Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-21, n. 202210222
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 10222/2022REG.PROV.COLL.
N. 08475/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8475 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A V in Torino,, via Montecuccoli, n. 9;
contro
Questura Torino, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Torino e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con sentenza -OMISSIS-, il Tar Piemonte ha respinto il ricorso con cui il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino, in data -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, di cui è titolare.
Tale provvedimento si fonda sulla ritenuta insussistenza, da parte dell’appellante, dei requisiti di affidabilità nell’uso delle armi per lo stato di forte conflittualità con -OMISSIS-, originato da -OMISSIS- caratterizzata da frequenti e animate discussioni tra le parti - -OMISSIS- – tra cui quella verificatasi in data -OMISSIS- per futili motivi, degenerata in una colluttazione tra le parti, nell’ambito della quale l’appellante colpiva -OMISSIS- con calci sulla coscia sinistra e quest’ultima graffiava lui sul braccio sinistro (cfr. gli atti trasmessi dal Comando Stazione Carabinieri -OMISSIS- in data -OMISSIS- e, in particolare, la relazione di servizio del -OMISSIS- di cui al doc. n. 4 dell’amministrazione allegato al ricorso in primo grado, richiamati dal decreto stesso).
2. Con ricorso, notificato -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-, l’appellante ha avversato la sentenza -OMISSIS- del Tar Piemonte. Nello specifico, sostanzialmente reiterando le censure non accolte in primo grado, ha articolato le seguenti doglianze:
1. “Error in iudicando: a) Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (qui dedotta anche come violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241). c) Eccesso di potere per violazione dell'interesse pubblico al corretto svolgimento del procedimento amministrativo, secondo il principio di buon andamento, ex art. 97 Cost.”. L’avviso di avvio del procedimento concerne la revoca di un porto di fucile “ad uso caccia”, mentre l’appellante era titolare di un porto di fucile “per uso tiro a volo”. Viene poi lamentato il mancato riferimento alla nota del -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato.
2. “Error in iudicando: a) Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 43 r.d. 18.6.1931, n. 773. b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità dedotta altresì sub violazione degli artt. 1 e 3 l. 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. e ii.”. Il provvedimento impugnato in primo grado ometterebbe di considerare che il procedimento -OMISSIS- è stato definito in data -OMISSIS- e che tra le condizioni previste nell’accordo vi è anche il venire meno della -OMISSIS-, circostanza questa che avrebbe determinato la cessazione di ogni motivo di conflitto; non sarebbero indicate le condotte attualmente addebitate all’appellante e che dimostrerebbero la sua incapacità di autocontrollo; infine, l’amministrazione si sarebbe limitata a recepire, senza effettuare alcuna verifica, i fatti affermati dalla -OMISSIS- nella nota del -OMISSIS-, la quale non avrebbe neppure la veste di denuncia-querela, né alla stessa è allegato un referto medico.
3. La Questura di Torino si è costituita in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è infondato.
2. Il primo motivo con cui l’appellante deduce la violazione dell’art. 8, l. n. 241/1990 non merita accoglimento.
L’erronea indicazione della tipologia di titolo abilitativo oggetto del provvedimento di revoca integra una mera irregolarità non idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato. Invero, è indubbio che l’amministrazione abbia inteso intervenire in autotutela sulla licenza di porto di fucile di cui l’appellante era titolare, circostanza di cui questi era ben consapevole, come dimostrano le osservazioni presentate nel corso del procedimento.
Né rileva il mancato riferimento, nella comunicazione di avvio del procedimento, al rapporto del Comando dei Carabinieri -OMISSIS- relativo all’episodio verificatosi in data -OMISSIS-. Infatti, la comunicazione -OMISSIS- (doc. n.3 dell’amministrazione -OMISSIS- allegato al ricorso in primo grado) contiene una sufficiente e precisa indicazione della ragione, legata alla situazione di conflittualità con -OMISSIS-, per la quale l’amministrazione ha avviato il procedimento di autotutela e ha, pertanto, consentito all’appellante di espletare un’adeguata partecipazione difensiva.
3. Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello, per le regioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto, rammentare che la materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la