Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-06, n. 201504642

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-06, n. 201504642
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504642
Data del deposito : 6 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08453/2012 REG.RIC.

N. 04642/2015REG.PROV.COLL.

N. 08453/2012 REG.RIC.

N. 02947/2013 REG.RIC.

N. 05857/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8453 del 2012, proposto da:
Impresa Costruzioni Delta Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56 IV Piano, Int.8;



contro

LA ND, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso HE GU in Roma, via Piemonte n. 39;
Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. LA Isotti, con domicilio eletto presso Ugo De LU in Roma, Via Bocca di Leone, 78;

sul ricorso in appello numero di registro generale 2947 del 2013, proposto da:
LA ND, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso ID US NI in Roma, Via Eustachio Manfredi, 17;



contro

Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. LA Isotti, con domicilio eletto presso avv. Ugo De LU in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;



nei confronti di

Impresa Costruzioni Delta Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso avv. Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56 IV Piano,Int.8;

sul ricorso in appello numero di registro generale 5857 del 2014, proposto da:
Impresa Costruzioni Delta S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso avv. Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56 IV Piano,Int.8;



contro

Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. LA Isotti, con domicilio eletto presso avv. Ugo De LU in Roma, Via Federico Rosazza N. 32;
Agenzia delle Entrate - Direz. Reg.Le RC, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

quanto al ricorso n. 8453 del 2012:

della sentenza del T.AR. RC,: Sezione I n. 00273/2012, resa tra le parti, concernente permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fano;

quanto al ricorso n. 2947 del 2013:

della sentenza del T.AR RC, Sezione I n. 00273/2012, resa tra le parti, concernente permesso di costruire rilasciato dal comune di Fano - ris.danni

quanto al ricorso n. 5857 del 2014:

della sentenza del T.AR RC , Sezione I n. 00098/2014, resa tra le parti, concernente sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione opere edilizie;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di LA ND, del Comune di Fano, di Impresa Costruzioni Delta Srl, nonché della Agenzia delle Entrate - Direz. Reg.Le RC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Marcello Pizzi su delega dell'avvocato Aldo Valentini, De LU in dichiarata sostituzione dell'avvocato LA Isotti, l’avv. Salvatore Menditto e l'Avvocato dello Stato Fioravanti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’appello in esame, la società Impresa Costruzioni Delta s.r.l. impugna la sentenza 12 aprile 2012 n. 273, con la quale il TAR per le RC, sez. I, in accoglimento del ricorso proposto dalla signora LA ND, ha annullato il permesso di costruire 28 novembre 2007 n. 1126.

Tale permesso, rilasciato in favore della Delta, consentiva la demolizione, con ricostruzione ed ampliamento, di un fabbricato residenziale nel Comune di Fano, al fine di realizzare cinque unità abitative.

La sentenza – rigettati una pluralità di motivi di ricorso ed anche la proposta domanda di risarcimento del danno – ha accolto, invece, il motivo con il quale si è dedotta violazione dell’art. 13, lett. c) e t) del regolamento edilizio tipo, “perché il sottotetto ricostruito non è identico a quello preesistente (da altezze di ml. 0,35 in gronda a ml. 1,50 al colmo, si passa ad altezze di ml. 1,50 e 2,80)”, con la conseguenza che esso “andava considerato nel calcolo della superficie”.

In particolare, la sentenza afferma che esaminando “le NTA del PP depositato in giudizio non si rileva nessuna disciplina dei sottotetti (né diretta né con rinvio ad altre fonti), per cui, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento edilizio, non potevano trovare applicazione norme tecniche generali superate e sostituite dal altre norme tecniche generali”. Ne consegue che non possono trovare applicazione “le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, purchè definitivamente approvate alla data del 29 settembre 1990”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

violazione degli artt. 1,2,3, 29, 41, 38 d.lgs. n. 104/2010; violazione artt. 13, lett. c) e t) e 104 del Regolamento tipo; violazione l. reg. n. 31/1979, anche cin riferimento alle NTA del PP e del PRG; eccesso di potere per omessa e/o errata motivazione su eccezioni di rito; per difetto di motivazione e di istruttoria; per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illegittimità derivata; ciò in quanto

a) il ricorso è tardivo, poiché la piena conoscenza dell’atto che determina il dies a quo del termine per l’impugnazione “è avvenuta in data 31 gennaio 2008, allorquando il tecnico incaricato dalla ricorrente prese visione e ritirò copia dei documenti relativi al permesso di costruire n. 1126/2007”, laddove il ricorso è stato notificato solo in data 13 maggio 2008;

b) il permesso di costruire “prevede la sopraelevazione dell’edificio originario, grazie anche all’accorpamento di taluni manufatti già esistenti ed assentiti in precedenza distaccati dal manufatto principale, in conformità non solo del piano particolareggiato, ma anche delle generali disposizioni in materia, dato che nessuna norma né del PRG né di legge o regolamentare inibisce che si proceda allo sfruttamento dei citati volumi accorpati”;

c) “nessun divieto o limite viene posto né deve essere individuato nell’estensione della superficie utile realizzabile proprio perché l’unica limitazione prevista e sancita dalla legge si riferisce al numero di piani, tre” (e tali sono quelli dell’edificio assentito); “peraltro, l’altezza massima del costruendo edificio, prevista di m. 7,70, rispetta ampiamente quanto previsto dallo stesso piano particolareggiato che dispone un’altezza massima di m. 8,50”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fano, che ha concluso aderendo all’appello proposto dall’Impresa Delta, e dunque chiedendo di riformare la sentenza del TAR RC impugnata.

Si è altresì costituita la signora LA ND, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza, segnalando altresì di avere proposto anch’essa appello in via principale avverso la sentenza del TAR RC, e chiedendo di conseguenza, la riunione dei giudizi.

2. Avverso la sentenza n. 273/2012 del TAR per le RC, sez. I, ha proposto appello anche la signora LA ND, con riferimento ai motivi del ricorso instaurativo del giudizio di I grado dichiarati infondati (v. pagg. 10 – 27 e 29 – 32 app.), nonché relativamente al capo della sentenza con la quale si è rigettata la domanda di risarcimento del danno (pagg. 27-28 app.).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fano e l’Impresa Costruzioni Delta s.r.l., che hanno entrambi concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

3. Con ulteriore ricorso in appello, la Impresa Costruzioni Delta s.p.a. impugna la sentenza 15 gennaio 2014 n. 98, con la quale il TAR per le RC, sez. I, ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale 24 luglio 2013 n. 144, recante applicazione, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 380/2001, della sanzione pecuniaria, alternativa alla restituzione in pristino, irrogata a seguito della sentenza del TAR RC n. 273/2012.

La reiezione del ricorso proposto in I grado è motivata dalla sentenza impugnata:

- sia perché, con il I motivo, si tende “a rimettere in discussione quanto accertato da questo Tribunale con la sentenza n. 273/2012”;

- sia perché, in ordine alla quantificazione dell’aumento di valore del fabbricato effettuata dall’Agenzia delle Entrate, “metodo e procedimento di stima sono invece chiari, come sono chiari i calcoli effettuati dall’Agenzia”, precisandosi che “non sussiste nessuna disposizione che imponga all’Agenzia delle Entrate l’adozione di un particolare metodo o procedimento di stima, per cui spetta alla discrezionalità tecnica del perito utilizzare quello ritenuto più opportuno in relazione al risultato da raggiungere, ossia la determinazione del più probabile valore venale (in un mercato di riferimento ideale e oggettivo) delle opere eseguite abusivamente”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione degli artt. 1, 3, 74, 41, 88 d.lgs. n. 104/2010; violazione artt. 1 e 3 l. n. 241/1990,m anche con riferimento al difetto di motivazione ed all’art. 111 Cost.; violazione art. 38 DPR n. 380/2001; violazione artt. 13, lett. c) e t) e 104 del Regolamento tipo; violazione l. reg. n. 31/1979, anche cin riferimento alle NTA del PP e del PRG; violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento; eccesso di

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