Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-01-10, n. 202200172

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-01-10, n. 202200172
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200172
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00172/2022REG.PROV.COLL.

N. 00405/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 405 del 2021, proposto da
S.I.V.A.M. Società Imbottigliamento e Vendita Acque Minerali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e F C, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

nei confronti

Istituto di Ortofonologia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Frateiacci, Graziano Pungì e Francesco Antonio Romito, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 10468/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Istituto di Ortofonologia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Valerio Perotti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio l’Istituto di Ortofonologia s.r.l., proprietario di un complesso immobiliare ubicato in Roma, alla Via Passo del Furlo 53-55-57 e Via Monte Nevoso 36-38, nel quale da anni opera, in virtù di un contratto di locazione stipulato con i precedenti proprietari, la società SIVAM s.r.l., titolare di una concessione mineraria di competenza regionale per la coltivazione della sorgente d’acqua sita in loco (“Acqua Sacra”), che imbottiglia e rivende al pubblico, chiedeva fosse accertata l’illegittimità dell’inerzia serbata da Roma Capitale a fronte dei seguenti atti:

1) diffida del 5 dicembre 2019, finalizzata alla cessazione dell’attività di vendita di vicinato alimentare di acqua minerale di SIVAM, inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo di Roma Capitale al n. CD/2019/0173623;

2) diffida del 18 dicembre 2019, finalizzata alla cessazione dell’attività di vendita di vicinato alimentare di acqua minerale di SIVAM, inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo di Roma Capitale al n. CD/2019/0179346;

3) diffida del 18 dicembre 2019, finalizzata alla cessazione dell’attività industriale di imbottigliamento di acqua minerale di SIVAM, inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo di Roma Capitale al n. CD/2019/0179353;

4) diffida del 19 febbraio 2020, finalizzata alla cessazione dell’attività di vendita di vicinato di acqua minerale di SIVAM, inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo di Roma Capitale al n. CD/2020/0020984.

L’iniziativa nasceva dalla convinzione della ricorrente che l’attività di imbottigliamento e vendita fosse svolta in carenza dei titoli autorizzativi di competenza dell’autorità comunale (nella specie, il Municipio di Roma III) e che per di più SIVAM operasse l’imbottigliamento dell’acqua sulla base di un decreto ACIS intestato però ad altra ditta e risalente al 1948 (concernente imbottigliamento artigianale e non industriale), in un locale privo di agibilità, oggetto di abusi edilizi ed ubicato in una zona (Città Storica) che consentiva attività industriale in base al Piano regolatore generale;
anche la vendita di vicinato di acqua minerale era effettuata illegittimamente nel complesso immobiliare di proprietà di essa ricorrente, nel quale non vi erano locali commerciali (tant’è che l’amministrazione capitolina con determinazione dirigenziale prot. CD/134462 del 25 settembre 2019 aveva ordinato la cessazione di quell’attività di avvicinato esercitata senza alcuna s.c.i.a..

L’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza di SIVAM che aveva eccepito l’inammissibilità del gravame e la sua infondatezza, depositando documentazione comprovante la legittimità dell’attività svolta, accoglieva il ricorso, “ nei limiti dell'accertamento dell'obbligo generico di provvedere sulle diffide ” nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione.

Avverso tale statuizione SIVAM s.r.l. interponeva appello affidato a quattro motivi di impugnazione.

Roma Capitale e l’Istituto di Ortofonologia si costituivano in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato.

Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 2 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse dedotta dall’Istituto di Ortofonologia sul presupposto che Roma Capitale, in data antecedente alla proposizione del gravame, avesse ormai interrotto l’inerzia accertata come illegittima dal primo giudice avviando un procedimento amministrativo.

L’eccezione è fondata.

Risulta dagli atti che successivamente alla comunicazione della sentenza di primo grado, ma prima della proposizione dell’appello, il Municipio III di Roma Capitale con nota prot. n. 125585 del 10 dicembre 2020 ha avviato nei confronti di SIVAM s.r.l. un procedimento avente ad oggetto «Diffida ai sensi degli artt.7 e 8 legge 241 del 1990 di decadenza dai titoli di autorizzazione attività di imbottigliamento e vendita “Acqua Sacra”», al quale la società ha preso parte depositando una nota difensiva in data 28 dicembre 2020.

Con tale nota di diffida il Municipio III espressamente ha precisato di aver dato esecuzione alla sentenza n. 10468 del 2020 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi