Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-02, n. 201202526

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-02, n. 201202526
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202526
Data del deposito : 2 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04589/2010 REG.RIC.

N. 02526/2012REG.PROV.COLL.

N. 04589/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4589 del 2010, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dagli avv. M M, G G, con domicilio eletto presso M M in Roma, via Gallia, 86;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M F, S M, V M, M P;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06134/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA ISCRIZIONE NEL QUADRO DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE PER L'

ANNO

2003


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati M M e Giovanni Palatiello (avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il Tenente Colonnello dei Carabinieri F S ha impugnato la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2003. Il ricorso (ed i motivi aggiunti) sono stati notificati a due dei colleghi che hanno preceduto il ricorrente in graduatoria collocandosi in posizione utile per l’avanzamento al grado di colonnello.

1.1.- Nella pubblica udienza del 4.7.2008, il TAR, constatato che l’interessato non aveva evocato in giudizio tutti i colleghi che – nell’occasione – erano stati promossi, ordinava al ricorrente (con l’avvertenza che avrebbe anche potuto giovarsi della procedura “per pubblici proclami”) di provvedere all’integrazione del contraddittorio e rinviava la definitiva trattazione del “merito” della controversia, alla pubblica udienza del 3.6.2009.

1.2.- In tale data il TAR, constatato atteso che il Santelli non aveva adempiuto all’onere posto a suo carico (e rilevato che, a sostegno dell’irrituale istanza attorea di “rimessione in termini”, non è stata addotta alcuna valida ragione), ha dichiarato improcedibile il ricorso in esame.

2.- Di qui l’appello proposto dal Santelli, che, dopo aver osservato che la graduatoria interessata dalla controversia è composta dai soli tenenti colonnello appartenenti al ruolo tecnico-logistico (RTL) e dedotto da ciò il rispetto del contraddittorio,nel merito ha sostanzialmente riproposto le censure svolte in primo grado.

2.1.- Si è costituita nel giudizio l’amministrazione intimata dell’appello, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui per riportate.

- Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3.- L’appello è infondato.

Il ricorso, proposto contro graduatoria che ha visto collocati in posizione utile per l’avanzamento quattro ufficiali colleghi dell’appellante (nell’ordine M, P, S e C) è stato notificato unicamente agli eredi del t.c. M ed al t.c. P;
risultava perciò evidente sia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri due ufficiali collocati in posizione utile per l’avanzamento (S e C). I predetti ufficiali sono stati infatti inseriti in detta posizione indipendentemente dalla specializzazione e comunque tutti ai fini di un avanzamento relativo allo stesso ruolo specializzazione (RTL), sicchè il riferimento all’appartenenza della graduatoria a detto ruolo è del tutto inidoneo a sostenere la non necessità dei integrare il contraddittorio.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

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