Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-24, n. 202209049
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 09049/2022REG.PROV.COLL.
N. 00918/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2021, proposto dalla Agro Po S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M D B, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), in persona di Direttore della Direzione Affari Legali e Societari avv. V M Vgilante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati prof. C M e A P ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) del 26 ottobre 2020, n. 10917, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione senza discussione orale, presentata dalle parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il cons. Francesco Guarracino, considerati presenti per le parti gli avvocati M D B e C M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.r.g. 5768/2020, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la Agri Po S.r.l. esponeva di aver acquistato, in forza di decreto di trasferimento del 15 novembre 2016 emesso dal Tribunale fallimentare di Milano, il complesso dei beni aziendali relativo alla produzione di pellets della fallita società Italiana Pellets S.p.a., responsabile di un impianto termoelettrico a biomasse, ubicato in Corana (PV), avente accesso agli incentivi nella forma della c.d. tariffa fissa omnicomprensiva a norma dell’art. 16 del d.m. 18 dicembre 2008, e di essere quindi subentrata alla fallita società nella titolarità della convenzione TO101116 relativa al predetto impianto, giusta comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (d’ora innanzi GSE) del 22 gennaio 2019.
Invocando, quindi, un’aspettativa qualificata di diritto soggettivo al pagamento in suo favore dei corrispettivi maturati per la cessione al GSE dell’energia prodotta per le annualità 2017 e 2018 per l’importo complessivo di euro 558.097,15, sulla scorta di dati di produzione accertati e accettati dallo stesso GSE, e lamentando l’inadempimento contrattuale di quest’ultimo rispetto all’obbligo di pagamento dei corrispettivi nei termini stabiliti dall’articolo 8 della convenzione predetta, si doleva che il GSE non avesse riscontrato la sua richiesta di pagamento da ultimo avanzata con diffida in data 29 maggio 2020.
A questo proposito sosteneva che ciò sarebbe dipeso dal fatto che il GSE avrebbe indebitamente considerato quella somma come un acconto sul credito da esso vantato, per una sorte capitale di 1.884.062,75, a titolo di restituzione di somme indebitamente erogate come tariffa incentivante per il ritiro dell’energia prodotta dalla suddetta centrale termoelettrica della Italiana Pellets s.p.a., a seguito della riqualificazione, ora per allora, della tariffa applicata successivamente all’esito del procedimento di controllo sull’impianto: credito per il quale il GSE stato ammesso allo stato passivo del fallimento e altresì ottenuto decreto ingiuntivo n. 167 del 2018 dal T.A.R. Lazio nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A., cessionaria dal 2013 dei debiti e dei crediti della Italiana Pellets in bonis .
Denunciando per queste ragioni l’illegittimità