Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306686

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306686
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306686
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 06686/2023REG.PROV.COLL.

N. 02752/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2752 del 2022, proposto da C M, rappresentato e difeso dall’Avvocato R P e dall’Avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , nonché Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

D G, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Naccarato e dall’Avvocato Mario Serio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, n. 76;
R M S, non costituito in giudizio;
G G, non costituito in giudizio;
Calogero Roberto P, non costituito in giudizio;
Nicolò Marino, non costituito in giudizio;
Alessandro D’Alessio, non costituito in giudizio;
Maria Di Mauro, non costituita in giudizio;
Sergio Amato, non costituito in giudizio;
Gianfranco Scarfò, non costituito in giudizio;
Antonio Ardituro, non costituito in giudizio;
Stefano Castellani, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza n. 9972 del 28 settembre 2021del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierno appellante, dott. C M,

contro

:

1) la deliberazione di cui alla seduta dell’Assemblea Plenaria del C.S.M. del 12 novembre 2019, con la quale sono state poste in votazione le proposte per la copertura di tre posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo la cui vacanza è stata pubblicata con nota n. 4509 del 21 marzo 2019, recante l’approvazione della proposta alternativa ai fini della nomina dei dottori R M S, G G e D G;

2) la deliberazione di coordinamento della motivazione finale del provvedimento di cui alla seduta della III Commissione CSM del 2 dicembre 2019;

3) il testo della deliberazione della III Commissione CSM del 18 dicembre 2019 di nomina dei tre sostituti presso la DNA e Antiterrorismo all'esito del coordinamento della motivazione finale del provvedimento ai sensi dell'art.38 del Regolamento Interno del CSM;

4) l’approvazione della deliberazione di nomina dei sostituti presso la DNA e Antiterrorismo dottori R M S, G G e D G secondo la motivazione coordinata ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Interno CSM, all’esito della seduta dell’8 gennaio 2020;

5) il testo della deliberazione conclusiva di nomina dei sostituti presso la DNA e Antiterrorismo dei dottori R M S, G G e D G, approvato all’esito della seduta dell'8 gennaio 2020;

6) tutti i verbali delle corrispondenti sedute e deliberazioni del CSM;

7) tutte le proposte alternative formulate per la nomina dei suddetti sostituti, segnatamente di quelle presentate dai Consiglieri C, D M e A;

8) tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.

9) la deliberazione, già gravata con il ricorso principale, di nomina dei sostituti presso la DNA e Antiterrorismo dottori R M S, G G e D G secondo la motivazione coordinata ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Interno CSM, all’esito della seduta dell’8 gennaio 2020, provvedimento comunicato al ricorrente con nota CSM prot. P 864/2020 del 16 gennaio 2020.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e del controinteressato D G;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Consigliere M N e uditi rispettivamente per l’odierno appellante, C M, l’Avvocato R P, per il controinteressato, D G, l’Avvocato Fabio Raponi per delega dell’Avvocato Giuseppe Naccarato, nonché per il Consiglio Superiore della Magistratura – CSM e per il Ministero della Giustizia l’Avvocato dello Stato Marina Russo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il dot. C M, odierno appellante, ha impugnato la delibera con cui il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura (di qui in avanti, sempre per brevità, il CSM o Consiglio), il 12 novembre 2019, ha nominato per la copertura di tre posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – di qui in avanti anche solo DNA – i magistrati R M S, G G e D G.

1.1. Il ricorrente in prime cure ha esposto di avere presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la nomina in questione, bandita il 21 marzo 2019.

1.2. Dopo aver fissato preliminarmente i criteri generali di valutazione degli aspiranti con riferimento alle attitudini generiche e a quelle specifiche, ed avere esaminato le domande, la III Commissione del CSM aveva deliberato di presentare al plenum due proposte: la proposta “A”, di maggioranza, in favore dei dottori S, G e M, odierno appellante, e la proposta “B” in favore dei dottori S, G e P;
a tali proposte si erano aggiunte, tra le altre, quelle formulate dai consiglieri C e D M/A, entrambe discordanti dalla proposta di maggioranza, segnatamente la prima (C) nella parte in cui recava la sostituzione del dott. G al dott. M, la seconda (D M/A) laddove proponeva di attribuire al dott. G un punteggio superiore (17 punti) anche con riferimento ai candidati S e G.

1.3. Durante la seduta plenaria del 12 novembre 2019 si era proceduto, in base all’art. 38, comma 5, del Regolamento interno a votare mediante ballottaggio – in relazione a ciascuno dei tre posti messi a concorso – i candidati indicati come vincitori del concorso dalle proposte alternative;
nella prima votazione si era svolto il ballottaggio tra il dott. S e il dott. G ed era risultato vincitore il dott. S;
nella seconda votazione si era proceduto al ballottaggio tra il dott. G, il dott. P e il dott. G ed era risultato vincitore il dott. G;
nella terza votazione si era svolto il ballottaggio tra il dott. M, il dott. P e il dott. G;
tra i due candidati più votati – il dott. M e il dott. G - si era proceduto ad un ulteriore ballottaggio all’esito del quale era risultato vincitore il dottor G.

1.4. In ossequio alle disposizioni regolamentari la III Commissione era stata poi chiamata nella seduta del 2 dicembre 2019 ad effettuare il coordinamento della motivazione della delibera, necessario in quanto, nel plenum del 12 novembre 2019, la proposta di maggioranza approvata in Commissione in favore dei dottori S, G e M era stata approvata limitatamente ai primi due magistrati, mentre, a fronte delle sopraggiunte proposte alternative, nel ballottaggio tra il dott. M e il dott. G - proposto al plenum dal Consigliere C e dai Consiglieri D M e A – era risultato prevalente il dott. G.

1.5. La Commissione provvedeva pertanto al coordinamento della motivazione, inserendo nella proposta originaria (proposta A) gli “emendamenti” formulati nella proposta approvata al plenum.

1.6. La motivazione coordinata prevedeva dunque la nomina a sostituto presso la DNA dei seguenti magistrati: il dott. D G, con punti 16;
il dott. R M S, con punti 16;
il dott. G G, con punti 16;
nella corrispondente graduatoria, conformemente alle modifiche apportate alla proposta di maggioranza dal dott. C, il dott. M aveva ricevuto punti 14 in luogo dei 16 originari, invece ribaditi nella proposta D M/A.

1.7. Nella motivazione della delibera si era dato conto che all’odierno appellante era stato riconosciuto il punteggio di 3 punti per la voce A (attitudini generiche), 5 punti per la voce A1 (attitudini specifiche), 0 per la A2, 0 in A3, 3 punti per la A4 e 3 punti per B (merito), per complessivi punti 14, mentre ai candidati S e G erano stati attribuiti 3 punti per la A, 6 punti per la A1, 0 per la A2, 0 per la A3, 3 punti per la A4 e 4 punti per la B (merito), per complessivi punti 16.

2. Il dott. M ha, come si è accennato, impugnato la delibera avanti al Tribunale e a sostegno del ricorso ha formulato. le seguenti censure:

2.1. Con il primo motivo in prime cure sono stati dedotti la violazione ovvero l’errata e falsa applicazione dell’art. 38 del Regolamento Interno, l’eccesso di potere sotto la forma dello sviamento, del travisamento e carenza dei presupposti, della motivazione insufficiente, della carenza d’istruttoria e dell’ingiustizia manifesta.

2.1.1. Al momento dell’ultima votazione erano stati posti in ballottaggio il dott. G ed il dott. M, senza ulteriori precisazioni, di talché non era emerso chiaramente se, nel preferire il dott. G al dott. M, il Consiglio lo avesse fatto sulla base della proposta presentata dal consigliere C ovvero della proposta a firma dei consiglieri D M ed A, con le conseguenti differenze con riferimento al punteggio attribuito al dott. M e alla relativa posizione in graduatoria.

2.1.2. Infatti, nella proposta del cons. C il ricorrente aveva ricevuto complessivamente 14 punti (3 punti in A, 5 punti in A1, 0 in A2, 0 in A3, 3 punti in A4 e 3 punti in B), collocandosi nella graduatoria come dodicesimo, mentre nella proposta dei consiglieri D M ed A ne aveva riportati 16 (3 punti in A, 6 punti in A1, 0 in A2, 0 in A3, 3 punti in A4 e 4 in B, merito), collocandosi, così, al quarto posto della graduatoria.

2.1.3. Volendo dare rilievo al criterio cronologico, la proposta C era stata presentata nel pomeriggio del giorno 16 ottobre 2019, mentre la proposta D M/A era stata presentata nella mattinata del medesimo 16 ottobre 2019.

2.1.4. Benché quest’ultima proposta fosse stata sostituita da altra, sempre a firma dei Consiglieri D M/A, del giorno 12 novembre 2019, tuttavia quest’ultima aveva valenza sostitutiva della precedente, sicché avrebbe dovuto essere messa in votazione come prima in ordine cronologico.

2.1.5. La votazione doveva pertanto ritenersi illegittima, in quanto afferente ad una proposta dal contenuto indefinito.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto in prime cure l’errata attribuzione, al dott. G (in eccesso) e al dott. M (in difetto), dei punteggi afferenti alle attitudini specifiche di cui al criterio A1, la violazione ovvero l’errata e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 103 del d. lgs. n. 159 del 2011, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della l. n. 241/ del 1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, per travisamento e carenza dei presupposti, per motivazione insufficiente e per carenza d’istruttoria, oltre che per ingiustizia manifesta.

2.2.1. In applicazione della diposizione di cui al comma 3 dell’art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dall’art. 10 comma 1 d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, i Criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione della procedura selettiva in esame statuivano, con riferimento al criterio A1, l’attribuzione fino ad un massimo di 6 punti ai profili dei candidati recanti l’« esperienza e le attitudini dimostrate dal magistrato nella trattazione di procedimenti connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente di tipo mafioso, camorristico, ‘ndranghetistico et similia) nonché, ai sensi dell’art. 103, comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in materia di criminalità terroristica ».

2.2.2. L’attribuzione ai candidati G e M del medesimo punteggio (5 punti) con riferimento al richiamato criterio A1 sarebbe illegittima, a causa della disparità dei profili posti in comparazione, giacché il ricorrente, nello svolgimento della propria attività di sostituto addetto al Gruppo Antiterrorismo coordinato dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (nominato a seguito di procedura comparativa per titoli), aveva trattato anche numerosi procedimenti in materia di eversione sia interna che internazionale, mentre il dott. G non presentava alcuna esperienza in tale ambito, con la conseguenza che avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore, data la presenza di un solo ambito di specializzazione (la criminalità mafiosa).

2.2.3. Sempre con riferimento alla valutazione delle specifiche esperienze e attitudini di cui al criterio A1, la Commissione aveva sottolineato la rilevanza della cooperazione giudiziaria internazionale, al punto di dedicarvi il campo 1.2.1. del documento di valutazione dei profili professionali dei magistrati concorrenti e, anche in questo caso, mentre il ricorrente poteva vantare rapporti di collegamento con numerose autorità giudiziarie e di polizia straniere e la partecipazione a significative esperienze di cooperazione giudiziaria, il profilo del controinteressato non riportava indicazioni al riguardo.

2.2.4. Il Consiglio aveva poi fissato i criteri generali di valutazione degli aspiranti, precisando, con riferimento alle specifiche esperienze e attitudini (A1), che occorreva attribuire « punteggi differenziati (fino a 6 punti) in considerazione della tipologia, quantità e qualità delle esperienze maturate dai candidati in quanto significative ai fini del giudizio de quo ».

2.2.5. Anche in relazione a tale aspetto l’esame comparato dei curricula dei candidati rivelava l’illegittimità del punteggio attribuito (5 punti) a fronte delle esperienze maturate dal ricorrente.

2.2.6. Quanto al campo 1.2.4., recante la rubrica “ Attività culturali, didattiche o scientifiche (pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche) con riferimento anche alla criminalità organizzata e terroristica o della cooperazione internazionale;
conoscenza delle lingue
”, il ricorrente era titolare, tra l’altro, dell’insegnamento in Diritto e Procedura Penale dell’Antimafia presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, nonché autore di numerose pubblicazioni scientifiche, sicché avrebbe dovuto riportare un punteggio superiore anziché il medesimo punteggio del controinteressato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente in prime cure aveva lamentato l’errata attribuzione al dott. G di n. 3 punti con riferimento alle attitudini generiche di cui al criterio A, la violazione ovvero l’errata e falsa applicazione dell’art. 103 del d. lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 72 Circ. CSM n. 13778/2014, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, il travisamento e la carenza dei presupposti, la motivazione insufficiente, la carenza d’istruttoria e l’ingiustizia manifesta.

2.3.1. Con riferimento al parametro delle conoscenze informatiche, il profilo del dott. G non recava l’indicazione dell’utilizzo di strumenti informatici e delle banche dati giudiziarie per lo svolgimento dell’attività d’indagine, mentre quello del dott. M, cui allo stesso modo era stato assegnato per tale voce il massimo punteggio di 3 punti, evidenziava il possesso di tale requisito.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente aveva sotto altro profilo lamentato l’errata attribuzione al dott. G di n. 3 punti in luogo di n. 2 punti effettivamente spettanti con riferimento al criterio A4., la violazione ovvero l’errata e falsa applicazione dell’art. 103 del d. lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 74 Circ. CSM n. 13778/2014, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, per la dedotta carenza d’istruttoria, per l’asserita motivazione insufficiente, per l’irragionevolezza, la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta.

2.4.1. Il comma 3 dell’art. 74 della Circolare stabiliva che « l’esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3 » al dott. G erano stati assegnati 3 punti, mentre avrebbe dovuto conseguirne solo 2, attesa la carenza della permanenza quadriennale in DDA, poiché, pur avendo svolto le funzioni di sostituto presso la DDA dal 2 febbraio 1998 al 19 febbraio 2009, sarebbe dovuto in realtà scadere alla data del 1° febbraio 2008, avendo maturato il periodo massimo di permanenza nella DDA di 10 anni.

2.4.2. Dato che la data del bando presupposto della presente procedura, dalla quale far dunque decorrere il termine a ritroso di 15 anni, era il 21 marzo 2019, il periodo rilevante si concludeva il 21 marzo 2004 e, da tale data alla data in cui avrebbe dovuto cessare il servizio, il 1° febbraio 2008, non erano trascorsi 4 anni.

2.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente aveva lamentato l’errata attribuzione al dott. M di n. 3 punti in luogo di n. 4 punti effettivamente spettanti con riferimento al criterio B (merito), la violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 103 del d. lgs. n. 159 del 2011, dell’art. 75 Circ. CSM n. 13778/2014, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti, per la carenza d’istruttoria, per la motivazione insufficiente nonché, ancora una volta, per l’irragionevolezza, la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta.

2.5.1. L’art. 75 della Circolare prevedeva l’assegnazione di 3 punti per l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale;
tale punteggio poteva essere aumentato fino a 4 nei casi di impegno per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi.

2.5.2. Nel profilo del ricorrente si rinvenivano tutti i presupposti indicati dall’art. 75 della Circolare ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo di 4 punti, mentre ne erano stati assegnati illegittimamente solo 3.

2.6. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il CSM e il controinteressato, dott. D G, per resistere al ricorso.

2.7. Con motivi aggiunti, recanti annessa istanza cautelare, depositati il 9 marzo 2020 il ricorrente ha addotto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi proposti con il ricorso principale, ma con il decreto n. 1690 del 23 marzo 2020 il Presidente del Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

2.8. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e, infine, all’udienza del 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione

2.9. Infine, con la sentenza n. 9972 del 28 settembre 2021, il Tribunale ha respinto il ricorso, siccome integrato dai motivi aggiunti.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello avanti a questo Consiglio il dott. M e, nel lamentarne l’erroneità per cinque distinti motivi che di seguito saranno singulatim esaminati, ne ha chiesto la riforma.

3.1. Si sono costituiti il CSM e il controinteressato, dott. G, per chiedere la reiezione dell’appello.

3.2. Nella pubblica udienza del 27 giugno 2023 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato.

4.1. Anche questo Consiglio, come ha già fatto il primo giudice, deve preliminarmente deve dar conto, in essenziale sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), della disciplina di fonte primaria e secondaria applicabile alla procedura in esame e, segnatamente, di quanto stabilito dall’art. 103 del d. lgs. n. 159 del 2011, rubricato “ Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ”, secondo il quale « Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto ».

4.2. Il comma 3 di tale disposizione prevede che « i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica » e che « l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali ».

4.2. Nel dare attuazione alle disposizioni di legge la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13778 del 24 luglio 2014, recante “ Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ”, ha ricompreso la nomina come sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nel generale sistema dei tramutamenti, prevedendo (agli artt. 74 e 75) precisi punteggi per le attitudini generali, per le attitudini specifiche e per il merito.

4.3. In particolare, secondo l’art. 74 (attitudini), « 1. Le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3. 2. Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6. 3. L'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3. 4. L'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, consente di attribuire punti 1. 5. L'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi consente di attribuire punti 1. 6. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro ”.

4.4. L’art. 75 (merito), prescrive: «1 . L'impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale, consente di attribuire fino a punti 3. 2. Il punteggio di cui sopra può essere aumentato fino a 4 nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi ».

4.5. L’anzianità rileva solo in via residuale, come previsto dall’art. 103, comma 3 ult. parte del d. lgs. n. 159 del 2011, « solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali », a parità dei coefficienti numerici complessivi per merito ed attitudini (art. 76 della Circolare).

4.6. Nel corso dell’audizione tenutasi il 23 luglio 2019 innanzi alla III Commissione, sono stati preliminarmente stabiliti i criteri generali di valutazione degli aspiranti, di cui di seguito si darà conto, specificamente, per quanto rileva ai fini del presente giudizio.

5. Ciò premesso in sintesi sulla specifica, e complessa, normativa applicabile alla presente controversia, con il primo motivo di appello (pp.

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