Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-27, n. 202205280

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-27, n. 202205280
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205280
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 05280/2022REG.PROV.COLL.

N. 05193/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5193 del 2015, proposto da Università degli Studi "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2014, resa tra le parti, la quale ha accolto il ricorso n.36/2014 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento 4 novembre 2013 n. 706 e prot. n.32833, ricevuto il giorno 12 novembre 2013, con il quale il Rettore dell’Università degli studi “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha decretato che:

a) il diploma n.83 del 18 luglio 1991 rilasciato dall’istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-- Scuola per terapisti della riabilitazione in possesso del ricorrente e il certificato 24 luglio 1991 di frequenza a un corso triennale (periodo formativo 1988/1991) con conseguimento del diploma con il punteggio di 75/80, registrato nel registro dei diplomi alla data e numero indicati non sono titoli idonei sia per iscriversi al Corso di laurea in Fisioterapia indirizzo riconversione a.a. 2004/2005 (durata del corso un anno) sia per accedere ai benefici della riconversione creditizia;

b) l’immatricolazione al citato corso di laurea effettuata a seguito di concorso riservato ai possessori di titoli abilitanti all’esercizio della professione è annullata con perdita dello status di studente universitario;

c) sia la carriera universitaria sia l’eventuale titolo di studio conseguito presso l’università stessa sono annullati nonché ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. R C e udito per la parte l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;


Rilevato che in data 26 maggio 2022, la Cancelleria di questa sezione ha presentato denunzia di smarrimento del fascicolo del presente gravame, unitamente a quello relativo al primo grado, e che essendo il medesimo già dematerializzato, esistono solo alcune copie dei relativi atti in formato digitale;

Rilevato che, pertanto, deve essere disposto il rinvio del giudizio in attesa della ricostituzione del fascicolo processuale, da effettuarsi in analogia all’art. 113 c.p.p. (v. Cass, lav., n. 9240/2009), mediante la produzione di copia, ove possibile autentica, degli atti mancanti.

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