Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-02, n. 202300011
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Pubblicato il 02/01/2023
N. 00011/2023REG.PROV.COLL.
N. 10825/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10825 del 2015, proposto dal signor A S, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato A M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. III, 6 ottobre 2015 n. 4689, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo e del Comune di Torre del Greco nonché i documenti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 15 settembre 2022 il Cons. S T. Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello (n. R.g. 10825/2015) il signor A S ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. III, 6 ottobre 2015 n. 4689 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 3141/2014) proposto dal predetto al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) il provvedimento prot. n. 15587 del 18 marzo 2014, emesso dal Responsabile del paesaggio del Comune di Torre del Greco di rigetto dell’istanza (prot. 6361 del 27 gennaio 2011) presentata ai sensi della l.r. 13/2010 e s.m.i. al fine del rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004 prodromico alla regolarizzazione di un impianto serricolo e relativa avanserra;b) il successivo provvedimento prot. 21946 del 17 aprile 2014 emesso dal dirigente del 3° Settore “Assetto del territorio e decoro ambientale” del Comune di Torre del Greco, di rigetto della suddetta istanza (prot. 6316 del 27 gennaio 2011) per quanto di rilievo urbanistico edilizio;c) gli atti presupposti e connessi, in particolare: 1) il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, acquisito il 27 febbraio 2012 al prot. 13748 del Comune di Torre del Greco;2) il successivo preavviso di provvedimento negativo emesso il 5 marzo 2012 (prot. 15306) del Responsabile del paesaggio - Settore urbanistico di Torre del Greco.
2. – Le vicende che hanno dato luogo al presente contenzioso possono riassumersi come di seguito verrà illustrato tenendo conto della documentazione prodotta nei due gradi di giudizio e del contenuto della parte in fatto del ricorso in appello e della sentenza di primo grado qui oggetto di appello:
- il signor A S è titolare di un’azienda agricola con indirizzo florovivaistico sita in Torre del Greco ed operante in un fondo (di cui il suddetto appellante è conduttore nonché in parte comproprietario) avente un’estensione complessiva di mq. 9.163;
- detto fondo ricade in Zona Omogenea “E - Agricola” del vigente P.R.G. di Torre del Greco ed in Zona “P.I.R. - Protezione integrale con restauro paesistico ambientale” del P.T.P. dell’Area Vesuviana approvato con Decreto interministeriale del 4 luglio 2002;
- sul fondo di cui sopra sono presenti, tra l’altro, alcuni impianti serricoli (al momento dell’avvio del contenzioso qui in esame tutti utilizzati per la produzione florovivaistica dell’azienda), realizzati in epoca risalente quanto meno agli anni ’80, non tutti asserviti all’azienda nel medesimo contesto, in quanto una parte di essi (serre nn. 1, 2, 3 e 4) è da sempre asservita all’azienda (oggi) dell’esponente ed in precedenza in titolarità della madre, signora R P;
- quest’ultima presentava istanza prot. 14951 del 1996 ottenendo dal Comune di Torre del Greco, previo parere favorevole della locale Commissione beni ambientali e previo assenso della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, di cui alla nota n. 13373 del 16 aprile 1998, la regolarizzazione del complesso serricolo con provvedimento del 24 novembre 1998, adottato ai sensi dell’art. 15, l.r. 8/1995, così come modificato dalla l.r. 7/1996 secondo il quale “ I Sindaci accertati i requisiti soggettivi di cui alla L.R. n. 8/1995, autorizzano la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 marzo 1995 ”;
- una ulteriore porzione di essi venne asservita all’azienda unicamente allorquando la signora R P, con contratto agrario dell’anno 2003, ebbe ad acquisire la conduzione di alcuni fondi finitimi, sui quali già insistevano alcuni impianti serricoli;
- in seguito all’entrata in vigore della l.r. 13/2010 che ha reso possibile nuovamente la “regolarizzazione degli impianti serricoli”, il signor A S presentava al Comune di Torre del Greco, in data 27 gennaio 2011 (prot. 6316), una richiesta volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con riferimento a tutti gli impianti serricoli asserviti all’azienda, afferente alle opere di ammodernamento che si erano rese necessarie per l’adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti stessi nel corso degli anni, la cui vetustà non gli avrebbe certamente consentito di realizzare le condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture floricole della propria azienda;
- nella seduta del 10 novembre 2011, la Commissione edilizia integrata (C.E.I.), nell’esaminare la suddetta istanza, ha reso parere favorevole di compatibilità paesaggistica “ in quanto, trattandosi di impianti serricoli, dette strutture non risultano in contrasto con l’art. 12 del vigente P.T.P. né con il D.L. vo 42/04, poiché i volumi degli impianti serricoli non sono assimilabili ai volumi edilizi, stante le caratteristiche di provvisorietà e smontabilità, rimuovibilità, destinazione non residenziale, proprie delle strutture serricole ”;
- a seguito dell’invio, con nota prot. 74579 del 21 novembre 2011, da parte del Responsabile del paesaggio del Comune di Torre del Greco, della conferente documentazione tecnica e fotografica alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, quest’ultima, con nota prot. 28938 del 20 febbraio 2012, pur riconoscendo che l’opera abusiva era costituita da un ampliamento di impianto serricolo già regolarizzato, con provvedimento del 1998, esprimeva parere negativo atteso il divieto disposto dall’art. 12 del vigente Piano territoriale paesaggistico (P.T.P.) all’impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- in conseguenza del suddetto parere della Soprintendenza, il Responsabile del paesaggio del Comune di Torre del Greco, con provvedimento n. 15306 del 5 marzo 2012, ha comunicato al signor A S il preavviso di provvedimento negativo per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990 e s.m.i.;
- l’odierno appellante esprimeva le proprie ragioni oppositive al diniego con note prot. 17332 del 13 marzo 2012 e prot. 18793 del 19 marzo 2012, evidenziando in particolare che l’istanza di regolarizzazione aveva ad oggetto lavori di adeguamento funzionale di un impianto serricolo preesistente e rappresentando, inoltre, che: “ il divieto di installazione di nuove serre di cui all’art. 12 del P.T.P. va riferito, alla luce delle prevalenti esigenze di tutela del settore agricolo, non alle singole installazioni, bensì agli insediamenti ed alle dotazioni di ciascuna azienda agricola, dovendosi, quindi, in particolare, ritenere, consentiti l’ammodernamento e l’adeguamento - nei limiti dimensionali e di tipologia realizzativi consentiti dalla legislazione, e secondo le esigenze produttive, di mercato ed occupazionali - di tutti gli impianti serricoli preesistenti e pertinenziali all’impresa agricola ”;
- in riscontro a tali osservazioni, il Responsabile del paesaggio del Comune di Torre del Greco, sebbene con nota prot. 59745 del 25 settembre 2012 avesse richiesto alla Soprintendenza un riesame del relativo procedimento, senza attendere risposta alla richiesta di riesame, con provvedimento prot. n. 15587 del 18 marzo 2014 concludeva la sub-fase del procedimento di sua competenza respingendo l’istanza di regolarizzazione dell’impianto serricolo presentata dall’esponente ai sensi della l.r. 13/2010, specificando che: “ Atteso che ad oggi non si sono avute né risposte alla richiesta di riesame del parere emesso dalla competente Soprintendenza, né modifica della vigente normativa regionale in materia di regolarizzazione degli impianti serricoli, né risposte agli specifici quesiti proposti dalla Soprintendenza ”;
- nonostante l’invio di una diffida alla Soprintendenza al fine di sollecitare la conclusione del su richiamato procedimento di riesame, il dirigente del 3° Settore “Assetto del territorio e decoro ambientale - Servizio edilizia privata” del Comune di Torre del Greco, concludeva l’intero procedimento con il provvedimento prot. 21946 del 17 aprile 2014, respingendo conclusivamente l’istanza di regolarizzazione presentata dall’odierno appellante.
3. – Il signor A S impugnava il surrichiamato atto di diniego e tutti gli atti ad esso presupposti e collegati dinanzi al TAR per la Campania, che però respingeva il ricorso con sentenza n. 4689/2015.
Nei confronti di detta sentenza proponeva appello il signor S proponendo gli stessi motivi dedotti in primo grado, questa volta trasformati in specifici motivi d’appello nei confronti della sentenza emessa da giudice di prime cure.
In sintesi:
I) Violazione e falsa applicazione della l.r. 13/2010 nonché del regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione degli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, nonché difetto di istruttoria;irragionevolezza, contrasto con i precedenti. Contraddittorietà e incongruità della motivazione. Nella motivazione del parere sfavorevole della Soprintendenza, reso in data 20 febbraio 2012 sembra evincersi che tale ente reputi insussistenti i presupposti di compatibilità paesaggistica dell'intervento poiché questa avrebbe ad oggetto l'ampliamento di un preesistente impianto serricolo regolarizzato (nella sua consistenza iniziale e previo nulla osta della medesima Soprintendenza) nell'anno 1998, cosicchè l'ampliamento contrasterebbe con la disposizione di cui all'art. 12 delle NTA del PTP secondo cui “ è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione ”. Ma nessun nuovo impianto è stato realizzato e la sanatoria riguardava soltanto alcune sistemazioni realizzative funzionali allo svolgimento dell’attività vivaistica. Peraltro la disposizione che vieta la realizzazione di nuove serre è entrata in vigore solamente in data 4 luglio 2002 con la definitiva approvazione (a mezzo di Decreto interministeriale di pari data) del PTP dell'area del Vesuvio, mentre gli impianti serricoli in questione esistono da epoca ben precedente a tale data (fine anni 1980), tanto che essi risultavano riportati anche negli elaborati grafici allegati al provvedimento di regolarizzazione del 1998;
II) Violazione dell'art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241 e sm.i. nonché degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004 e s.m.l., incompetenza, arbitrarietà e contraddittorietà. Nel caso di specie il parere vincolante di non compatibilità è stato reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, in data 20 febbraio 2012 senza che fosse offerta all’interessato la possibilità di interloquire, attraverso la sub-fase di cui all’art. art. 10- bis l. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 (come novellato dall'art. 4, comma 16, lett. e) d.l. 70/2011), adempimento essenziale in una procedura di cogestione (tra ente locale e Soprintendenza) della valutazione di compatibilità paesaggistica;
III) Ulteriore violazione e falsa applicazione della l.r. 13/2010, dell'art.