Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-11-20, n. 201304580

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-11-20, n. 201304580
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304580
Data del deposito : 20 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07960/2013 REG.RIC.

N. 04580/2013 REG.PROV.CAU.

N. 07960/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7960 del 2013, proposto da:


Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;


contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso Augusto Sabatini in Roma, viale Gorizia n. 14;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00-OMISSIS-/2013, resa tra le parti, concernente diniego collocamento in aspettativa senza assegni per 12 mesi


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il Cons. D S e udito per le parti l’avvocato F F;


considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, va evidenziato come la Sezione abbia ritenuto che la specialità militare, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, non è elemento ostativo all’applicazione di una serie di provvidenze collegate alla prestazione lavorativa, allorché queste involvano problematiche di carattere sociale più ampio, come quelle date per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (da ultimo, sentenza 19 febbraio 2013 n. 1005);

considerato che l’elemento della specialità appare tuttavia preminente nel caso in cui, al di fuori di tali superiori valori di rango costituzionale, si verta in meri aspetti disciplinari del rapporto di impiego (lavori usuranti, lavoro sommerso, orario di lavoro, mobilità, part time etc.), dove deve invece prevalere la normativa speciale dell’ordinamento militare;

considerato che appare perplessa l’applicazione al personale militare dell’istituto dell’aspettativa senza assegni, di cui all’art. 18 della citata legge n. 183 del 2010, atteso che tale articolo non deroga all’art. 894 del decreto legislativo n. 66 del 2010 sulle incompatibilità professionali e fa salve le previsioni dell’art. 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che al comma 9 vieta espressamente il detto regime;

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