Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2021-12-10, n. 202106540

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2021-12-10, n. 202106540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106540
Data del deposito : 10 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2021

N. 03466/2020 REG.RIC.

N. 06540/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03466/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3466 del 2020, proposto da


Ham Store S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, A I, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03754/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 58 e 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2020, n. 3425;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza cautelare del 26 ottobre 2021 con cui si ripropone la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 il consigliere Angela Rotondano, nessuno essendo comparso per le parti;


Considerato che non sussistono i presupposti per l’istanza di concessione delle misure cautelari collegiali ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm., in quanto non è allegato né provato, come invece richiesto dalla norma indicata, il verificarsi di “mutamenti nelle circostanze” né la sussistenza di “fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare” ;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi tra le parti;

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