Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-28, n. 201900587
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Testo completo
Numero 00587/2019 e data 28/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2019
NUMERO AFFARE 02010/2017
OGGETTO:
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G C D, in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola e di legale rappresentante pro tempore della Alfior Società Agricola S.r.l., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle note prot. n. 0013495 e n. 0013372 del 24/11/2016 adottate dalla Regione Puglia, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e, comunque, connessi a quelli impugnati;
LA SEZIONE
Vista la nota del 2 novembre 2017 prot. n. 6204, di trasmissione della relazione con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, PIUE VI, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Proietti;
Premesso e considerato
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, G C D ha rappresentato che, con le note indicate in epigrafe, il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia ha intimato al medesimo (in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola e di legale rappresentante p.t. della Alfior Società Agricola S.r.l.) di adempiere al pagamento dell’importo del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2014/2015, già antecedentemente intimato da Agea con note prot. nn. 49707 e 50247 del 29 luglio 2015 e dallo stesso Ufficio della Regione con nota n. 44644 del 26 maggio 2016 (ricevuta in data 7 giugno 2016).
Inoltre, con le note impugnate, la Regione Puglia ha comunicato al ricorrente, a seguito dell’emanazione della legge n. 160/2016, la rideterminazione degli importi del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2014/2015.
2. Il ricorrente ha affermato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) – Irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari per quanto riguarda i nuovi criteri di priorità di cui all’articolo 9, comma 4 ter, del D.L. n. 49/2003, in quanto non consentono di ripartire interamente l’esubero tra tutti i produttori che hanno sforato la propria quota; violazione e contrasto con il REG. CE 1788/2003 e il REG. CE 595/2004; irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari della scelta di non restituire l’esubero che va oltre la somma da corrispondere alla Comunità Europea dai produttori e trasferirlo, invece, al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, in forza di una legge pubblicata successivamente alla chiusura della stagione lattiero-casearia; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, disparità di trattamento;
II) - Violazione del diritto comunitario ed in specie dell’articolo 2 REG. CEE 3950/92 circa le modalità di calcolo del prelievo supplementare e dell’articolo 4 del REG. CEE 1788/2003 circa le modalità di ripartizione del prelievo supplementare; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, disparità di trattamento;