Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-02, n. 202309460

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-02, n. 202309460
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309460
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 09460/2023REG.PROV.COLL.

N. 07348/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7348 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Ulpiano 29;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Polimeni, sull’istanza di passaggio in decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Dogane del 17 luglio 2015 (prot. n. -OMISSIS-) con cui era disposta nei suoi confronti la revoca, ai sensi dell’art. 54 del testo unico delle disposizioni di legge in materia doganale, di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43, della nomina a spedizioniere doganale (precedentemente conferitagli con la patente n.-OMISSIS- in data 26 aprile 2011 prot. n. -OMISSIS-), « per non essere il predetto più meritevole della fiducia dell’Amministrazione per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria ». A fondamento del giudizio di sfiducia l’amministrazione finanziaria poneva il fatto che in seguito a verifica sulle bollette doganali d’importazione redatte dall’interessato era risultato che questi aveva falsificato le firme dei funzionari doganali e che per i fatti in questione lo stesso era stato deferito all’autorità giudiziaria per imputazioni di falso e violazioni del codice doganale.

2. Le censure contro il provvedimento impugnato, intese a sostenere che l’amministrazione aveva illegittimamente omesso di svolgere autonomi accertamenti sui fatti di rilievo penale, venivano respinte dall’adito Tribunale amministrativo e sono riproposte dal ricorrente a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

DIRITTO

1. L’appello censura la sentenza per avere erroneamente supposto che la revoca sia stata disposta non già in via esclusiva ed automatica per la pendenza del procedimento penale, ma sulla base di un’autonoma valutazione delle Dogane. In contrario si sottolinea che nessun accertamento ulteriore rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria è stato svolto dall’amministrazione resistente, e che sarebbe invece stato necessario per dirimere « le incertezze di un procedimento penale definito con assoluzione per prescrizione » e fare chiarezza sull’esistenza dei fatti contestati. A conferma di ciò si richiama il precedente tra le parti di cui alla sentenza del 5 febbraio 2014, n. -OMISSIS-, con cui lo stesso Tribunale amministrativo di Reggio Calabria ha accolto un precedente ricorso del signor -OMISSIS-con il provvedimento di sospensione dal compimento di operazioni doganali risalente al 2014. In diritto si deduce che sebbene il citato art. 54 del testo unico delle leggi in materia doganale, in combinato con l’art. 48, rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di individuare le condotte idonee a minare il vincolo fiduciario parti, tale apprezzamento dovrebbe nondimeno essere supportato da una motivazione puntuale che illustri i termini di un autonomo giudizio di rilevanza dei fatti contestati sotto il profilo penale. Per contro nella fattispecie qui in contestazione le Dogane avrebbero « completamente trascurato di integrare i dati rivenienti dal procedimento penale (rimasti […] del tutto fumosi ed incerti a causa del mancato completamento della fase dibattimentale) », e che in esso nessuna specifica condotta è stata direttamente riferita al ricorrente, che in giudizio ha inoltre esibito un atteggiamento collaborativo nei confronti dell’autorità giudiziaria.

2. Le censure così sintetizzate sono infondate.

3. Contrariamente a quanto in esse si deduce, il provvedimento di revoca impugnato risulta conforme alla valutazione di carattere fiduciario riservata all’amministrazione finanziaria, ai sensi dei citati artt. 54 e 48 del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43. Nelle premesse dell’atto viene innanzitutto ricordato che l’odierno appellante « è stato denunciato alla competente A.G. per le violazioni penali di cui agli artt. 471, 476, 479, 486, 640 c.p. cpn l’aggravante delle circostanze ex art. 61 c.p., agli artt. 292 e 295, secondo comma lettera c) del DPR n. 43/73 e all’art. 70 primo comma del DPR n. 633/1972 »;
quindi, sono richiamate « le risultanze degli accertamenti compiuti nell’ambito delle attività di indagine e gli addebiti formulati evidenziano, al di là dei profili di rilevanza penale, comportamenti contrari ai canoni della deontologia professionale e gravemente lesivi degli interessi tutelati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ». Su questa base è stato infine espresso il giudizio di sopravvenuto venir meno della fiducia sopra richiamato.

4. Così sintetizzato il contenuto del provvedimento impugnato, dalla relativa motivazione si ricava che l’amministrazione delle dogane ha svolto una valutazione autonoma sull’incidenza delle condotte contestate in sede penale rispetto al vincolo fiduciario che ai sensi del richiamato art. 48 DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (lett. d), deve presiedere al riconoscimento della qualifica di spedizioniere doganale. In questa direzione, sono state nello specifico considerate sufficienti a fare venir meno il rapporto di fiducia le imputazioni penali, che a loro volta sono state considerate accertate sull’autonomo piano amministrativo.

5. L’esito in rito del giudizio penale, con la sentenza dichiarativa della prescrizione (sentenza del Tribunale di -OMISSIS-in data 28 ottobre 2020, n. -OMISSIS-), non è stato poi in grado di smentire a posteriori la ricostruzione in allora svolta dalle Dogane. Né il ricorrente ha addotto nel presente giudizio circostanze che parimenti possano infirmare l’autonoma valutazione svolta dall’amministrazione resistente, posto che con le censure formulate lo stesso si limita ad assumere che quest’ultima avrebbe dovuto dirimere l’incertezza sulle imputazioni penali. Sennonché, contrariamente a quanto sul punto si suppone, come sopra accennato il provvedimento di revoca impugnato fa riferimento agli « accertamenti compiuti » in via autonoma dalle Dogane, sulla base dei quali sono state considerate effettivamente commesse le falsità contestate al ricorrente in sede penale, considerate quindi idonee a fare venire meno il rapporto di fiducia nei suoi confronti.

6. L’appello deve pertanto essere respinto, per cui va confermata la sentenza di primo grado. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

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