Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-09-28, n. 201504518

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-09-28, n. 201504518
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504518
Data del deposito : 28 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10018/2009 REG.RIC.

N. 04518/2015REG.PROV.COLL.

N. 10018/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10018 del 2009, proposto da:
L D M, rappresentata e difesa dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 22;

contro

Asl Ba/1 (Oggi Asl Ba) - Direzione Generale, rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

A S, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 02641/2008, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per un posto di operatore professionale dirigente capo servizio sanitario e ausiliario


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Ba/1 (Oggi Asl Ba) - Direzione Generale e di A S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Perrone su delega di Veneto e Lentini su delega di Gadaleta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. – La signora L D M ha proposto ricorso innanzi al TAR Puglia-Bari per l'annullamento degli atti della procedura concorsuale indetta dalla ex USL Ba 5 all’esito della quale è risultata settima nella graduatoria generale con punteggio di 49,833/100 in luogo del punteggio di 58,850 cui asseritamente avrebbe avuto diritto e che le avrebbe permesso di classificarsi al primo posto.

Nello specifico venivano impugnate:

- la delibera n. 590 del 23.12.1994 con cui si bandiva il suddetto concorso interno nonché ogni altro atto presupposto o conseguente, compresi i verbali della Commissione esaminatrice datati 30.03.1998 e 31.03.1998.

- la delibera n. 408 del 08.04.1998 del D.G. AUSL BA/1 con cui sono stati approvati gli atti della Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di operatore professionale dirigente capo servizio sanitario ed ausiliario, con riserva di posto al personale interno, nonché di nomina e assunzione del vincitore;

La controinteressata A S, classificatasi prima in graduatoria, si costituiva in giudizio e resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.


2. – Il TAR di Bari, alla udienza pubblica del 17.04.2008, emetteva ordinanza istruttoria con la quale si chiedeva all’AUSL BA/1 apposita relazione esplicativa al fine di comprendere i criteri adottati dalla commissione di concorso nel valutare il curriculum formativo e professionale della ricorrente in rapporto a quello degli altri candidati.

Sulla base della relazione depositata dalla ASL BA in data 2 luglio 2008 il TAR ha ritenuto il ricorso infondato.

Una volta respinte le censure sollevate in merito alla composizione della commissione giudicatrice il TAR ha respinto la censura relativa al difetto di motivazione in quanto nel caso in esame i candidati sono stati valutati con l’attribuzione di un punteggio numerico e il Primo Giudice non ha ravvisato elementi di natura sostanziale idonei ed incontrovertibili da far dubitare dell'obiettività e completezza della stessa. Il TAR ha, altresì, ritenuto che l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi fosse percepibile in ossequio al principio di trasparenza.

Sulla base della relazione depositata da parte dell’ASL, in adempimento di ordinanza istruttoria n. 84/2008, il TAR ha ritenuto corretto l’operato della commissione esaminatrice nell’omettere di valutare l’incarico di monitrice assegnato alla ricorrente e quello di collaborazione con il Direttore didattico perché, in base all’art. 76 del D.M. sanità 30.01.82, viene attribuito punteggio di 1,80 per anno ai servizi prestati nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente. Secondo la relazione della ASL, in questa categoria non rientra l’incarico di infermiere monitore, attività svolta da un infermiere o capo sala e quindi connessa alla posizione funzionale rivestita, il cui servizio è già valutato nei titoli di carriera. Non rientrano altresì le funzioni di coadiutrice del Direttore didattico che si sostanziano in una attività di collaborazione cui si dà solennità soprattutto nei confronti di altri colleghi operatori con un atto formale.

Il TAR aggiunge che la commissione, nell’elaborare i criteri per la valutazione dei titoli di carriera, ha precisato che non sarebbero stati valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza dei compiti di istituto.

L’incarico di infermiere monitore non può essere considerato attività rientrante nella qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento, poiché trattasi di incarico riconducibile alla qualifica di operatore professionale coordinatore e quindi rientrante tra i compiti di istituto che non danno diritto all’attribuzione di alcun punteggio. Il TAR ha aderito alle difese dell’ASL BA1 per cui solo se le mansioni assegnate fossero rientrate nell’ambito delle competenze dell’operatore professionale dirigente, la ricorrente avrebbe potuto rivendicare l’attribuzione del punteggio di 1,80 punti per ogni anno. I compiti di monitoraggio assegnati alla ricorrente non esorbitavano affatto dalle competenze dell’operatore professionale coordinatore e pertanto risulta priva di fondamento l’argomentazione secondo cui i compiti di monitoraggio svolti avrebbero dovuto far conseguire il punteggio maggiore per il riconoscimento delle mansioni superiori di carattere direttivo.

Il TAR ha respinto anche la censura relativa alla violazione della par condicio tra i concorrenti nell’espletamento della prova pratica sollevata dalla signora D M che, ultima candidata esaminata, lamentava di essersi dovuta accontentare di optare tra una delle sole tre prove rimaste disponibili mentre gli altri candidati hanno potuto sorteggiare la prova tra più argomenti (degli undici argomenti inizialmente predisposti, quelli scelti venivano progressivamente scartati). Secondo il TAR non sussiste un diritto del candidato alla scelta tra più domande entro le quali dimostrare la propria preparazione.


3. – La signora D M ha impugnato la sentenza del TAR Puglia-Bari n. 2641 del 2008.

Con il primo motivo l’appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 30.01.1982. Nello specifico deduce la erroneità della sentenza del TAR laddove ha ritenuto che il servizio di infermiere monitore (dalla stessa svolto) non rientra nella posizione di “Operatore professionale dirigente” ai sensi del D.M. 30.01.1982 e pertanto non è valutabile come mansione dirigenziale. L’appellante sostiene che la qualifica di infermiere monitore non è prevista in nessuna posizione funzionale del citato D.M. 30.01.1982 e che la ASL, nell’indire il bando di avviso pubblico interno finalizzato al conferimento dell’incarico di “Infermiere monitore” presso la scuola per infermieri professionali, ha richiesto il possesso dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 73 del D.M. 30.01.1982 per l’ammissione alla posizione del profilo di operatore professionale dirigente. Pertanto, l’attività svolta in qualità di infermiere monitore deve essere considerata rientrante nella qualifica superiore con conseguente attribuibilità di 1,80 punti per anno di servizio, cosi come dettato dall’art. 76, lettera A, del D.M. 30.01.1982.

In secondo luogo il Primo Giudice avrebbe errato nel ritenere la funzione di “ coauditrice del Direttore Didattico ” non rientrante nella posizione funzionale di “ operatore funzionale dirigente ”. L’appellante ritiene che ai sensi del DPR n. 761 del 20.12.1979 tra le figure rientranti nella categoria “ Personale con funzioni didattico-amministrative ” alle quali è associato il livello di “ operatore professionale dirigente ” rientrano i ruoli di Direttore didattico e Vice Direttore didattico. In questa seconda categoria sarebbe interpretativamente ricollegabile il ruolo di “ coauditrice del Direttore Didattico ” svolto dalla ricorrente, in quanto con le due delibere (n. 21 del 1.2.1995 e n. 1817 del 28.8.1995) venivano conferite alla stessa anche le funzioni Vicarie della Direttrice nei casi di assenza o impedimento e per le funzioni eventualmente delegate.

L’appellante lamenta inoltre che l’errata valutazione dei titoli e l’eccesso di potere sarebbero evidenti, stante l’attribuzione alla stessa di un punteggio di gran lunga superiore sulla base degli stessi titoli in una procedura concorsuale indetta sempre per il profilo di “ operatore professionale dirigente ” da un’altra Amministrazione.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure in merito alla illegittima valutazione concorsuale del curriculum formativo della ricorrente;
nello specifico il Primo Giudice non si è pronunciato sulla asserita spettabilità alla parte appellante di un punteggio pari a 1,20 per ogni anno di servizio svolto in qualità di “ assistente sanitaria visitatrice ” (la cui attività rientrerebbe nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore del personale infermieristico ai sensi del D.M. 30.01.1982). Nel ricorso di primo grado veniva, infatti, eccepito che l’amministrazione avesse erroneamente qualificato tale attività quale mera attività di collaborazione del personale di servizio con conseguente erronea applicazione della valutazione di 1,00 punti per ogni anno di servizio.

Lamenta inoltre la mancata attribuzione di punti 2,00 che l’art. 76 D.M. 30.01.1982 attribuisce per il possesso del diploma di laurea e che alla appellante spetterebbero essendo essa in possesso del Diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice presso la Scuola Specializzata per Assistenti Sanitarie Visitatrici (Università degli Studi di Bari) che ai sensi del D.M. (Sanità) n. 69 del 17.1.1997 e D.lgs. n. 502/92 è stato equiparato a tutti gli effetti alla laurea universitaria.

Lamenta inoltre l’omessa pronuncia in merito alla mancanza di attenta valutazione di una pubblicazione allegata dall’appellante.

Con il terzo motivo l’appellante ribadisce la violazione e falsa applicazione del principio della par condicio in sede concorsuale in quanto il criterio di esclusione graduale consentiva di eliminare dal novero degli argomenti della prova pratica quelli che venivano, di volta in volta, estratti dagli altri candidati. Tale modalità violerebbe anche l’art. 14 del D.M. 30.01.1982 ai sensi del quale il contenuto della prova pratica deve comportare eguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.

Con il quarto motivo l’appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.M. 30.01.1982: eccesso di potere in merito alla omessa motivazione della valutazione dei titoli posseduti.

Precisa, infine, che l’interesse alla pronuncia del giudice sussiste ai fini risarcitori perché “ non essendo tale sede quella competente, l’annullamento della delibera recante l’approvazione degli atti della Commissione è considerato presupposto necessario alla futura instauranda domanda di risarcimento danni ”.


4. – La sig.ra A S, controinteressata classificatasi prima in graduatoria, si è costituita in giudizio depositando controricorso.

Eccepisce innanzitutto la carenza di interesse in quanto l’eventuale annullamento della delibera 590/1994, con cui venne indetta la procedura concorsuale, determinerebbe la caducazione dell’intera procedura con conseguente impossibilità per la sig.ra D M di ottenere un più favorevole inquadramento.

Con riferimento alla impugnazione della delibera n. 408/1998 il mutamento dell’assetto organizzativo dei servizi della ASL e le modifiche normative succedutesi hanno determinato un sopravvenuto difetto di interesse giudiziale e sostanziale in capo alla sig.ra D M. Infatti, con la legge n. 251 del 10 agosto 2001 è stato previsto che il titolo di abilitazione alla professione infermieristica si consegue a seguito di corso di laurea specialistica (art.5), che il conferimento di mansioni dirigenziali spetta esclusivamente al personale in possesso dei prescritti titoli universitari (art. 6), che nelle piante organiche sono state soppresse le vecchie qualifiche dirigenziali e individuato un responsabile tra gli appartenenti agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 (artt. 6 e 7). Pertanto, il posto oggetto del concorso bandito con la delibera n. 590/1994 non esiste più e residuerebbe nel caso un mero interesse risarcitorio in capo all’appellante nel caso in cui venisse accertata l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione.

Nel merito eccepisce la sufficienza della motivazione, il rispetto della par condicio tra i concorrenti e la correttezza della attribuzione del punteggio per titoli. In particolare, ribadisce che il servizio di infermiere monitore correttamente non è stato valutato nell’ambito dei titoli di carriera in quanto la Commissione aveva precisato che “non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza dei compiti di istituto” e che, come risulta dal certificato di servizio esibito dalla ASL l’incarico di infermiere monitore non costituisce attività rientrante nella qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento. Si tratta infatti di un incarico riconducibile alla qualifica di “operatore professionale coordinatore” posseduta dall’appellante. A dimostrazione di ciò vi è la circostanza che per tale incarico non era prevista alcuna retribuzione aggiuntiva rispetto a quella dei dipendenti di pari livello.

Con riferimento alle funzioni vicarie del Direttore, afferma che esse sono state svolte solo per sette giorni e che i compiti di sostituzione per brevi periodi, rientrando nelle competenze di supplenza temporanea del dipendente di qualifica immediatamente inferiore non possono produrre alcun utile risultato per l’appellante. Tali funzioni non rientrano nella posizione di “Operatore professionale dirigente” ai sensi del D.M. 30.01.1982 e pertanto non sono valutabili come mansione dirigenziale.


5. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2015.


6. – L’appello è infondato.

6.1. – Il Collegio ritiene in primo luogo di doversi pronunciare sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse sollevata dalla parte appellata. L’eccezione è infondata e deve essere respinta perché, anche se, stante il mutamento normativo intervenuto nelle more del giudizio, l’annullamento dell’atto non risulta più utile per l’appellante ai fini dell’ottenimento del bene della vita, il Collegio deve pronunciarsi sulla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34 comma 3 cod. proc. amm..

6.2. – Nel merito, il Collegio ritiene di aderire alle motivazioni dedotte dal TAR nella sentenza impugnata con le integrazioni di cui ai punti successivi. Non emergono motivi per discostarsi dalle valutazioni svolte dal Primo Giudice circa la correttezza della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sui titoli posseduti dalla odierna appellante.

6.3. - Nello specifico, si condivide in primo luogo la decisione della Commissione di non valutare, ai sensi dell’art. 76, n. 1, lettera a) del D.M. 30.01.1982 nell’ambito dei titoli di carriera il servizio di “ infermiere monitore ” svolto dalla appellante presso la Scuola infermieri professionali di Corato. Tale decisione non appare censurabile dal momento che la Commissione aveva espressamente precisato che “ non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza dei compiti di istituto ”;
pertanto, visto che, come risulta dal certificato di servizio esibito dalla ASL e dalla relativa retribuzione, l’incarico di infermiere monitore non costituisce attività rientrante nella qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento dell’appellante, ma, al contrario, costituisce attività riconducibile alla qualifica posseduta dall’appellante (operatore professionale coordinatore), la Commissione ha correttamente deciso di non valutare detto incarico tra i titoli di carriera.

6.4. - Oltre al citato certificato di servizio depositato dalla ASL, lo dimostra la ulteriore circostanza che per lo svolgimento dell’incarico di infermiere monitore non era prevista alcuna retribuzione aggiuntiva rispetto a quella dei dipendenti di pari livello. Rispetto a tali corposi dati di fatto non assumono alcun rilievo gli elementi dedotti dalla appellante per sostenere che si trattasse di qualifica superiore a quella di operatore professionale coordinatore. In particolare, a fronte del dato retributivo, nessuna importanza può essere riconosciuta alla circostanza che la ASL, nell’indire il bando di avviso pubblico interno finalizzato al conferimento dell’incarico di “ Infermiere monitore ” presso la scuola per infermieri professionali, abbia richiesto il possesso dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 73 D.M. 30.01.1982 per l’ammissione alla posizione del profilo di operatore professionale dirigente.

6.5. - Parimenti corretta deve essere ritenuta la decisione della Commissione di non considerare nell’ambito dei titoli di carriera lo svolgimento temporaneo da parte dell’appellante della funzione di “ coadiutrice del Direttore Didattico ”. Sul punto occorre precisare che tale ruolo non rientra nella posizione funzionale di “ operatore funzionale dirigente ” (diversamente, vi rientrano i ruoli di Direttore didattico e Vice Direttore didattico) e che le funzioni vicarie del Direttore sono state svolte esclusivamente per sette giorni con la conseguenza che, come ritenuto dal costante orientamento giurisprudenziale, tali compiti di sostituzione non possono produrre alcun risultato per l’appellante in quanto sono stati svolti solamente per brevissimi periodi, e sono quindi da considerarsi rientranti nelle normali competenze di supplenza temporanea del dipendente di qualifica immediatamente inferiore. Pertanto le suddette funzioni svolte dall’appellante e non considerate dalla Commissione non rientrano nella posizione di “ Operatore professionale dirigente ” ai sensi del D.M. 30.01.1982 e pertanto, correttamente, non sono state valutate come mansione dirigenziale.

6.6. - L’appellante lamenta anche la mancata attribuzione di punti 2,00 che l’art. 76 D.M. 30.01.1982 attribuisce per il possesso del diploma di laurea sostenendo di essere in possesso del Diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice presso la Scuola Specializzata per Assistenti Sanitarie Visitatrici (Università degli Studi di Bari) che secondo la stessa appellante ai sensi del D.M. Sanità n. 69 del 17.1.1997 e D.lgs. n. 502/92 sarebbe stato equiparato a tutti gli effetti alla laurea universitaria. Al riguardo si osserva che gli art. 1 e 2 del decreto ministeriale appena citato affermano che il diploma universitario di assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. Pertanto il diploma di cui è in possesso l’appellante - che fa riferimento al titolo abilitante di cui al DM 17 gennaio 1997 e al comma 3 dell’art. 6 D.lgs. n. 502 del 1992 - non è certamente equiparabile al diploma di laurea di cui all’art. 76 del DM 30 gennaio 1982, che faceva riferimento al titolo di laurea di cui al precedente ordinamento, equiparabile alla laurea specialistica e non a quella triennale nella quale rientrano i corsi di laurea per le professioni sanitarie.

6.7. – Con riferimento alla censura relativa alla asserita errata valutazione da parte della Commissione del ruolo espletato dalla appellante nella posizione di “ Assistente sanitaria visitatrice ”, pur ammettendo l’eventuale omessa pronuncia del Giudice di primo grado dedotta dall’appellante, la stessa resta irrilevante ai fini dell’appello, essendo la censura infondata. Infatti, nell’atto di appello la signora D M sostiene di aver svolto il ruolo di “ Assistente sanitaria visitatrice ” dal 1.3.1975 al 14.11.1993 e dal 1.4.1997 al 21.4.1997 e che tale mansione, rientrando nel profilo funzionale di “ Operatore professionale coordinatore del personale infermieristico ” le avrebbe dato diritto alla attribuzione del punteggio di 1,20 per 18 anni e 9 mesi di servizio. Diversamente, come emerge dal verbale della Commissione esaminatrice, l’Amministrazione ha – correttamente – valutato in maniera differenziata il periodo svolto dalla appellante come “ Assistente sanitaria visitatrice ” presso OMNI e Provincia di Bari e Consultorio Familiare di Andria dal 1.3.1975 al 31.12.1981, assegnando alla stessa il punteggio di 1,00 per 6 anni e 10 mesi di servizio e il servizio di “ Assistente sanitaria visitatrice Coordinatore ” presso la USL BA/1 dal 1.1.1982 al 21.4.1997, assegnando alla stessa il punteggio di 1,20 per 15 anni e 4 mesi di servizio. Risulta evidente la correttezza della valutazione eseguita dalla Commissione potendo solo la mansione da ultimo citata rientrare realmente nel profilo funzionale di “ Operatore professionale coordinatore del personale infermieristico ”.

6.8. – Egualmente il Tar non si è pronunciato sulla lamentata erroneità e omessa motivazione circa la valutazione della pubblicazione “ La consulenza familiare nei Consultori ” allegata dall’appellante. Sul punto il Collegio rileva che la censura sollevata in primo grado con riferimento alla asserita erroneità della valutazione attribuita dalla Commissione giudicatrice non è fondata, oltre ad essere viziata da genericità. Infatti parte appellante deduce solamente che, in un altro concorso “simile” a quello di cui si discute in questa sede e i cui atti sono stati depositati nel presente giudizio ad opera della stessa parte appellante, “i medesimi titoli accademici, di studio e le medesime pubblicazioni possedute dalla sig.ra D M sono stati valutati in maniera maggiormente positiva per la stessa ”. Orbene, sull’unico punto astrattamente comparabile della valutazione dei due concorsi, si rileva che la pubblicazione di cui si discute è stata, nel concorso indetto dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, valutata con un punteggio inferiore (0,10 rispetto allo 0,20 ottenuto nel concorso di cui trattasi). Quanto al concorso di cui si discute, la scelta dell’Amministrazione di attribuire alla pubblicazione de qua il punteggio di 0,20 rientra nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale che in questa sede può essere censurato solo per manifesta illogicità, vizio che certamente non sussiste nel caso di specie. Non sussiste neppure carenza di motivazione, visto che, quando la valutazione consiste nella attribuzione di un punteggio numerico in relazione ai titoli presentati dai candidati, la motivazione è ridotta al minimo, consistendo nei criteri adottati e nella loro non manifesta illogicità, che sul punto è già stata affermata. Oltretutto una motivazione è comunque implicita nella classificazione di “lavoro di natura divulgativa ad impronta sociologica”, che emerge dal verbale della commissione esaminatrice. In ulteriore aggiunta si osserva che anche l’accoglimento non potrebbe portare alcun risultato utile per la parte appellante stante il mancato accoglimento di tutte le altre censure.

6.9 – Con riferimento al terzo motivo di appello con cui si ribadisce la violazione e falsa applicazione del principio della par condicio in sede concorsuale, in quanto l’adottato criterio di esclusione graduale ha consentito di eliminare dal novero degli argomenti della prova pratica quelli che venivano, di volta in volta, estratti dagli altri candidati, si osserva che tale modalità è per giurisprudenza consolidata del tutto legittima e non in contrasto con l’art. 14 del D.M. 30.01.1982, ai sensi del quale il contenuto della prova pratica deve comportare eguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Ed infatti tale principio viene rispettato tramite la predisposizione di domande tutte pertinenti rispetto agli argomenti di esame e di pari difficoltà o specificità non assumendo alcuna rilevanza l’ordine di estrazione delle domande. Al contrario, una disparità di trattamento si sarebbe potuta rilevare se la Commissione avesse deciso, non di eliminare (come ha fatto) le domande già estratte dai candidati interrogati precedentemente, ma di mischiarle nuovamente insieme alle non estratte, in quanto in tal modo, e solo in tal modo, si sarebbero potuti avvantaggiare alcuni dei candidati che sarebbero così venuti a conoscenza di una parte delle possibili domande di esame.

6.10. – Deve essere respinto anche il quarto motivo di appello relativo alla lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.M. 30.01.1982 per eccesso di potere in merito alla omessa motivazione della valutazione dei titoli posseduti dalla appellante. In base all’orientamento giurisprudenziale già richiamato al punto precedente, la valutazione consiste nell’attribuzione di un punteggio numerico in relazione ai titoli presentati dai candidati, da valutare secondo quanto previsto dal bando e dalla regolamentazione del concorso.


7. – In base alle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni con le integrazioni conseguenti all’attento esame dei motivi di appello.


8. - In relazione all’oggetto della causa e alle sue peculiarietà in relazione agli effetti della normativa sopravvenuta sulla posizione dell’appellante, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese per il presente grado di giudizio.

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