Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-09-28, n. 200905835

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-09-28, n. 200905835
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905835
Data del deposito : 28 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05789/2003 REG.RIC.

N. 05835/2009 REG.DEC.

N. 05789/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sull’appello n. 5789 del 2003, proposto dal signor L C, rappresentato e difeso dall’avv. G C, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. C M G in Roma, via Cola di Rienzo n.44, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, n. 3327 del 18 aprile 2002;


visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2009 il consigliere Diego Sabatino;

uditi l’avvocato Colletta e l’avvocato dello Stato Fedeli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con il gravame n. 5789 del 2003, il signor L C proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III bis, n. 3327 del 18 aprile 2002, che ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di rigetto della sua richiesta di assunzione e per il conseguente accertamento dell'obbligo dell'Agenzia suddetta all’ultimazione del procedimento di sistemazione del ricorrente.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

- di aver fatto parte del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, utilizzato da varie ditte appaltatrici, fino all’emanazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, il cui art. 6 ha disposto il passaggio da detta Cassa alle Regioni del personale, come il deducente, già utilizzato per la gestione delle opere acquedottistiche;

- di non essere state trasferito contemporaneamente agli altri ricorrenti in quanto, secondo l’amministrazione, difettava del requisito della buona condotta, ostacolo comunque poi rimosso dalla concessione da parte della Corte d’Appello di Roma della riabilitazione, con sentenza del 19 novembre 1982, e dall'intervenuta legge 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi;

-che, con la delibera n. 6092 del 19 settembre 1984, la Giunta regionale del Lazio aveva espresso parere favorevole al suo inserimento nel ruolo di trasferimento e che, a seguito della lettera n. 917 del 13 febbraio 1986 del Commissario di Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con cui era stato invitato a presentare la documentazione utile per l'assunzione, aveva provveduto ad inoltrare quanto richiesto;

- che, stante l’inadempimento dell’amministrazione, con diffida del 7 gennaio 1986, richiedeva di provvedere e, scaduto il termine assegnato, aveva adito il T.A.R. che, con la sentenza n.683 del 1991, aveva dichiarato l'obbligo dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di procedere all'ultimazione dell'attivato procedimento;

-che, a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale per l'esecuzione del giudicato, con provvedimento prot. n. 2072/Ris. del 23 giugno 1992, il presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno non ha accolto, aderendo alla decisione del comitato di gestione del 6 maggio 1992, la richiesta del ricorrente di assunzione nel ruolo di trasferimento alla Regione Lazio, asserendo che – malgrado la riabilitazione - non poteva essere superata la carenza del requisito della buona condotta, che doveva sussistere al momento dell'assunzione.

Costituitosi il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (e dopo una serie di adempimenti, dati con sentenza 3 apri1e 2000 n. 2688 in merito all’integrazione del contraddittorio e con sentenza 30 gennaio 2001, n 753 per gli aspetti istruttori), il ricorso è stato respinto con la sentenza gravata, che ha ritenuto correttamente applicata la normativa in tema di buona condotta dei pubblici dipendenti.

2. Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza, che non avrebbe adeguatamente considerato la tardività della questione sollevata dalla pubblica amministrazione in merito al requisito della buona condotta.

Nel giudizio di appello, si è costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

Con il primo motivo, l’appellante evidenzia come il T.A.R. abbia erroneamente ritenuto corrette le conclusioni adottate dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in merito alla sussistenza dell’obbligo di buona condotta.

Infatti, il detto requisito, venuto meno a seguito della legge n. 732 del 1984, era stato invece ritenuto applicabile nel procedimento di trasferimento dell’appellante, ed in concreto ritenuto necessario nell’atto gravato, che era stato emesso nel 1992.

La doglianza è fondata e va accolta.

L’articolo unico della legge 29 ottobre 1984 n. 732, ha disposto che “Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta. Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.”

Tale legge ha nettamente escluso la possibilità che il requisito della buona condotta sia richiesto al momento dell’accesso o sia comunque accertato, escludendo con questa ultima previsione qualsiasi rilevanza ulteriore alla detta situazione.

Appare quindi palesemente illegittimo l’atto impugnato in primo grado del 23 giugno 1992, il quale, come ha correttamente osservato l’appellante, per di più non contiene alcuna specifica valutazione in merito alle ragioni del proprio diniego, anzi non valutando né l’effettiva rilevanza del precedente penale a carico del richiedente (condannato a ventimila lire di ammenda per la contravvenzione prevista dall’art. 1174 del codice della navigazione), né la sopravvenuta norma di legge (ritenendo dopo otto anni dall’entrata in vigore della citata legge n. 732 del 1984 ancora rilevante il requisito della buona condotta).

2. Il T.A.R. ha basato la propria sentenza di reiezione sul ricorso sulla considerazione della autonomia funzionale del procedimento di verifica dei presupposti per essere assunti dalla Regione, procedimento che doveva essere espletato in riferimento alle norme vigenti al momento in cui avrebbe dovuto essere espletato.

L’assunto non può essere condiviso, sia sotto un profilo dogmatico, sia in relazione alla disamina nella normativa in concreto.

Dal primo punto di vista, il diniego all’assunzione è stato emanato il 23 giugno 1992, quando ancora era pendente il procedimento di verifica dei presupposti per il passaggio ai ruoli regionali, ai sensi dell’art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare applicazione alla legge n. 732 del 1984, sull’eliminazione del requisito della buona condotta.

L’atto impugnato in primo grado non ha tenuto conto del principio che impone di tener presente la situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell’emissione del provvedimento (da ultimo, sulla considerazione che il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, e che la legittimità di un provvedimento va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è adottato, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458;
sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211).

Nella specie, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., la fattispecie non si era completata nel 1976, visto che in quell’anno l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno non aveva concluso alcun procedimento, e lo stato di fatto esistente poteva essere considerato unicamente ai fini dalla valutazione di rilevanza giuridica degli elementi indicati dalla norma per il riassetto del personale.

È solo nel 1992, ossia al momento dall’adozione dell’atto lesivo impugnato, che l’Amministrazione ha concluso il procedimento ed avrebbe dovuto tener presente non solo gli elementi già acquisiti, ma anche la normativa sopravvenuta che privava di efficacia alcuni fatti impeditivi preesistenti.

Sotto il secondo profilo, la legge 29 ottobre 1984, n. 732, impedisce l’accertamento, “comunque” effettuato, del possesso del requisito della buona condotta.

Eppure l’atto impugnato in primo grado, emesso nel 1992 e quindi in piena vigenza della legge sopravvenuta, ha effettuato una ricognizione tardiva delle pendenze penali dell’appellante e - accertando ora per allora l’esistenza di un fatto impeditivo –ha eluso l’applicazione della legge n. 732 del 1984.

Tuttavia, questa attività era espressamente preclusa dalla norma, che impediva qualsiasi ulteriore valutazione, attuale o pregressa, in relazione al possesso del requisito della buona condotta ai fini dell’ammissione ai pubblici impieghi.

2. L’accoglimento di tali profili comporta che, in aderenza al ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento n.2072/Ris. del 23 giugno 1992 del presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di reiezione della richiesta di assunzione nel molo di trasferimento alla Regione Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio deve seguire la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo

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