Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-06, n. 202310550

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-06, n. 202310550
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310550
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 10550/2023REG.PROV.COLL.

N. 03135/2023 REG.RIC.

N. 03140/2023 REG.RIC.

N. 03160/2023 REG.RIC.

N. 04168/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3135 del 2023, proposto dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente -ARERA- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

contro

la Società Cooperativa Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D G, E S D e M V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

nei confronti

del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
della Società Appia Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L Q, P Q e V T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
delle Società De Cristofaro s.r.l., Consulenze Ambientali s.r.l., Dcf Eco.Trans.De.Co s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER), dell’Azienda municipale igiene urbana (AMIU) Puglia e della Società Heracle s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituite in giudizio,



sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2023, proposto dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

la Società Cooperativa Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S D G, E S D e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

nei confronti

dell’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legale rappresentante pro tempore e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Società Appia Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L Q, P Q e V T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
delle Società De Cristofaro s.r.l., Consulenze Ambientali s.r.l., Dcf Eco.Trans.De.Co s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
della Società Heracle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, P Q e V Z, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore e dell’Azienda municipale igiene urbana (AMIU) Puglia s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituite in giudizio,



sul ricorso numero di registro generale 3160 del 2023, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati T T C e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

la Società Cooperativa Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S D G, E S D e M V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

nei confronti

dell’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legale rappresentante pro tempore e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Società Appia Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L Q, P Q e V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
delle Società De Cristofaro s.r.l., Consulenze Ambientali s.r.l. e Dcf Eco.Trans.De.Co s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Società Heracle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, P Q e V Z, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e dell’Azienda municipale igiene urbana (AMIU) Puglia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,



sul ricorso numero di registro generale 4168 del 2023, proposto dalla Società Cooperativa Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S D G, E S D e M V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

contro

l’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legale rappresentante pro tempore e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e l’Azienda municipale igiene urbana (AMIU) Puglia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio,

nei confronti

delle Società Appia Energy s.r.l., Heracle s.r.l., De Cristofaro s.r.l., Consulenze Ambientali s.r.l., Dcf Eco.Trans.De.Co s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio,

tutti e quattro gli appelli per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Prima, 24 febbraio 2023, n. 486, resa tra le parti, avente ad oggetto « Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ».


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Nuova San Michele nei procedimenti nn.r.g. 3135/2023, 3140/2023 e 3160/2023, dell’ARERA nei procedimenti n.r.g. 3140/2023, 3160/2023 e 4168/2023 e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica) in tutti i procedimenti;

Visti altresì gli atti di costituzione delle Società Appia Energy s.r.l., De Cristofaro s.r.l., Consulenze Ambientali s.r.l. e DFC Eco.Trans.De.Co s.r.l. nei procedimenti nn.r.g. 3135/2023, 3140/2023 e 3160/2023 e della Società Heracle s.r.l. nei procedimenti nn.r.g. 3140/2023 e 3160/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023, il Cons. A M e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli, gli avvocati E S D e M V, l’avvocato Alessandra Canuti, l’avvocato F A, l’avvocato B A P e l’avvocato L Q.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Società Cooperativa Nuova San Michele (d’ora in avanti solo la Società o la Cooperativa) è titolare di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località San Giuseppe del Comune di Foggia, autorizzata all’esercizio con A.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia in data 21 luglio 2011, n. 8, prorogata e ampliata dalla Provincia di Foggia, rispettivamente in data 10 novembre 2016 (n. 72614), 4 giugno 2019 (relativamente alla sopraelevazione del lotto “B”) e 12 luglio 2019 (realizzazione ed esercizio di un nuovo lotto, denominato “C”).

1.1. Ha impugnato innanzi al T.a.r. per la Lombardia (ricorso n.r.g. 298/2022) la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA o l’Autorità) del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, comprensiva del suo Allegato A, avente ad oggetto il « Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) », le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Puglia rispettivamente n. 68 del 14 dicembre 2021, recante l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) e n. 2251 del 29 dicembre 2021, che, in attuazione delle indicazioni di ARERA, individua gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, nonché la comunicazione dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) trasmessa in data 18 gennaio 2022, con la quale è stata resa edotta di essere destinataria dei rifiuti contrassegnati dal codice EER 190501 prodotti dall’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di rifiuti urbani ubicato nel Comune di Foggia, già attribuiti ad una serie di Comuni di cui è fornita elencazione, fermo restando il futuro conguaglio delle tariffe “al cancello”.

1.2. Con successivi motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2022 ha altresì impugnato il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) approvato con decreto dell’allora denominato Ministero della transizione ecologica (oggi dell’ambiente e della sicurezza energetica) del 24 giugno 2022, n.257, riferito all’arco temporale 2022-2028, lamentandone l’illegittimità in via derivata dalla delibera dell’ARERA n. 363 del 2021, di cui avrebbe recepito acriticamente i contenuti, nonché vizi autonomi.

2. La Società ha contestato la carenza di potere di ARERA in base all’art. 1, comma 527, della l. n. 205 del 2017, che ne ha individuato le competenze in materia di rifiuti, e segnatamente l’erronea estensione dello stesso a gestori “non integrati” di rifiuti speciali, operanti in regime di libero mercato. Ciò laddove il giudice riconosca corretta la lettura data alla delibera n. 363 del 2021 da parte della Regione, che senza alcuna specifica istruttoria sulle caratteristiche del singolo impianto, ha ascritto il proprio al novero di quelli “minimi”, indicando anche il quantitativo di rifiuti urbani da destinarvi. Ha poi avanzato singole censure, da ultimo nei confronti della nota dell’AGER, disconoscendone la competenza in un assetto gestionale connotato dall’utilizzo dell’ambito territoriale ottimale (ATO) solo per un segmento del servizio di smaltimento dei rifiuti, stante che per raccolta e trasporto la legislazione regionale della Puglia prevede circoscrizioni più limitate (ARO).

3. Nel procedimento di primo grado sono intervenute ad adiuvandum le Società indicate in epigrafe, a loro volta danneggiate dalle opzioni interpretative della Regione Puglia, ovvero dal quadro regolatorio a monte, in quanto legate convenzionalmente a vario titolo alla Società Cooperativa Nuova San Michele, sulle cui capacità di ricezione di rifiuti facevano affidamento nell’esercizio delle proprie attività.

4. Il T.a.r. per la Lombardia, nella resistenza dell’ARERA, dell’AGER, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Regione Puglia, con la sentenza n. 486 del 2023, effettuata una ricostruzione della cornice normativa di riferimento, ha accolto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili per incompetenza territoriale i motivi aggiunti. La delibera n. 363 del 2021, dunque, avrebbe travalicato il perimetro delle competenze che l’art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ha attribuito ad ARERA, nel contempo invadendo ambiti riservati allo Stato o alle Regioni. In particolare, il legislatore ha previsto (art. 195, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152 del 2006, Codice dell’ambiente) un sistema programmatorio che a livello statale -e quindi con un angolo prospettico nazionale ed unitario- può porre mano alle esigenze impiantistiche del Paese « secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale », sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Esso deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. L’art. 196 a sua volta attribuisce alle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199 del medesimo Codice (lett. a). Da ultimo, l’assetto delle competenze è stato inciso in maniera chiarificatrice dall’art. 198- bis , inserito nel d.lgs. n. 152 del 2006 dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio »: il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti ivi previsto, la cui approvazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, deve avvenire con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, costituirebbe ormai la sedes materiae istituzionale per la declinazione delle definizioni che l’Autorità ha inteso inopinatamente anticipare nella propria delibera. Ciò troverebbe peraltro conferma nello sviluppo delle consultazioni prodromiche all’adozione della delibera stessa: mentre nel primo documento per la consultazione, n.196/2021/R/RIF, ancora si auspicava un intervento risolutivo del Governo, proprio attraverso il Programma nazionale, per affrontare le criticità rivenienti dalla situazione deficitaria sotto il profilo impiantistico di alcune zone del Paese, nel successivo, n. 282/2021/R/RI, F, si annunciava l’indicazione alle Regioni di individuare i c.d. “impianti minimi”, per il caso «[…] in cui le tempistiche di adozione di tale intervento [approvazione del Programma ] non si rivelino compatibili con quelle richieste per il varo degli atti necessari alle determinazioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio […]».

4.1. In sintesi, ad avviso del Tribunale adito, la delibera di ARERA avrebbe:

- invaso l’ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero, individuato dall’art. 198- bis del d.lgs. n. 152/2006 in relazione ai contenuti del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

- attribuito, di fatto, alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha loro, recta via , assegnato traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale in un ambito locale, nuovamente in piena violazione delle competenze dello Stato (combinato disposto degli artt. 195 e 196 del Codice dell’ambiente), così da allontanarsi dall’obiettivo del riequilibrio socio-economico fra aree del territorio nazionale;

- sovvertito la logica tipica degli atti programmatori in materia ambientale, e, in generale, nei contesti in cui concorrono competenze “multilivello”, stante che sempre ai sensi dell’art. 198- bis, comma 2, il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche e sulla base di essi le Regioni e le Province autonome elaborano i Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199, così trasformando questi ultimi in atto programmatorio di prima istanza.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti e autonomi ricorsi sia l’ARERA (n.r.g. 3135/2023), sia l’AGER (n.g. 3140/2023), sia la Regione Puglia (n.r.g. 3160 del 2023), sia, infine, la Società Cooperativa Nuova San Michele (n.r.g. 4168/2023), quest’ultima censurando soltanto la declaratoria di incompetenza a pronunciarsi sul Programma nazionale di gestione dei rifiuti, e conseguentemente riproponendo le originarie doglianze avverso lo stesso.

6. L’ARERA si è costituita in giudizio in tutti e tre i procedimenti nei quali non è parte appellante.

6.1. Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) si è costituito in tutti i procedimenti, ad adiuvandum, nonché nel procedimento n.r.g. 4168 del 2023, ad opponendum .

6.2. Le Società Consulenze ambientali s.r.l., DFC Eco. Trans. e De Cristofaro si sono costituite nei procedimenti nn.r.g. 3135/2023, 3140/2023 e 3160/2023, producendo memorie;
con atto di stile si sono costituite la Società Appia Energy s.r.l. nei procedimenti nn.r.g. 3135/2023, 3160/2023 e 4168/2023 e Heracle s.r.l., nei procedimenti nn.r.g. 3140/2023, 3160/2023 e 4168/2023.

7. Nel ricorso in appello n.r.g. 3135 del 2023 l’Autorità per la regolazione energia reti e ambiente ha articolato due distinti motivi di gravame.

7.1. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione del quadro delle competenze operata dal T.a.r., sia in assoluto - ovvero avuto riguardo alla corretta lettura da dare all’articolo 1, comma 527, della l. n. 205 del 2017, con riferimento all’esatta estensione ed accezione da attribuire al proprio potere regolatorio - sia in relazione alle competenze delle altre Amministrazioni, e segnatamente dello Stato e delle Regioni, di cui al complesso normativo costituito dagli artt. 195, 196, 198- bis e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006. La categorizzazione dei c.d. “impianti minimi” non costituirebbe affatto un indebito esercizio di potere normativo o programmatorio, ma la mera modulazione di quello tariffario, da intendere necessariamente in senso pro-concorrenziale, come consentito dalle finalità dello stesso elencate nella legge del 2017. In particolare la lettera g) del comma 527 dell’art. 1 della legge n. 205 consente espressamente di introdurre le c.d. “tariffe al cancello” per tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti. La scelta di circoscrivere l’applicazione delle stesse solo a taluni impianti, individuati come “minimi”, oltre che riduttiva rispetto alle potenzialità ammesse dalla norma, risponderebbe ad un obiettivo di tutela dei clienti finali, ovvero i cittadini, evitando loro aggravi tributari, e sarebbe pertanto in linea con quanto ricavabile dalla legge istitutiva dell’Autorità, n. 481/1995, comunque richiamata da quella del 2017. L’Autorità infatti avrebbe avuto la possibilità di tariffare tutti gli impianti di trattamento indistintamente, intendendosi per tali quelli riconducibili alla relativa definizione contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero gli impianti di « recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento ». D’altro canto, non era possibile non tenere conto della situazione di deficit impiantistico che connota alcuni territori del Paese, di cui si è anche dato atto nel primo documento di consultazione (n. 196/2021/R/rif, in particolare paragrafi 4.1 e 4.2). La situazione di «[…] eccessivo potere di mercato in capo ai pochi impianti esistenti, con un possibile incremento dei costi di complessiva gestione dei rifiuti urbani e maggiore spesa per i cittadini » che ne è conseguita, ha imposto la scelta effettuata, peraltro preannunciata nel secondo documento di consultazione (n. 282/2021/R/rif). In presenza di una gestione “non integrata” l’attività di regolazione presuppone necessariamente la valutazione del livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitiva che contribuisce alla promozione di efficienza allocativa. Il tutto assumendo quale parametro di valutazione la presenza di flussi garantiti in ingresso, sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi tenuto conto delle caratteristiche dell’operatore che gestisce e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell’impianto. In sintesi, il T.a.r., ritenendo ARERA non legittimata a introdurre concetti strumentali all’attività di tariffazione, avrebbe confuso la regolazione con la programmazione, rimessa interamente, nel rispetto del riparto delle competenze, alle Regioni, cui è infatti demandata l’individuazione in concreto degli impianti “minimi” (v. art. 6, comma 1, in forza del quale « L’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di cui al comma 3.2 avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento »). Infine, la correttezza della tesi proposta avrebbe trovato recente conferma nella sentenza del T.a.r. per l’Emilia-Romagna, 16 gennaio 2023, n. 17, laddove si afferma che «[…] nell’allegato A della delibera ARERA è previsto, riguardo agli impianti in questione di chiusura del ciclo “minimi”, esclusivamente “…una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe che prevede delle incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’Articolo 23…” ». Quanto agli effetti del sopravvenuto Programma nazionale, la presenza al suo interno di una disciplina « identica nella sostanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 363/2021 » non può che essere intesa come un sostanziale recepimento del MTR-2 nello strumento pianificatorio sopravvenuto, con conseguente novazione della fonte delle regole sugli impianti “minimi”, tale da fare comunque venire meno il contrasto di competenze affermato dal primo giudice. Non può infatti essere condivisa la sua dequotazione a mero riferimento “storico”, come opinato dal T.a.r., in quanto ciò significherebbe da parte del Ministero avallare un’invasione di competenze rinunciando all’esercizio delle proprie prerogative in merito. D’altro canto, che il Ministero abbia ben chiara l’attività effettuata da ARERA e la condivida troverebbe conferma nel percorso che ha portato all’approvazione del Programma, come riferito nel preambolo dello stesso, ove se ne ricorda l’avvenuta stesura all’esito dei lavori di un tavolo tecnico cui ha partecipato anche l’Autorità di Regolazione per Energia reti e ambiente .

7.2. Con un secondo motivo di censura, l’Autorità ha lamentato una lettura strumentale e distorta dei documenti di consultazione. L’auspicio, contenuto nel capitolo 3 di quello contrassegnato dal n. 196/2021/R, a che il futuro Programma nazionale si assumesse l’onere di ridefinire il fabbisogno impiantistico, infatti, andava letto come mera sottolineatura di un dato di fatto, pur nella evidenziata diversa funzione dell’attività programmatoria di competenza statale (superare il deficit , appunto) rispetto a quella regolatoria (attivarsi, alla luce del deficit attuale, per ridurne le conseguenze negative sugli utenti, destinatari finali dei maggiori costi determinati dalla presenza di un mercato con rigidità strutturali). Ciò troverebbe un avallo perfino nella sistematica del documento, che inserisce ridetto auspicio nella parte relativa alla descrizione del contesto (capitolo III), mentre illustra gli orientamenti in tema di “impianti minimi” nel successivo capitolo IV, contenente le opzioni per la regolazione degli impianti di trattamento. Il coinvolgimento delle Regioni, infine, nel rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt.196 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, è stato in qualche modo ribadito nel paragrafo 9.6 del Programma nazionale, ove si evidenzia come l’analisi dei flussi costituisca un’attività necessaria per l’elaborazione dei Piani regionali, al fine di tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici. Tali attività sono « funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento » effettuata ai sensi della deliberazione 363/2021/R/rif, che si è dunque preoccupata di coordinare il proprio contenuto tariffario con le competenze programmatorie di Stato e Regioni, senza che le relative attribuzioni venissero modificate, sovvertite, né tanto meno invase.

8. Con ricorso n.r.g. 3140/2023 l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), articolando un unico, sviluppato motivo, ha egualmente censurato l’inquadramento dell’intervento di ARERA tra le attività programmatorie operato dal primo giudice, indebitamente ipotizzando il mancato rispetto dell’assetto delle competenze riveniente dalla lettura congiunta degli artt. 195, 196, 198- bis e 199 del T.u.a., nonché dell’art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 e della legge n. 481 del 1995. In particolare, non si sarebbe tenuto conto della circostanza che l’Autorità non ha affatto individuato direttamente gli impianti “minimi”, con ciò avocando a sé poteri di spettanza regionale, ma ne ha demandato il compito alla Regione, rimarcando anche la necessità di provvedervi « di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento» (art. 6 della delibera impugnata). La Regione Puglia a sua volta avrebbe rispettato le proprie prerogative dando attuazione all’art. 196, comma 1, lettera b), che le attribuisce la « regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti » e all’articolo 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, che le impone di individuare all’interno dell’apposito piano « il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza ». Infine, per quanto concerne gli atti di specifica spettanza, ha ricordato quanto statuito in tale Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) in sede di individuazione dei flussi e dei fabbisogni di impianti necessari (A.2.1 – Scenario di Piano, in particolare tabella p. 133), ove si demanda ad un «[…] separato provvedimento della Regione Puglia, competente ai sensi dell’art. 196 TUA all’attività di programmazione d’intesa con

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