Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-07, n. 202309586
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 09586/2023REG.PROV.COLL.
N. 09937/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9937 del 2022, proposto da
Regione LO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini, 134;
contro
Fondazione Centro Orientamento Educativo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Calvetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LO, Sez. IV, n. 2498 del 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Centro Orientamento Educativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Stefano Fantini; dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Forloni e Calvetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Regione LO ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 novembre 2022, n. 2498 del Tribunale amministrativo regionale per la LO, Sez. IV, che ha accolto il ricorso della fondazione Centro Orientamento Educativo-COE avverso il provvedimento regionale in data 22 dicembre 2021 disponente la sua non ammissione al contributo previsto, quale misura urgente di sostegno, per le imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici (costrette alla mancata apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021), nonché avverso gli atti presupposti, tra cui la delibera di Giunta regionale n. 5303 in data 27 settembre 2021 (prevedente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi) e il provvedimento dirigenziale del 26 ottobre 2021 di approvazione dell’avviso.
Si tratta delle misure di sostegno delle imprese disposte con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, il cui art. 2, comma 2, lett. c), stabilisce che le risorse debbano essere erogate in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo), localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.
Il punto A3 dell’avviso, in tema di soggetti beneficiari, ha previsto la possibilità di presentare la domanda per le micro, piccole e medie, nonché per le grandi imprese riconducibili alle attività esercitate in forma imprenditoriale iscritte al registro delle imprese con codici Ateco individuati nell’Allegato 1dello stesso avviso.
In data 9 novembre 2021 la fondazione COE, ente ecclesiastico, con iscrizione al solo REA-repertorio delle notizie economiche e amministrative, ha presentato la domanda di contributo a valere sul bando in relazione a due strutture alberghiere di proprietà, l’Albergo Rosa delle Alpi (codice Ateco 55.1) e la Casa per ferie “La Benedicta” (codice Ateco 55.20.4).
Con l’impugnato decreto regionale è stato approvato l’elenco delle domande non ammesse a contributo, tra cui quella della fondazione COE, in quanto priva del requisito di ammissione costituito dall’iscrizione al registro delle imprese, prescritto dalla lex specialis .
2. - Con il ricorso in primo grado la fondazione COE ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle misure di sostegno e gli atti presupposti deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 e della lex specialis , da cui sarebbe evincibile un’equipollenza tra iscrizione al registro delle imprese e registrazione al REA, anche nell’assunto di svolgere un’attività imprenditoriale, consistente nell’accoglienza nelle predette due strutture, statutariamente prevista.
3. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di irricevibilità, ha accolto il ricorso ritenendo che in virtù del combinato disposto tra l’art. 2, comma 2, lett. c) del d.l. n. 41/2021