Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-03-21, n. 201201166
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N. 01166/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01337/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2012, proposto da:
Agenzia Per il Diritto Allo Studio Universitario dell'Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. M F, P D R, con domicilio eletto presso P D R in Roma, viale G. Mazzini N.11;
contro
E D, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso G. Sante Assennato in Roma, via Carlo Poma 2/4;
nei confronti di
Regione Umbria;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Umbria, Sezione I n. 00014/2012, resa tra le parti, concernente avviso di mobilità volontaria - non idoneità.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E D;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Di Rienzo, Frenguelli, e Mosconi.;
Rilevato preliminarmente che l’ordinanza impugnata ha sospeso l’espletamento delle prove concorsuali in attesa della decisione nel merito;
Considerato che i contrapposti interessi possono essere tutelati consentendo il regolare svolgimento della procedura concorsuale, ma restando inibita all’amministrazione la stipulazione del contratto di lavoro all’esito del concorso medesimo.