Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-11, n. 202402342
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 02342/2024REG.PROV.COLL.
N. 02975/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2019, proposto da
Comune di Pomigliano D'Arco, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05682/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Laudadio.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2009, la Regione Campania aveva concesso al Comune di Pomigliano d’Arco un finanziamento pari ad euro 8.764.763,00, a valere sui fondi comunitari di cui all’obiettivo operativo 2.3 del POR– Programma Operativo Regionale, FESR– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Campania 2007-2013, ai sensi della decisione CE 11 settembre 2007, n. 4265. Il riconoscimento del contributo era finalizzato alla realizzazione di un progetto afferente a quello che è stato denominato “ Centro tecnologico imprese industriali ”, a sua volta parte del macro-progetto “ Parco di città, interventi per la sistemazione delle aree ferroviarie e industriali dismesse a Pomigliano d’Arco ”.
Tuttavia, con decreto dirigenziale n. 160, del 24 luglio 2017, impugnato nel giudizio di primo grado, la Regione Campania ha disposto la decadenza dall’ammissione al finanziamento pubblico, facendo valere presunte inadempienze nella realizzazione del progetto, in particolare l’inosservanza dei termini per la conclusione delle opere. Con la sentenza del TAR Campania, meglio individuata in epigrafe, è stato respinto il ricorso proposto dal Comune di Pomigliano d’Arco avverso il provvedimento di decadenza e lo stesso Comune è stato condannato alla refusione delle spese di lite, in favore della Regione resistente, per l’importo di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nel giudizio oggi in decisione, il Comune, in persona del proprio Sindaco pro tempore , ha dunque proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi di impugnazione. A suo dire (primo motivo), la Regione avrebbe posto in essere atti “inibitori”, volti a ostacolare l’ iter progettuale, e sarebbe altresì incorsa in “omissioni”, con ciò determinando un vero e proprio “ factum principis ” dal quale sarebbe derivata l’inadempienza agli obblighi scaturenti dal finanziamento e la lesione dell’affidamento dell’ente beneficiario: elementi che non sarebbero stati posti nella dovuta considerazione dal Giudice di prime cure. Inoltre (secondo motivo di appello), il TAR avrebbe omesso di esaminare il secondo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si era denunziata la violazione dell’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013 o, in subordine, la sua illegittimità costituzionale, insieme al vizio di eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e la violazione delle “garanzie partecipative” di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241