Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-08, n. 202304622
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Pubblicato il 08/05/2023
N. 04622/2023REG.PROV.COLL.
N. 07212/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7212 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza gravata, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per vedersi riconosciuto, nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di funzionari da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, e ai fini di una migliore collocazione in graduatoria, il punteggio per il titolo aggiuntivo relativo al tirocinio formativo svolto.
La ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio, senza svolgere difese scritte, il Ministero della Giustizia.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare ed è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2023.
2. Come già osservato dalla Sezione nella richiamata ordinanza cautelare, risulta incontestato fra le parti che il titolo in questione sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione, ancorché nella sezione relativa ai titoli di preferenza (e non anche nella parte relativa ai titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo).
Alla luce di tale circostanza ritiene il Collegio che risulti dunque assorbente la fondatezza del secondo motivo di appello.
L’art. 4, comma 9, lett. m) del bando di concorso stabiliva che “nella domanda il candidato dovrà dichiarare (….) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 9”: dunque limitandosi a prevedere un onere meramente dichiarativo anche ai fini della valutazione correlata all’attribuzione del punteggio aggiuntivo.
Quanto all’effettivo possesso del requisito in parola, è stata prodotta dalla ricorrente nel giudizio di primo grado un’attestazione in data 14 ottobre 2020 del Dirigente del Tribunale di Milano che certifica che la stessa ha “ complessivamente e positivamente espletato presso questo Ufficio giudiziario il tirocinio ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ” (né l’Amministrazione ha contestato in giudizio, peraltro, tale elemento).
Conseguentemente, ritiene il Collegio che sia fondata, alla luce delle superiori risultanze, l’affermazione dell’appellante in merito alla sussistenza di un dovere dell’Amministrazione di tener conto comunque di quanto ricavabile dalla domanda di partecipazione: non trattandosi, in questo caso, di integrazione ab externo , con i connessi problemi di rispetto della par condicio tra i concorrenti (essendo il titolo, come detto, già dichiarato nella originaria domanda di partecipazione).
L’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto valutare tale titolo ai fini dell’attribuzione del complessivo punteggio, con ogni conseguenza in punto di collocazione in graduatoria (di cui la stessa Amministrazione dovrà pertanto tenere conto).
3. Il ricorso in appello è pertanto fondato, e come tale deve essere accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza gravata, del ricorso di primo grado, ed annullamento nei sensi e in parte qua del provvedimento con essa impugnato.
La peculiarità della fattispecie costituisce ragione per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.