentenza n. 3 del 5 gennaio 2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sede di Trento, ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure dedotte in parte inammissibili e nel resto infondate.
2.1) Con riferimento al primo motivo -col quale si lamentava che le proprie osservazioni erano state predisposte con riferimento ad una versione del progetto esecutivo “ B ” diversa da quella “ C ” esaminata nelle conferenze di servizi del 2 e 9 luglio 2014 e del 27 maggio 2015- il T.A.R. lo ha considerato inammissibile.
Premesso che “… le ricorrenti avevano censurato esclusivamente l’omessa disamina da parte della Conferenza dei servizi delle osservazioni critiche inviate in data 3 gennaio 2013, ma non avevano prospettato quanto, diversamente ed ex novo, introdotto con il secondo ricorso e con il primo motivo dell’attuale impugnazione, in ordine alla trascurata facoltà - spettante alle interessate - di inoltrare in fase procedimentale osservazioni ulteriori rispetto a quelle già inviate in precedenza, e cioè inerenti l’adozione della nuova versione “C” del progetto esecutivo ”;il giudice amministrativo veneto ha osservato che tale censura configura “… un motivo di ricorso nuovo e diverso, suscettibile di essere semmai introdotto tempestivamente nell’attivazione del primo ricorso, atteso che gli atti in quel momento impugnati già appalesavano la sussistenza di una versione “C” al progetto esecutivo, o al più tardi - vale a dire nel momento dell’avvenuta produzione in giudizio della inerente documentazione progettuale - con la proposizione di motivi aggiunti, il che non è avvenuto ”.
Ne consegue che, in funzione dei limiti dell’annullamento disposto, in corrispondenza tra petitum e decisum , con la sentenza n. 213/2014 “… la conseguente rinnovazione del procedimento non poteva che avvenire rispettando le coordinate definite nella menzionata sentenza, potendo per il resto l’amministrazione legittimamente mantenere inalterati quei profili della procedura approvativa già intrapresa, ultronei rispetto alla decisione del Tribunale e financo alle censure effettivamente proposte …(tenuto conto che)… il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile ”.
2.2) In relazione al secondo motivo, concernente la mancata sottoposizione del c.d. progetto “ D ” alla conferenza di servizi, il giudice amministrativo veneto ha considerato che:
- “ L’amministrazione provinciale ha denominato “progetto D” una mera modifica del quadro economico-contabile dell’intervento, inserito inizialmente nel “Piano della Viabilità 2014/2018” e successivamente riprogrammato nell’ambito del “Piano Trasporti – sezione interventi di competenza di Trentino Trasporti S.p.A”, comportante il trasferimento alla nominata società, ente strumentale della Provincia, dei fondi originariamente impegnati sui capitoli del bilancio provinciale, con la conseguenza che parte dei pagamenti degli indennizzi dovuti sarà effettuata, come consente l’art. 7, co. 4 bis, L.P. n. 6/1993, dalla predetta partecipata Società, utilizzando le somme ad essa trasferite dalla Provincia ”;
- “ E’ peraltro assodato in causa che detto progetto non determina alcun mutamento progettuale rispetto alla c.d. revisione “C” approvata in precedenza, rimanendo in particolare inalterati gli elaborati progettuali dell’opera pubblica e l’individuazione delle aree assoggettate ad espropriazione ed occupazione, tra le quali quelle appartenenti alle ricorrenti ”;
- “ Alla non riconducibilità del “progetto D” alle connotazioni di un’effettiva variante alla precedente revisione progettuale consegue la carenza di interesse alla proposizione del motivo di gravame in esame, difettando in capo alle ricorrenti la possibilità di ottenere un vantaggio effettivo e reale dall’accoglimento della proposta censura …(perché)… verificato che i rapporti fra amministrazione e privati proprietari sono ormai definitivamente stabilizzati con la pregressa approvazione del “progetto C”, ed accertate al contempo - nei termini che precedono - le effettive connotazioni del c.d. “progetto D”, l’annullamento degli atti approvativi di quest’ultimo non travolgerebbe l’intervenuta definitiva approvazione della precedente progettazione che, nel regolare i rapporti di effettivo interesse fra le parti, rimarrebbe comunque esente dagli effetti di tale annullamento ”;
2.3) Il T.A.R. ha poi ritenuto infondato il terzo motivo “… posto che il Consiglio comunale di Lavis, con deliberazione n. 40/2013 aveva già espressamente autorizzato (doc. 5 fasc. Provincia) il proprio rappresentante ad esprimersi favorevolmente, in sede di Conferenza dei servizi - senza introdurre al riguardo alcuna limitazione temporale, in ordine alla revisione contenuta nel “progetto C”, e tale revisione è rimasta inalterata dal momento della convocazione dell’organo collegiale fino a quello delle successive riconvocazioni (idem doc. 10), di talché non era affatto necessaria una nuova investitura per l’esercizio di detto potere rappresentativo ”.
2.4) Analogamente è stato giudicato infondato il quarto motivo.
Ricordato che “… secondo l’insegnamento giurisprudenziale formatosi in materia non sussiste a carico dell’amministrazione un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato ed alle caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione anche succinta e non riferita a tutte le osservazioni, di talché laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall’amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancata confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio ”;il T.A.R. ha osservato che:
“… nella seduta del 27 maggio 2015 la Conferenza ha rigettato dette osservazioni, espressamente facendo proprie le articolate controdeduzioni formulate al riguardo dal servizio opere stradali e ferroviarie (doc. 19 fasc. Provincia) . Con le stesse, l’organo tecnico dell’amministrazione si era espresso motivatamente e diffusamente sui singoli punti delineati nelle osservazioni delle ricorrenti, considerando i profili attinenti la staticità degli immobili, le vibrazioni, la conformazione del sottosuolo, le infiltrazioni da precipitazione atmosferica, il sistema di monitoraggio, il taglio del solaio, la sottrazione di buona parte dei parcheggi, le polveri, le vibrazioni ed i rumori, i danni da cantiere, l’area di esproprio, le coperture assicurative e la richiesta di una supervisione del tecnico di fiducia ”;
“ Dette valutazioni hanno investito il merito tecnico dei profili esaminati e si sottraggono ai rilievi mossi dalle ricorrenti, non evidenziandosi macroscopici vizi di travisamento dei fatti, illogicità ed irragionevolezza, nei cui ristretti limiti - nella specifica materia in esame- viene ammesso il sindacato giurisdizionale (cfr. T.a.r Piemonte, sez. I, 6 febbraio 2015, n. 258) … va aggiunto che, a fronte della realizzazione di un’opera progettata nel pubblico interesse ed implicante l’assoggettamento alle - nel caso di specie limitate e ridotte (doc. 24 fasc. Provincia) -occupazioni temporanee e definitive espropriazioni dei propri fondi, le ricorrenti non possono semplicemente contrapporre i disagi ed i sacrifici derivanti, ciò costituendo l’inevitabile conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica, compensata dal regime indennitario riconosciuto ai privati dalla legislazione di settore (L.P. n. 6/1993) e permanendo comunque l’eventuale responsabilità dell’amministrazione in ordine agli aspetti di sicurezza delle soluzioni tecnico-progettuali come approntate ed approvate ”.
2.5) Sul quinto motivo il giudice amministrativo veneto ne ha motivato la reiezione osservando che:
“ Non assume infatti alcuna rilevanza - ai fini del giudizio - la circostanza, dedotta in termini puramente formali e non sostenuta da alcun apprezzabile interesse, secondo cui in un primo momento l’organo collegiale avrebbe esaminato le osservazioni dei privati e si sarebbe pronunciato favorevolmente in ordine al progetto, mentre solo successivamente il dirigente provinciale avrebbe annullato la pregressa (propria) determinazione approvativa e, prendendo atto dell’esito della riconvocata Conferenza, avrebbe disposto la nuova approvazione del progetto. La rinnovata ed unitaria fase procedimentale, dichiaratamente intrapresa in autotutela da entrambi gli organi a ciò deputati, peraltro, non richiedeva nel suo svolgimento interno alcun preciso ordine logico, di talché il rilievo delle ricorrenti si appalesa pure infondato ”.
2.6) Da ultimo il T.A.R. ha scrutinato in senso negativo la questione di costituzionalità dedotta con il sesto motivo, considerando che:
- “… la fase attinente la progettazione preliminare di opere pubbliche, normata dalla L.P. cit., non determina l’introduzione di alcun vincolo di natura espropriativa a carico delle proprietà private e non comporta, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, alcun effetto paragonabile a quello derivante dall’inserimento negli strumenti di pianificazione urbanistica di vincoli con effetti ablativi.
- Deve inoltre osservarsi, al riguardo, che non è rintracciabile nell’ordinamento giuridico una tipologia di vincolo “pre-espropriativo” cui possano ricondursi, a principiare dalla sentenza della Corte n. 179/1999, le guarentigie riconosciute ai privati nelle ipotesi di (effettivi) vincoli espropriativi introdotti e successivamente reiterati oltre il termine di ragionevole durata .
- Peraltro va rilevato che nell’ambito dell’ordinamento urbanistico trentino (art. 52. L.P. n. 1/2008) la ragionevole durata di tale termine, “in considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse territoriali esistenti nella provincia”, è fissata in dieci anni .
- Ne consegue che, pur seguendo il ragionamento assimilativo proposto dalle ricorrenti, teso a trasporre nell’ambito della progettazione dell’opera pubblica in argomento il termine stabilito per la durata dei vincoli di carattere espropriativo introdotti in sede di pianificazione territoriale, detto termine non sarebbe decorso, poiché - come riconosciuto dalla difesa delle interessate (pag. 54 e segg. del ricorso) - la progettazione è stata intrapresa nell’anno 2007 e si è conclusa nell’anno 2015 con l’approvazione del progetto esecutivo, laddove solo quest’ultima implica la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera. (art. 18 L.P. n. 26/1993) ”
3.) Con appello ritualmente notificato e depositato, Bto Re S.r.l., C S.r.l. e la signora A G T, hanno impugnato la predetta sentenza deducendo in sintesi, dopo aver riprodotto i motivi del ricorso in primo grado, le seguenti censure:
1) Sull’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara inammissibile il primo motivo d'impugnazione
A seguito dell’annullamento del verbale della conferenza dei servizi in data 24 luglio 2013, disposto con la sentenza del T.R.G.A. n. 213/2014, l’atto “… era definitivamente sparito dal mondo giuridico, stanti i ben noti effetti dell’annullamento …(sicché)… i successivi verbale del luglio 2014 e del maggio 2015 valgono quali atti totalmente nuovi, come tali portatori di autonomi vizi, sì che la possibilità di dedurre i relativi motivi d'impugnazione non può essere in nessun modo preclusa ”.
Sotto altro aspetto, posto che “… il processo amministrativo è strutturato sul principio della capitolazione dei motivi d'impugnazione, (e che) il giudice non conosce della legittimità generale del provvedimento impugnato, ma solo di quei suoi aspetti circostanziati nei concreti motivi d'impugnazione dedotti …; sulla legittimità del verbale del luglio 2013, quanto alla difformità tra il progetto offerto ai fini delle osservazioni (progetto «B») e quello esaminato in Conferenza (progetto «C») non si è formato alcun giudicato, che possa essere opposto agli appellanti (onde) non sussiste alcun ostacolo a che i privati deducano, contro i nuovi e reiterati provvedimenti motivi di impugnazione che avrebbero potuto far valere contro quello già annullato ”;tra l’altro gli interessati “… non ebbero contezza della difformità tra il progetto «B» e il progetto «C», prima che quel giudizio fosse definito …(e)… poterono avere accesso agli atti esaminati dalla Conferenza di servizi solo all'esito di due istanze di accesso, presentate dalla società Bto Re e dalla signora A G T rispettivamente in data 29 ottobre 2014 e 26 settembre 2014 ”.
2) Sull’erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui essa ha dichiarato inammissibile il secondo motivo d'impugnazione
Il T.A.R. ha sostenuto che le difformità tra c.d. versione “ C ” e versione “ D ” del progetto attengono al solo quadro economico;e sulla base di tale circostanza di fatto -“… che, pure, gli appellanti non intendono contestare ”- ne ha derivato la carenza d’interesse al motivo perché l’annullamento non travolgerebbe l'intervenuta definitiva approvazione della precedente progettazione che, nel regolare i rapporti di effettivo interesse fra le parti, rimarrebbe comunque esente dagli effetti di tale annullamento.
Si osserva che:
- “… non è affatto detto che la Conferenza, una volta chiamata ad esaminare il progetto «D», darebbe il proprio benestare. Infatti, ben potrebbe accadere, ad esempio, che, se si ritenesse che l'operazione contabile, volta a recuperare l'I.V.A., non sia concretamente sostenibile (per le difficoltà in capo a Trentino Trasporti S.p.A. di scaricare i relativi importi), la Conferenza potrebbe negare l'approvazione del progetto ”;
- “… il contestare la sostenibilità economica del progetto è cosa di primario interesse dei ricorrenti, sia perché essi potrebbero non vedersi corrisposte le dovute indennità di occupazione e di esproprio, sia perché, nel caso in cui risultassero insufficienti i fondi, nulla potrebbe escludere che l'opera neppure si compia. E, in tal caso, essi otterrebbero il mantenimento del bene della vita a cui aspirano. Vale a dire il mantenimento del proprio diritto dominicale ”.
3) Sull'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui essa ha respinto il quarto motivo d'impugnazione
Rinunciando alla riproposizione del terzo motivo (riconoscendosi la fondatezza della sentenza sul punto) si insiste sul quarto ribadendo che “… le osservazioni presentate dai ricorrenti non andavano
intese alle stregua delle, pur omonime, osservazioni, che ogni interessato può proporre in sede, ad esempio, di pianificazione urbanistica ”, essendo invece formulate, ai sensi dell’art. 18 della legge provinciale n. 26/1993, nella qualità specifica di soggetti assoggettati all’occupazione e all’espropriazione, e quindi assumendo non già “… una funzione meramente collaborativa, ma … vera e propria natura defensionale ”.
Ne consegue che la motivazione delle controdeduzioni avrebbe dovuto essere ben più puntuale rispetto ai rilievi critici sui profili geologici, delle infiltrazioni, della mancata assicurazione di una quota residuale di parcheggi, su polveri, vibrazioni e rumori, riproposti in via analitica.
4) Erroneità della sentenza appellata, quanto alla parte in cui essa ha dichiarato infondato il quinto motivo d'impugnazione
Insistendo sulla lamentata inversione dell’ordine del procedimento, si osserva che “… non è affatto vero che non sussistesse alcun preciso ordine logico, nella sequenza degli atti da assumere;di contro il rispetto dell'ordine procedimentale costituisce principio affermato da tempo ” e che “… le violazioni delle norme d'azioni procedimentali non comportano annullabilità solo quando l'attività dell'amministrazione risulti, nel suo quid, vincolata …(laddove)… non vi è dubbio che l'attività della Conferenza di servizi, attinente al riesame delle osservazioni dei privati, non potesse definirsi vincolata, ma, piuttosto, discrezionale ”.
5) Erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui essa ha respinto il sesto motivo d'impugnazione
Si insiste sulla questione di costituzionalità, rilevando che il T.A.R. ne ha travisato il senso, posto che non si è sostenuto che “… esista un formale vincolo pre-espropriativo, imposto dal piano regolatore generale, che esorbiti i limiti temporali individuati dalla giurisprudenza costituzionale …”, bensì che “… il pregiudizio per il futuro espropriando inizia a partire dalla approvazione del progetto preliminare dell'opera. Sì che con la stessa approvazione viene a stabilirsi un vincolo pre-espropriativo di fatto, di non minore lesività ”.
E ciò perché le disposizioni legislative provinciali censurate per sospetta incostituzionalità hanno “… postergato l’approvazione dell’atto di localizzazione urbanistica dell'opera -da una fase che, per il resto d'Italia e in virtù dell'art. 9 T.U.E., è precedente all'approvazione della d.p.u.- alla fase della d.p.u. stessa, coincidente con l'approvazione del progetto esecutivo che comporta variante. Senza, per di più, prevedere alcun termine entro il quale il progetto esecutivo (e quindi anche la d.p.u.) debba essere approvato ”.
In sostanza “… la legge trentina consente, di fatto di superare il limite temporale del vincolo espropriativo, nella realtà dei fatti, però, assoggettando i beni allo stesso effetto sin a partire dalla fase del progetto preliminare …(e)… costituisce una vera e propria elusione dei termini previsti dalla legge nazionale …”.
Né risulta pertinente “… l'improvvido richiamo, operato dal giudice di prime cure, all'art. 52 l.p. n. 4 marzo 2008, n. 1 (oggi ripetuto dall'art. 48, l.p. 4 agosto 2015, n. 15), il quale prevede che, nella provincia di Trento, i vincoli espropriativi di piano regolatore hanno durata decennale, anziché quinquennale, come appunto vale per il resto d'Italia …(ché anzi esso)… introducendo un termine doppio di efficacia dei vincoli espropriativi, comporta una compressione del diritto di proprietà del tutto irragionevole e ingiustificata;una compressione che, nella restante parte del territorio nazionale, comporterebbe la necessità almeno di indennizzare, per questo solo fatto, i proprietari ”.
3.1) Nel giudizio d’appello si sono costituite la Provincia Autonoma di Trento, il Gruppo Adige Bitumi S.p.A. e Carron Cav. Angelo S.p.A., che con memorie difensive depositate rispettivamente il 23 maggio 2016 e il 24 maggio 2016 hanno controdedotto, in modo ampio, in ordine all’infondatezza dell’appello in ordine a tutti i motivi articolati, non senza evidenziare come il c.d. progetto “ C ” sia, in effetti, aggiornamento del c.d. progetto “ B ” che recepisce la gran parte delle osservazioni degli interessati, con riduzione dell’area da assoggettare a esproprio da 226 mq. a soli 75 mq..
3.2) Tali rilievi sono stati ribaditi e ulteriormente illustrati con ulteriori memorie depositate il 2 agosto 2016 (Provincia Autonoma di Trento) e il 26 agosto 2016 (Gruppo Adige Bitumi S.p.A. e Carron Cav. Angelo S.p.A.), presentate in relazione alla riproposizione dell’istanza incidentale cautelare -abbinata alla trattazione del merito nella camera di consiglio del 26 maggio 2016- formulata a seguito della comunicazione della determinazione dirigenziale n. 441 del 26 giugno 2016 di autorizzazione all’occupazione temporanea d’urgenza.
3.3) Con decreto presidenziale n. 2568 del 1° luglio 2016 è stata rigettata l’istanza di adozione di misura cautelare monocratica, e con ordinanza n. 3546 del 31 agosto 2016 è stata altresì respinta l’istanza incidentale cautelare “ Considerato che l’appello non risulta assistito da immediata evidenza di fumus boni juris e che, secondo una doverosa valutazione comparativa, è prevalente l’interesse pubblico al più sollecito avvio e esecuzione dei lavori, di particolare rilievo per la comunità locale, rispetto all’interesse dei privati appellanti, tenuto conto che i pregiudizi allegati, relativi al paventato negativo impatto dell’esecuzione dei lavori sull’attività commerciale, hanno natura patrimoniale e sono compiutamente ristorabili ”.
3.4) Dopo il deposito di ulteriore memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento, in data 6 novembre 2017, l’appello, all’udienza pubblica del 23 novembre 2017, è stato discusso e riservato per la decisione.
4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
4.1) Il Collegio, in relazione alla natura pregiudiziale, ritiene di dover esaminare anzitutto il quinto motivo di appello, in cui è riproposta la questione di costituzionalità disattesa dal giudice amministrativo trentino.
4.1.1) L’evocata questione di costituzionalità è riferita agli artt. 15, 16, 17 e 18 della legge della provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26, recante “ Norme in materia di lavori pubblici e per la trasparenza negli appalti ”.
Giova riprodurre il testo delle citate disposizioni:
Art. 15 (Progettazione preliminare)
“ Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:
a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;
b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti, e ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;
c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte ” (comma 1).
“ Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici ” (comma 1 bis, aggiunto dall’art. 9 della legge provinciale n. 6 del 12 settembre 1994).
Art. 16 (Progettazione definitiva)
“ Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l’accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:
a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;
b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l’individuazione del tipo di fondazione;
c) l’inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;
d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell’area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un’apposita relazione geologica e geognostica;
e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera;
f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;
g) il piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;
h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori ” (comma 1, come sostituito quanto alla lettera g) dall’art. 19 della legge provinciale n. 10 del 24 luglio 1998).
“ Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente ” (comma 2).
“ Nell’ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all’esame degli organi consultivi previsti dal capo X, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d’appalto ” (comma 3, come modificato dall’art. 19 della legge provinciale n. 10 del 24 luglio 1998).
“ La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici ” (comma 4, come sostituito dall’art. 10 della legge provinciale n. 6 del 12 settembre 1994)
“ Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all’approntamento dell'area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente:
a) approvare il progetto definitivo, provvedendo anche al finanziamento dell'opera;
b) limitatamente all'esproprio delle aree necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare, provvedendo anche al finanziamento dell'opera ” (comma 5, come sostituito dall’art. 19 della legge provinciale n. 10 del 24 luglio 2008 e successivamente modificato dall’art. 41 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014)
“ L’approvazione di cui al comma 5 presuppone l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito ” (comma 6).
Art. 17 (Progettazione esecutiva)
“ Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell’impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare ” (comma 1, come modificato dall’art. 41 della legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016).
“ In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:
a) relazione tecnica completa del quadro economico;
b) grafici e particolari necessari per la definizione dell’opera;
c) computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;
d) capitolati speciali d’appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;
e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;
f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/ o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;
g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l’opera da realizzare ” (comma 2).
“ La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma ” (comma 3, come sostituito dall’art. 11 della legge provinciale n. 6 del 12 settembre 1994).
“ L’importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell’importo complessivo posto a base d'appalto ” (comma 4, come sostituito dall’art. 11della legge provinciale n. 6 del 12 settembre 1994, e poi modificato dall’art. 23 della legge provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004).
“ Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell’importo complessivo dei lavori ” (comma 5, come sostituito dall’art. 11della legge provinciale n. 6 del 12 settembre 1994, e poi modificato dall’art. 23 della legge provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004).
Art. 18 ( Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità )
“ L’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ” (comma 1).
“ Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l’approvazione dei progetti ai sensi dell’articolo 16, comma 5 ” (comma 2).
“ Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia, anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti ” (comma 3).
“ Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all’approvazione ” (comma 4).
“ Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall’articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall’articolo 17, ne danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno pubblicità mediante avviso all'albo comunale. La stessa procedura è seguita nel caso di varianti progettuali che comportino nuovi vincoli espropriativi o occupativi. La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Gli interessati e il comune possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ” (comma 4 bis, aggiunto dall’art- 30 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e poi sostituito dall’art. 74 della legge provinciale 19 settembre 2002, n. 1)
“ Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l’urgenza e l'indifferibilità. La comunicazione e la pubblicità dell'approvazione sono effettuate con le modalità previste dal comma 4 bis ” (comma 4 ter, aggiunto dall’art- 30 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e poi sostituito dall’art. 74 della legge provinciale 19 settembre 2002, n. 1).
4.1.2) Orbene, dalla semplice lettura delle disposizioni è agevole rilevare come dall’approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 15, non consegua alcun vincolo giuridico di carattere pre-espropriativo, figura peraltro affatto inedita, posto che il vincolo espropriativo va ricondotto o alla diretta previsione in uno strumento urbanistico generale o in una sua variante, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, oppure, in base al successivo art. 10, ad una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa ovvero ogni altro atto, anche di natura territoriale, “… che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico ” (art. 10 comma 1).
E’ evidente che prima della costituzione del vincolo espropriativo non può ipotizzarsi alcuna conseguenza pregiudizievole che abbia consistenza giuridica, tale non potendo apprezzarsi la generica allegazione di “… un vincolo pre-espropriativo di fatto, di non minore lesività …”, lamentata dagli appellanti.
Nel caso di specie, il vincolo espropriativo è sorto, secondo la documentazione in atti, a seguito dell’approvazione, nella conferenza di servizi del 24 luglio 2013, del progetto esecutivo come modificato con la cosiddetta “revisione C”.
Secondo quanto riportato nell’ampio preambolo della determinazione dirigenziale n. 30 del 9 giugno 2015 (di annullamento in autotutela della precedente determinazione n. 180 del 31 ottobre 2014 e di nuova approvazione del progetto esecutivo):
“… in data 19.12.2012 è stata convocata la Conferenza dei Servizi preliminare nella quale era evidenziata la mancata conformità urbanistica del progetto e, a seguito dei pareri degli enti intervenuti, era ritenuto opportuno richiedere al gruppo aggiudicatario un aggiornamento ed una integrazione del progetto esecutivo, denominato "Revisione C";in data 24.07.2013 era convocata la Conferenza dei Servizi finale e approvato all'unanimità, dei presenti il progetto esecutivo, integrato con "Revisione C" …”.
Né può sostenersi che tra l’approvazione del progetto preliminare, intervenuta con determinazione dirigenziale n. 26 di data 19 marzo 2010, e l’approvazione in variante urbanistica del progetto esecutivo, di cui al verbale di conferenza di servizi del 24 luglio 2013 e alla successiva determinazione dirigenziale n. 725 di data 30 ottobre 2013, sia intercorso un lasso temporale di particolare ampiezza, tenuto conto che in esso si colloca altresì lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica dell’appalto integrato, di progettazione e esecuzione dei lavori, la validazione del progetto, la sottoposizione al comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile.
Escluso, quindi, che dall’approvazione del progetto preliminare ai sensi della denunciata disposizione legislativa provinciale consegua qualsivoglia effetto “ pre-espropriativo ”, non assume alcuna rilevanza, ai fini della decisione, l’allegata pretesa inesistenza di un termine “ massimo ” per la successiva approvazione del progetto esecutivo.
Sotto altro profilo, in ogni caso, l’efficacia del vincolo espropriativo non ha la lamentata durata “illimitata” perché, ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 9 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, essa non può eccedere il quinquennio, entro in quale deve intervenire la dichiarazione di pubblica utilità.
Ne consegue che sono del pari irrilevanti, ai fini della decisione, i rilievi svolti in ordine all’efficacia decennale dei vincoli di piani urbanistici previsti dall’art. 52 comma 5 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, ancorché il giudice amministrativo trentino ne abbia fatto richiamo.
4.1.3) Alla stregua delle osservazioni che precedono l’evocata questione di costituzionalità è per un verso priva di rilevanza e per altro manifestamente destituita del minimum di fondatezza cui è subordinata la rimessione alla Corte Costituzionale.
4.2) E’ destituito di fondamento anche il primo motivo di appello, con cui si censura la rinnovazione dell’esame delle osservazioni in quanto formulate, a suo tempo, sulla c.d. versione “ B ” del progetto esecutivo anziché su quella aggiornata denominata “ C ”.
Occorre chiarire, in punto di fatto, che gli interessati non risulta che abbiano presentato alcuna specifica osservazione rispetto alla versione aggiornata del progetto esecutivo, pur essendo a piena conoscenza di tale versione “ C ”, richiamata nel preambolo determinazione dirigenziale n. 725 del 30 ottobre 2013.
Tale determinazione è stata impugnata con il ricorso n.r. 1/2014, nel quale la censura non è stata dedotta, pur essendo sin da allora utilmente e doverosamente deducibile.
Essa, al contrario è stata proposta soltanto con il ricorso in primo grado n.r. 37/2015, con cui sono state formulate alternative domande di declaratoria di nullità, per violazione del giudicato, e di annullamento della determinazione dirigenziale n. 180 del 31 ottobre 2014 e dei verbali della conferenza di servizi del 2 e 9 luglio 2014, definito con la sentenza di declaratoria d’improcedibilità del T.R.G.A. n. 299 del 23 luglio 2015.
E’ quindi pienamente fondato, e condivisibile, il rilievo svolto dal giudice amministrativo trentino secondo cui tale censura configura “… un motivo di ricorso nuovo e diverso, suscettibile di essere semmai introdotto tempestivamente nell’attivazione del primo ricorso, atteso che gli atti in quel momento impugnati già appalesavano la sussistenza di una versione “C” al progetto esecutivo, o al più tardi - vale a dire nel momento dell’avvenuta produzione in giudizio della inerente documentazione progettuale - con la proposizione di motivi aggiunti, il che non è avvenuto ”.
Come è del pari indiscutibile che “… la conseguente rinnovazione del procedimento non poteva che avvenire rispettando le coordinate definite nella menzionata sentenza, potendo per il resto l’amministrazione legittimamente mantenere inalterati quei profili della procedura approvativa già intrapresa, ultronei rispetto alla decisione del Tribunale e financo alle censure effettivamente proposte …(tenuto conto che)… il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile ”.
In proposito può osservarsi, in termini generali, che nel processo amministrazione di impugnazione favorevolmente concluso il giudicato copre comunque anche i “presupposti” della decisione (Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058), ancorché impliciti.
Nel caso di specie:
le censure dedotte con l’odierno primo motivo di ricorso, per le ragioni correttamente evidenziate dalla sentenza appellata, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di primo grado n.r.g. 1/2014, definito con sentenza passata in giudicato, ossia erano censure deducibili già in tale sede;
la sentenza passata in giudicato, come rilevato dal TRGA in sede di ottemperanza, imponeva all’Amministrazione non un generico obbligo di esame delle osservazioni dei ricorrenti, bensì lo specifico obbligo di esame proprio delle osservazione già presentate sul progetto “B”, il cui esame era stato pretermesso;
l’ipotetico accoglimento delle censure dedotte con l’odierno primo motivo di ricorso, ove fosse stato proposto nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, avrebbe indirizzato l’effetto conformativo della sentenza in termini del tutto diversi, alternativi e incompatibili rispetto a quelli effettivamente individuati da tale pronuncia;l’accoglimento di tale motivo avrebbe, infatti, comportato l’obbligo per l’Amministrazione di prescindere dall’esame delle osservazioni già formulate sul progetto “B” ed invece acquisire ed esaminare le future formulande osservazioni delle ricorrenti sul progetto “C”;
il fatto che le osservazioni dei ricorrenti che l’Amministrazione era tenuta ad esaminare fossero, invece, proprio quelle e solo quelle presentate sul progetto “B” si poneva, quindi, quale presupposto logico implicito della decisione di annullamento, ossia quale profilo coperto anch’esso dal giudicato;
in tale contesto risulta inammissibile la proposizione nell’odierno giudizio delle censure di cui al primo motivo, deducibili nel primo giudizio e non dedotte, in quanto dirette a provocare una diversa decisione su un profilo costituente presupposto logico della prima pronuncia ed ormai coperto anch’esso dal giudicato.
Si aggiunga, infine, che gli interessati non hanno in effetti provveduto alla formulazione di alcuna nuova e diversa osservazione in ordine alla versione “ C ”, e che pertanto la conferenza di servizi, riconvocata in via di autotutela, ha provveduto a riesaminare le sole e uniche osservazioni proposte.
4.3) Perimenti infondato è il secondo motivo di appello, posto che non può revocarsi in dubbio che la c.d. versione “ D ” del progetto esecutivo costituisce semplice aggiornamento del quadro economico correlato all’esigenza di considerare i maggiori costi di espropriazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2 luglio 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 1 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, che rapportava l’indennità di esproprio ai valori agricoli tabellari in modo analogo all’art. 5 bis, comma 4 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della stessa Corte n. 181 del 10 giugno 2011.
Né risulta in alcun modo comprovato che il nuovo quadro economico non sia in grado di assicurare la corresponsione dell’indennità di esproprio nella misura spettante, dovendosi quindi dubitare dello stesso interesse a proporre la censura.
In ogni caso l’univoco orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio è nel senso di escludere l’interesse a ricorrere del privato – e quindi l’ammissibilità delle relative censure – quando vengano in considerazione profili che attengono esclusivamente al finanziamento e alla copertura finanziaria del progetto ( ex multis , Cons. St, Sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628;Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400).
4.4) Non ha maggior pregio il terzo motivo di appello, posto che le osservazioni formulate dagli interessati sono state oggetto di puntuali esame e controdeduzioni nella conferenza di servizi del 2 luglio 2014 con riferimento ad ognuno dei profili tecnici segnalati (staticità degli immobili, vibrazioni, conformazione del sottosuolo, infiltrazioni da precipitazione atmosferica, sistema di monitoraggio, taglio del solaio, sottrazione parcheggi, polveri, vibrazioni e rumori, danni da cantiere, individuazione dell’area di esproprio, coperture assicurative), che appaiono affatto esaurienti, non inficiate da evidenti aspetti di travisamento, illogicità e incongruenza, e quindi non ulteriormente sindacabili in sede giurisdizionale.
4.5) Da ultimo, risulta carente ogni effettivo e puntuale interesse al quarto motivo d’appello, posto che la lamentata inversione dell’ordine procedimentale (ossia la riconvocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi ai fini del riesame, in regolare composizione delle osservazioni, prima del formale annullamento della precedente determinazione di approvazione del progetto) non ha alcuna influenza e incidenza sull’esito del procedimento e rispecchia, anzi, finalità acceleratorie affatto ragionevoli e apprezzabili in relazione all’esigenza di procedere all’avvio dei lavori relativi all’esecuzione dell’opera pubblica.
5.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.