Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-06, n. 202401222

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-06, n. 202401222
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401222
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 01222/2024REG.PROV.COLL.

N. 01325/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2022, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



contro

M F, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;



nei confronti

V A, B B, Gianluca Bravi, Alda Colesanti, Maria Della Monaca, Daniela Dell'Oro, Maria Teresa Desideri, Viviana Sebastiana Virginia Fonte, Emiliano Pepe, Carmelina Pugliese, Vincenzo Ruggero Perrino, Carmine Russo, Manuela Scerpa e Tiziana Di Grezia, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11257/2021, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Rizzo e Castiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La controversia riguarda la procedura svolta da Roma Capitale per l’approvvigionamento di funzionari avvocati.

2. La dottoressa M F ha impugnato davanti al Tar Lazio – Roma i seguenti atti:

- la delibera della giunta capitolina n. 225/17 del 16 ottobre 2017 volta a “ modificare parzialmente la deliberazione della Giunta Capitolina n. 223 del 3 luglio 2015, concernente l'istituzione del profilo professionale di “Funzionario Avvocato ” (categoria D) disponendo che alla copertura dell’intero fabbisogno dell’assumendo personale nel profilo professionale di funzionario avvocato (cat. D), si provvedesse esclusivamente previa indizione di una procedura selettiva pubblica, da avviare all’esito negativo delle verifiche obbligatorie di cui agli artt. 34 e 35 -bis del d.lgs n. 165/2001 e dopo aver esperito le prescritte procedure di mobilità ex art. 30 del medesimo d.lgs. n. 165/2001;

- la determinazione dirigenziale, n. GB/110535/2017 del 6 novembre 2017, avente ad oggetto “ Indizione di una procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura, nel triennio 2017-2019, di n. 20 posti di Funzionario Avvocato, a tempo pieno e indeterminato (cat. D) ”;

- l’” Avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n°165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura, nel triennio 2017-2019, di n. 20 posti di funzionario avvocato, a tempo pieno ed indeterminato - categoria d ”.;

- le liste degli ammessi alla procedura per n. 20 posti di funzionario avvocato a tempo pieno e indeterminato cat. D pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale, atto 278329 n. di repertorio: 2017/38175 del 14 dicembre 2017.

3. Con motivi aggiunti la ricorrente ha altresì gravato:

- la comunicazione di esclusione in data 19 dicembre 2017 prot. GB/125291 della dottoressa M F avvenuta con determina dirigenziale n. 2403 del 13.12.2017;

- la determina dirigenziale n. GB/123506/2017 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto le ammissioni, ammissioni con riserva ed esclusioni per la procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 comma 2- bis del d. lgs. n. 165 del 2001 indetta da Roma Capitale per la copertura, nel triennio 2017-2019, di 20 posti di funzionario avvocato, a tempo pieno e indeterminato (cat. D);

- gli elenchi dei candidati ammessi ed ammessi con riserva – Atto n. 278329 e n. di repertorio 2017/38175; dell'elenco dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice a seguito della valutazione del curriculum dei candidati ammessi; dell'elenco candidati ammessi ed esclusi al colloquio professionale/motivazionale;

- gli esiti colloquio professionale motivazionale; della Determina Dirigenziale n. repertorio GB/36/2018 del 11 gennaio 2018 n. protocollo GB/2675/2018 del 11 gennaio 2018 avente ad oggetto lo scioglimento della riserva nei confronti di n. 4 candidati e contestuale approvazione della graduatoria; nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

4. Il Tar ha accolto il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione con sentenza 3 novembre 2021 n. 11257.

5. La sentenza è stata appellata con ricorso n. 1325 del 2022.

6. Nel corso del giudizio di appello si è costituita la dottoressa Maria Grazia Fusaro.

7. All’udienza del primo febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

8. L’appello è fondato.

9. Con il primo motivo di appello Roma Capitale ha dedotto l’erroneità della sentenza, atteso che la stessa avrebbe confuso i requisiti necessari all’accesso al profilo professionale di funzionario avvocato (abilitazione all’esercizio della professione e non iscrizione all’albo) con i requisiti necessari, sulla scorta della legge professionale, all’esercizio del mandato che sostanzia le mansioni del profilo professionale del funzionario avvocato (iscrizione all’albo). Sarebbe pertanto errato quanto affermato nella sentenza appellata, e, cioè, che i funzionari avvocato dell’Avvocatura capitolina non siano chiamati a svolgere il mandato tecnico professionale.

9.1. Con il terzo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità dell’intera ricostruzione giuridica contenuta nella sentenza e, in particolare, della censura di illegittimità della scelta operata dall’Amministrazione capitolina di acquisire tutte le risorse di funzionario avvocato mediante concorso pubblico.

9.2. I motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

9.3. Si riassumono per sommi capi le vicende necessarie per scrutinare il motivo.

Con delibera n. 223 del 2015 Roma Capitale ha deliberato di integrare i ranghi dell’Avvocatura capitolina, istituendo il profilo professionale di “ Funzionario Avvocato ”, cat. D, determinandone la dotazione organica in 20 unità, da aggiungere alla dotazione degli avvocati dirigenti, prevedendo – per la copertura del 50% dei posti (10) - l’attivazione di una procedura di “ riallineamento professionale ” (con attribuzione di punteggi relativamente alla formazione culturale, esperienza lavorativa e colloquio motivazionale) nell’ambito del personale già presente nella dotazione organica di Roma Capitale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ascritto ai profili professionali classificati in categoria D, essendo in possesso dei relativi requisiti. Il restante 50% delle posizioni sarebbe stato, invece, reperito a seguito di concorso pubblico.

Negli allegati A) e B) alla suddetta delibera è indicato fra i requisiti di accesso l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e non anche l’iscrizione all’albo. Fra le attività da svolgere è previsto lo “ Svolgimento delle udienze, proprie e delegate, dinanzi alle Autorità giurisdizionali, con esclusione delle Magistrature Superiori; redazione di studi e bozze di pareri, da sottoporre alla visione ed alla firma dell’Avvocato Dirigente referente, in sede di consulenza giuridico-forense; gestione diretta del contenzioso che presenta carattere di serialità anche se a carattere settoriale ”.

Con deliberazione n. 225 del 16 ottobre 2017, a parziale modifica della delibera n. 223 del 2015, la giunta municipale ha disposto che alla copertura dell’intero fabbisogno dell’ assumendo personale nel profilo professionale di funzionario avvocato (cat. D), si provvedesse si provvedesse esclusivamente previa indizione di una procedura selettiva pubblica, da avviare all’esito negativo delle verifiche obbligatorie di cui agli artt. 34 e 35 -bis del d. lgs n. 165 del 2001 e dopo aver esperito le prescritte procedure di mobilità ex art. 30 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001.

Con la delibera n. 225 del 2017 la giunta ha motivato la propria decisione prendendo atto che il Tar Basilicata, con sentenza dell’11 ottobre 2014 n. 728, ha ribadito l’orientamento precedente, precisando come gli avvocati potessero “ essere selezionati e/o individuati soltanto mediante concorso esterno e non anche mediante concorso interno per progressione verticale o con l’adozione di un qualsiasi atto amministrativo, come per esempio l’affidamento di mansioni superiori ”, al fine di garantire agli avvocati “ piena autonomia ed indipendenza ”, e “ stante l’urgenza di acquisire nel più breve tempo possibile le risorse professionali in argomento ”.

Con la qui gravata sentenza n. 11257 del 2021 il Tar ha annullato la delibera n. 225 del 2017, nella parte in cui, modificando la delibera n. 223 del 2015, ha disposto l’integrale copertura del fabbisogno di 20 funzionari avvocati, mediante ricorso alla procedura selettiva pubblica. Ciò in quanto, così come già deciso con sentenza n. 5708 del 2021, l’obiettivo avuto di mira con l’indizione del concorso, cioè garantire “ piena autonomia ed indipendenza ” ai

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