Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-27, n. 201201076

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-27, n. 201201076
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201076
Data del deposito : 27 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00325/2012 REG.RIC.

N. 01076/2012REG.PROV.COLL.

N. 00325/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012, proposto da:
Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Coni Servizi Spa, rappresentati e difesi dall'avv. E M, con domicilio eletto presso E M in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 8;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'R M P, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27;
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo - Ardis, Federazione Italiana Canoa e Kayak - Fick;

nei confronti di

Associazione Sportiva Dilettantistica "Giancarlo Brunetti" Già Gruppo Sportivo Vv.Ff."Giancarlo Brunetti", Comune di Castel Gandolfo;
Gruppo Sportivo Vv.Ff."Giancarlo Brunetti", rappresentati e difeso dall'avv. Vincenzo Falcucci, con domicilio eletto presso Vincenzo Falcucci in Roma, via Caio Mario, 8;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 06668/2011, resa tra le parti, concernente APPELLO AVVERSO SENTENZA CON CUI IL GIUDICE AMMINISTRATIVO HA DICHIARATO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONCESSIONE AREA DEMANIALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Gruppo Sportivo Vv.Ff."Giancarlo Brunetti";

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Silvia Marotta, su delega dell'avv. E M eVincenzo Falcucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, La Federazione Italiana Canoa e Kayak (di seguito: Fick), il Coni e la Coni Servizi s.p.a. adivano il Tar Lazio chiedendo l’annullamento della determinazione n. B1912 dell’11/5/2007, nonché i relativi atti presupposti, con cui la Regione Lazio rilasciava al Gruppo Sportivo VV.FF “Giancarlo Brunetti” (oggi Associazione sportiva dilettantistica “Giancarlo Brunetti”) la concessione di un’area demaniale sita in Castel Gandolfo (censita in Catasto al foglio 10, p.lle 29 e 502) per attività sportive del remo e pagaia.

2. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. declinava la propria giurisdizione, sul rilievo che le questioni dedotte con i ricorsi implicassero l’accertamento in ordine alla natura demaniale del bene oggetto di concessione, questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Appellano la sentenza, in via principale, il Coni e la Coni servizi s.p.a. chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.

Resiste al gravame la Regione Lazio, instando per la conferma della sentenza appellata.

Si è costituita l’Associazione controinteressata con controricorso contenente appello incidentale nel quale sono riproposte le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità svolte in primo grado e non esaminate dal Tar.

4. Come ricordato dal Coni nella propria memoria conclusionale, questa Sezione si è già pronunciata sull’appello proposto dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak avverso la medesima declinatoria di giurisdizione (sent. 473/12), accogliendo il gravame, per le ragioni qui di seguito esposte:

- a sostegno della declinatoria di giurisdizione il Tar ha enucleato il petitum sostanziale azionato dalle ricorrenti in primo grado nei seguenti termini: “oggetto diretto e principale della controversia è la questione relativa alla proprietà privata ovvero non demaniale dell’area oggetto di concessione, rispetto alla quale la decisione di ogni altra questione (afferente alla legittimità o meno del provvedimento concessorio gravato) è solo conseguente” (pag. 20 della sentenza);

- ha dunque applicato l’indirizzo tanto del giudice amministrativo che del giudice ordinario in virtù del quale un simile oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tuttavia, dalla lettura dei ricorsi di primo grado si ricava che nei confronti dei provvedimenti gravati sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, parte delle quali fondate sulla carenza di potere concessorio in capo all’amministrazione regionale, in ragione dell’appartenenza dell’area al demanio statale;

- si è poi precisato che tale questione è stata sollevata dalle ricorrenti al fine di sorreggere le censure di illegittimità (in particolare a sostegno delle doglianze di eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti) di cui si è detto;

- si è dunque giunti alla conclusione che nella prospettazione delle ricorrenti in primo grado la questione della natura demaniale dei beni costituisce non già l’oggetto principale della domanda azionata, che in effetti radicherebbe la giurisdizione del giudice ordinario, bensì un mero antecedente logico-giuridico da accertare in via incidentale al fine di apprezzare la fondatezza dei motivi di legittimità dedotti avverso l’atto concessorio gravato, con conseguente sussistenza della giurisdizione, giusto il disposto dell’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., al giudice amministrativo;

- si è poi soggiunto che al medesimo approdo conduce anche l’apprezzamento della vicenda oggetto di giudizio da un diverso angolo visuale e cioè evidenziando che la lesione dell’interesse delle ricorrenti non discende dall’incertezza in ordine alla natura dei beni concessi all’associazione controinteressata (il che fonderebbe un’azione di accertamento del tipo di quella ritenuta dal Tar), ma dal fatto che l’amministrazione appellante, sull’erroneo presupposto dell’appartenenza dell’area al proprio demanio, ha emesso un atto concessorio, di fronte al quale le ricorrenti in primo grado vantano posizioni giuridiche aventi la consistenza di interesse legittimo;

- sempre sul punto si è precisato che a sostegno dei motivi di ricorso non è stato dedotto un difetto di norma attributiva del potere concessorio in capo all’amministrazione regionale concedente, ma l’impossibilità di esercitare tale potere sulle aree in questione, e dunque una tipica ipotesi di carenza di potere in concreto, che all’indomani della riforma della l. n. 241/90, ad opera della l. n. 15/05, con l’introduzione dell’art. 21-septies, va ricondotta ad una ipotesi di scorretto esercizio del potere amministrativo e dunque ad un vizio di legittimità dell’atto esercizio di tale potere, conoscibile dal giudice amministrativo.

5. Il Collegio reputa di confermare l’avviso già espresso e, conseguentemente, in accoglimento dell'appello, e visto il disposto dell’art. 105 cod. proc. amm., la sentenza appellata va riformata con rinvio al medesimo T.a.r. del Lazio, il quale provvederà anche sulle eccezioni preliminari riproposte in questa sede dall’appellante incidentale, trattandosi di questioni posposte dal punto di vista logico-giuridico a quella esaminata nel presente giudizio (cfr. sullo specifico punto Ad. Plen. n. 10/11).

6. Quanto alle spese, in ordine alle stesse il Collegio ritiene di operare una compensazione integrale del doppio grado di giudizio, in ragione della complessità della questione.

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