Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-03, n. 202501780
Ordinanza cautelare
1 giugno 2022
Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
Ordinanza cautelare
1 giugno 2022
Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2025
N. 01780/2025REG.PROV.COLL.
N. 03826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Starace, con domicilio eletto presso lo studio Delfino E Associati in Roma, via di Ripetta, n. 142;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
per la riforma
della sentenza redatta in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento del 29 dicembre 2021, prot. GS/P20210036349, di sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti decurtate relative all’impianto fotovoltaico denominato “Enfo 44”, ubicato in -OMISSIS- nel Comune di Pomarico (MT).
2. Con provvedimento del 17 ottobre 2016 il GS disponeva la decadenza dell’impianto sopra indicato dagli incentivi di cui al d.m. 5 maggio 2011 (quarto conto energia), ivi compresa la maggiorazione tariffaria del 10% per l’utilizzo di componenti UE/SEE (c.d. bonus europeo) per riscontrate irregolarità nei pannelli fotovoltaici installati quanto a provenienza e possesso delle prescritte certificazioni di conformità, anche alla luce delle risultanze emerse nell’ambito del parallelo giudizio penale.
2.1. Con istanza del 26 ottobre 2017 (presentata dall’originaria titolare dell’impianto Fotovoltaica 44 Società Agricola a r.l.) e successiva integrazione del 5 giugno 2020 (presentata da -OMISSIS-, nel frattempo subentrata nella titolarità dell’impianto) veniva chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante decurtata di cui all’art. 42, comma 4- bis , d.lgs. 28 del 2011 (ai sensi del quale è riconosciuta la tariffa incentivante decurtata del 20 per cento -poi rimodulata nel 10 per cento dalla l. 128 del 2019- agli impianti nei quali siano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, a condizione che il beneficiario abbia intrapreso le azioni necessarie nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli).
2.2. Nelle more del procedimento amministrativo, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. -OMISSIS- di riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5511/2019, assolveva gli autori delle condotte volte all’ottenimento degli incentivi non dovuti.
2.3. Sulla base di tale sentenza assolutoria il GS accordava le tariffe incentivanti decurtate ai sensi del richiamato comma 4 bis, in accoglimento delle istanze presentate dai soggetti responsabili succedutisi nel tempo.
2.4. Poiché la Corte di cassazione, con sentenza n.-OMISSIS-, annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano, il GS disponeva la temporanea sospensione dell’efficacia del provvedimento ammissione alla tariffa base decurtata sino alla conclusione del “ nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Milano ”, rilevando che l’annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione della Corte di appello “ pare nuovamente escludere l’applicabilità all’impianto in oggetto delle previsioni di cui all'art. 42, comma 4-bis, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’art. 13 bis della legge 129/19, viste le statuizioni di condanna recate dalla sentenza del Tribunale di Milano, che dovranno essere nuovamente oggetto di scrutinio nell’ambito dei giudizi di rinvio ”.
3. Con ricorso di primo grado PR EN ha chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione per:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990; eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, Legge n. 128/2019
III. Violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di libertà dell’iniziativa economica privata. Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2 Cost. e all’art. 6, comma 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter, con sentenza n.-OMISSIS-, respingeva tutti i motivi di ricorso, rilevando che:
i) va riconosciuto al GS il potere cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi che costituisce un istituto tipico a valenza generalizzata, il cui esercizio non richiede l’espresso conferimento di tale potere in relazione a ciascun settore di attività amministrativa;
ii) quanto al termine di durata della sospensione del beneficio della tariffa incentivante, il gravato provvedimento fa espresso riferimento alla conclusione del