Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-20, n. 202501421
Sentenza
11 giugno 2021
Accoglimento
Sentenza
20 febbraio 2025
Ordinanza collegiale
30 ottobre 2020
Ordinanza cautelare
2 marzo 2015
Ordinanza cautelare
2 marzo 2015
Ordinanza collegiale
30 ottobre 2020
Sentenza
11 giugno 2021
Accoglimento
Sentenza
20 febbraio 2025
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Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato, ritenendo che il diniego fosse infondato poiché basato su un PAI adottato ma non approvato, senza misure di salvaguardia esplicitamente adottate. Il giudice ha sottolineato che l'assenza di un provvedimento chiaro da parte dell'Autorità di BA rendeva illegittimo il diniego, evidenziando l'obbligo dell'Amministrazione di richiedere chiarimenti. Pertanto, la sentenza ha dichiarato l'illegittimità del diniego e condannato le Amministrazioni al rimborso delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2025
N. 01421/2025REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, proposto da
Pedone Working s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ROria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di BA Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1014/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e dell’Autorità di BA Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Pedone Working s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) e tale NT RO presentavano in data 6 agosto 2009 al Comune di Bisceglie, in qualità di proponenti, il “ Programma di rigenerazione urbana Maglia 132-maglia 89 di P.r.g. ”, che aggiornavano il 26 luglio 2010, e che il consiglio comunale approvava con Delibera n. 18 del 21 marzo 2011.
Il successivo 1° agosto 2012 la società sottoscriveva con il Comune di Bisceglie una convenzione attuativa del Programma di rigenerazione urbana delle maglie n. 132 comparto 2 e 89 del P.r.g. Tale convenzione prevedeva la realizzazione di edifici residenziali per civile abitazione nella maglia 132, oltre ad attrezzature di tipo collettivo nella maglia 89.
La società chiedeva, pertanto, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale e locali commerciali – comparto 2B, avente ad oggetto il lotto minimo funzionale (costituito dalle scale A-B-C).
L’Ufficio edilizia privata e urbanistica del Comune di Bisceglie, con nota del 30 agosto 2012, comunicava alla ricorrente il rilascio del titolo edilizio, limitando l’assenso alla parte del fabbricato contraddistinto con le scale A e B e stabilendo, nel contempo, che “ per il restante fabbricato distinto con la scala C, si dovrà procedere con lo studio idrogeologico al fine di verificare le compatibilità con le future previsioni del P.a.i ”.
Seguiva interlocuzione formale tra le parti, all’esito della quale, con nota prot. 0004437 del 20.01.2014, il Comune di Bisceglie negava il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di edificio residenziale e locali commerciali comparto 2b “scala C”, in attuazione del programma di
rigenerazione urbana ambito 4, maglie 132 e 89 del PRG di Bisceglie.
Avverso tale nota, e gli atti ad essa connessi, la società ha proposto ricorso innanzi al TAR Bari, articolando i seguenti motivi di gravame: 1)