Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-03-11, n. 202201166

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-03-11, n. 202201166
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201166
Data del deposito : 11 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2022

N. 01219/2022 REG.RIC.

N. 01166/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01219/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2022, proposto dal Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

la Raccolgo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Centrale unica di committenza Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1925/2021, resa tra le parti, pubblicata il 22 dicembre 2021, non notificata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Raccolgo s.r.l. e della Teknoservice s.r.l.;

Visti i motivi aggiunti depositati dalla Raccolgo s.r.l. in data 7 marzo 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022, il consigliere M P e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;


Considerato che il Comune di Noicattaro ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1925 del 2021 che, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla società Raccolgo s.r.l., ha annullato la determinazione del predetto Comune n. 715 del 26 agosto 2021, di aggiudicazione – in favore della società Teknoservice s.r.l. – dell’appalto relativo ai “ servizi di igiene urbana e complementari ”;

Rilevato che, in sede di camera di consiglio, il Comune appellante ha rinunciato alla domanda cautelare e le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese di lite della presente fase incidentale;

Ritenuto pertanto di dover dare atto della rinuncia alla domanda cautelare e di dover disporre la compensazione delle spese di lite, come da accordo delle parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi