Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-01-09, n. 202000165

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-01-09, n. 202000165
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000165
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00165/2020REG.PROV.COLL.

N. 07585/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7585 del 2008, proposto dal Signor
M G, rappresentato e difeso dall’avv. A A e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. S M in Roma, via Pietro Da Cortona n. 8;

contro

Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. F L, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, viale G. Mazzini n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione Terza), del 12 dicembre 2007, n. 2949, resa inter partes sul ricorso r.g. 1031/1995, proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Ruvo di Puglia n. 8 del 18 gennaio 1995


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il Cons. F G e uditi l’avv. S M, su delega dell’avv. A A, per la parte appellante e l’avv. Rossella Chieffi, su delega dell’avv. F L, per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, il sig. Gaetano M, esponendo di essere assegnatario del diritto di superficie del lotto edificabile n. 45/A nell’area P.I.P. del Comune di Ruvo di Puglia al fine di realizzarvi un insediamento produttivo di tipo artigianale, impugnava la delibera del Consiglio comunale di Ruvo di Puglia n. 8 del 18 gennaio 1995 con cui era stato dichiarato risolto l’atto di cessione in suo favore del suddetto diritto per non aver realizzato sul lotto l’insediamento produttivo previsto nei termini stabiliti dalla relativa convenzione, sottoscritta in data 19 settembre 1984, rep. 1712, e per non aver ottemperato alle reiterate richieste del Comune di attivarsi in tale senso.

Costituitosi il contraddittorio con la costituzione dell’amministrazione intimata, il T.A.R. adito respingeva il ricorso con la sentenza n. 2949 del 12 dicembre 2007 qui impugnata.

In particolare, il Giudice di primo grado, per un verso, disattendeva il motivo di ricorso con cui il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 32 della legge n. 142/90 all’epoca in vigore, aveva sostenuto spettasse alla Giunta municipale il potere di dichiarare risolti gli effetti della concessione del diritto di superficie, ritenendo che il provvedimento del Consiglio comunale potesse fondarsi sull’art. 32, secondo comma, lett. m), della legge citata - che riservava al Consiglio il compito di deliberare in tema di "alienazioni immobiliari’" e quindi, secondo il T.A.R., di determinarsi anche in relazione alla costituzione modificazione ed estinzione di diritti reali limitati su beni immobili del patrimonio comunale - e che, comunque, al caso sarebbe stato applicabile, per escludere l’annullabilità del provvedimento, l’art. 21 octies della legge n. 241/1990, vertendosi della “manifestazione dell’esercizio di un potere del tutto vincolato a seguito dell’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario”.

Sulla scorta del fatto che non sarebbe residuato, in capo all’amministrazione concedente, alcun margine di valutazione discrezionale, dichiarava, per altro verso, inammissibili le censure di eccesso di potere dedotte dal ricorrente col secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Il sig. M ha appellato la sentenza di primo grado con un unico complesso motivo.

Ha resistito all’appello il Comune di Ruvo di Puglia.

L’appellante ha prodotto memoria di discussione e l’appellata memoria di replica.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La prima questione posta con l’atto di appello, in critica della decisione assunta dal Giudice di primo grado, riguarda la competenza del Consiglio comunale a pronunciare la risoluzione dell’atto di concessione del diritto di superficie (pp.

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