Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-04-01, n. 201901707

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-04-01, n. 201901707
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901707
Data del deposito : 1 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2019

N. 01665/2019 REG.RIC.

N. 01707/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01665/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi, 12, è ope legis domiciliato;


contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Umberto Maiello e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;


Premesso che:

- con la domanda in epigrafe il Ministero appellante chiede, previa sospensione, la riforma della sentenza -OMISSIS-, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza;

- il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento impugnato privo di un sufficiente corredo motivazionale, non risultando in esso chiare le ragioni di specifico addebito mosse all’odierno appellante in ordine alla presenza ingiustificata di un minore all’interno del modulo abitativo a lui assegnato. Tanto anche in ragione della rilevata costituzione di stile dell’Avvocatura erariale che non aveva sul punto né fornito documentazione né articolato difese;

Rilevato che :

- la domanda cautelare azionata dall’appellante, ad un primo esame, proprio della presente fase cautelare, appare suscettiva di una favorevole delibazione in ragione del fatto che:

- alla stregua delle informazioni compendiate nelle note richiamate nel decreto prefettizio, secondo la tecnica propria della motivazione per relationem, risulta sufficientemente ricostruito l’episodio in contestazione in cui risulta acclarata la presenza non consentita di un minore di 5 anni, verosimilmente fatto oggetto di violenza, all’interno del modulo abitativo occupato anche dall’odierno appellato;

- contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell’appellato nessuna preclusione vi è all’utilizzazione della suddetta documentazione, depositata nel presente giudizio, che vale a comporre contenutisticamente il provvedimento impugnato, sicché è sufficiente qui richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio, tuttora condivisa dal Collegio, secondo cui sfugge al divieto dei nova in appello la produzione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento, atteso che, ove l’amministrazione non vi provveda, il giudice è tenuto ad acquisire tali atti d’ufficio (art. 65, c. 3, c.p.a.) [Cons. St., V, 29.3.2011 n. 1925;
Id., VI, 9.5.2011 n. 2738;
Id., 12.12.2011 n. 6497;
Id., V, 31.12.2014 n. 4153];

- le gravissime condotte accertate, per ora con risvolti penali a carico solo di uno dei 5 occupanti il modulo abitativo, hanno fatto emergere l’incompatibilità della condotta tenuta dall’odierno appellato con le regole di ospitalità, dovendo a tal riguardo rilevarsi come il modulo abitativo ove si sono consumate tali inaccettabili condotte era occupato anche dal predetto cittadino extracomunitario che avrebbe, pertanto, dovuto comunque opporsi ad un uso della suddetta unità chiaramente incompatibile con le finalità qui in rilievo;

- le spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda qui scrutinata, possono essere compensate;

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