Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-10, n. 202207071
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2022
N. 07071/2022REG.PROV.COLL.
N. 03648/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3648 del 2018, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
R P, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita 42;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10895/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Avv. dello Stato Maurizio Greco, Avv. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno impugna la sentenza 31 ottobre 2017 n. 10895, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I-quater, in accoglimento del ricorso proposto dal signor R P, ha annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza del 20 dicembre 2007.
Con tale provvedimento il Ministero – provvedendo sull’istanza volta ad ottenere la valutazione del servizio prestato precedentemente alla nomina a direttore tecnico della Polizia di Stato, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 157/2001 – ha ritenuto rilevante la sola anzianità maturata nella carriera direttiva della Polizia di Stato.
Il Pacini – che prima del transito nei ruoli della Polizia di Stato con qualifica di direttore tecnico (biologo) aveva prestato servizio dal 2 settembre 1985 nei ruoli del Corpo tecnico dell’Esercito con grado di tenente – aveva chiesto al Ministero dell’Interno di riconoscergli il trattamento economico di maggior favore previsto dall’art. 43, co. 22, l. n. 121/1981, computando a tal fine anche l’anzianità di servizio maturata nei ruoli direttivi dell’Esercito, a partire dalla qualifica di Tenente dal 2 settembre 1985, e quindi di corrispondergli le competenze dovutegli, maturate a decorrere dal 2 settembre 2000.
La sentenza impugnata afferma, in particolare:
- per l’applicazione dell’art. 43, co. 22, l. n. 121/1981 – il quale espressamente dispone che “ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento