Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300462

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300462
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300462
Data del deposito : 24 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01448/2012 REG.RIC.

N. 00462/2013REG.PROV.COLL.

N. 01448/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2012, proposto da:
V A, rappresentato e difeso dall'avv. U D G, con domicilio eletto presso Francesco Ferrari in Roma, via dei Radiotelegrafisti, 37;

contro

Commissario Straordinario di Governo - Contenzioso e Trasferimenrto Opere di Cui al Titolo VIII della L. 219/81, rappresentato e difeso per legge dall'avv. C P, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Stio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli - Sezione I n. 05794/2011, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza del T.A.R Campania - Napoli - Sez. I n. 126/94 - corresponsione somme -


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario di Governo - Contenzioso e Trasferimenrto Opere di Cui al Titolo VIII della L. 219/81;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Dott.ssa V A, Segretario Comunale di Stio (SA), è stata comandata con atto del 3 luglio 1984 presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

A partire dal 22 settembre 1988, non le sono stati erogati gli emolumenti per l’attività prestata.

Con decreto del 20 giugno 1991, poi , è stato revocato il comando e la Dott.ssa A è stata restituita al Comune con decorrenza 1° luglio 1991.

Anziché rientrare in servizio presso l’Amministrazione comunale, la Dott.ssa A ha continuato a prestare servizio presso il Commissariato per le zone terremotate sino al 26 novembre 1992.

Da tale data la medesima è definitivamente transitata negli organici della Regione Campania.

2. Con ricorso al T.A.R. Campania n. 515/1991, notificato all’Amministrazione comunale ed al Commissario di Governo per le zone terremotate, la Dott.ssa A ha chiesto la condanna del Comune di Stio al pagamento degli emolumenti non percepiti a partire dal settembre 1988.

Con sentenza n. 126/1994, confermata in appello, il Tribunale adito ha condannato il Comune di Stio a pagare le retribuzioni maturate sino al 1° luglio 1991, ma non quelle relative al restante periodo .

3. Con ricorso al T.A.R. Campania n. 5012/2011, la Dott.ssa A ha agito per l’ottemperanza alla predetta sentenza 126/1994, domandando la condanna del Commissario di Governo per le zone terremotate al pagamento degli emolumenti non ricevuti per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1991 ed il 26 novembre 1992.

Con sentenza n. 5794/2011, il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando l’impossibilità, in sede di ottemperanza, di riconoscere ed attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto in sentenza.

Avverso tale pronuncia la Dott.ssa A ha interposto l’odierno appello.

A suo dire, il T.A.R. avrebbe errato in quanto la richiamata sentenza 126/1994 conterrebbe una statuizione di responsabilità a carico del Commissariato di Governo, che doveva esser messa in esecuzione.

4. L’appello è infondato.

Ed invero, con la sentenza n. 126/1994 , il T.A.R. ha accertato esclusivamente l’obbligo del Comune di Stio di pagare alla Dott.ssa A gli emolumenti dovuti e non percepiti sino al 1° luglio 1991.

Dalla lettura della motivazione e del dispositivo, infatti, non si ricava alcuna diversa statuizione e, tantomeno, alcuna dichiarazione di condanna del Commissario di Governo al pagamento di qualsivoglia emolumento per il periodo successivo.

Ciò trova conferma in più circostanze.

In primo luogo, la domanda introdotta con il ricorso del 1991 non richiedeva una condanna del Commissario del Governo al pagamento degli emolumenti non percepiti, bensì del solo Comune di Stio.

Di conseguenza, l’epigrafe della sentenza 126/1994 individua l’oggetto della domanda nell’accertamento “del diritto della ricorrente (…) a percepire il trattamento economico dal Comune di Stio” e non anche dal Commissario del Governo, pur se evocato in giudizio.

Il dispositivo, poi, è coerente con l’epigrafe.

Pertanto, in ottemperanza all’obbligo di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, il T.A.R. ha condannato il solo Comune di Stio.

In secondo luogo, il Giudice non avrebbe neppure potuto pronunciarsi in ordine all’accertamento di diritti all’epoca inesistenti (emolumenti relativi all’anno 1992), atteso che l’impugnativa risaliva ad un momento precedente (1991).

In ogni caso, la Dott.ssa A avrebbe dovuto eventualmente contestare i profili oggi in discussione (omessa condanna del Commissario di Governo per il periodo successivo al 1° luglio 1991) in sede di impugnazione ordinaria avverso la sentenza 126/ 1994, ciò che viceversa non è avvenuto.

Del tutto correttamente, pertanto, il primo Giudice ha negato la possibilità di conseguire con il proposto giudizio di ottemperanza un risultato ulteriore che non è già contenuto nella decisione 126/1994 di cui la ricorrente ha chiesto l’esecuzione.

5. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e come tale da respingere.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle controparti intimate.

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