Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-13, n. 202309735
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 09735/2023REG.PROV.COLL.
N. 09782/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9782 del 2019, proposto da
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Pietre Gemelle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00675/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Pietre Gemelle S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per la parte appellata l’avv. Marco Salina;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del ministero appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) ha impugnato sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso della società Pietre Gemelle s.r.l per l’annullamento del parere negativo della competente soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
2. Il parere negativo riguarda la realizzazione di un fabbricato aggiuntivo alla struttura turistica del resort “Pietre Gemelle” di proprietà della ricorrente, composto da quattro edifici realizzati secondo l’architettura delle baite locali della tradizione “Walser”, adagiate a ridosso di due massi monolitici noti come “Pietre gemelle”.
3. Il TAR accoglieva il ricorso della società, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse viziato da difetto di motivazione e di istruttoria.
4. Con l’appello in trattazione il Ministero lamenta che la sentenza di primo grado ha censurato il parere della soprintendenza con riferimento a profili di merito, sottratti al sindacato giurisdizionale.
5. Si è costituita la società appellata che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per invalidità della notifica e del deposito dell’atto nonché per mancata impugnazione di una parte del decisum autonomamente in grado di sorreggere la decisione. Nel merito ha insistito per la reiezione del gravame in quanto infondato.
6. Con ordinanza n. 276 del 24 gennaio 2020 la sesta sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
7. All’udienza di smaltimento del 10 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con cinque motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi il Ministero appellante deduce che: i) le valutazioni della soprintendenza sono connotate da elementi tecnico-discrezionali non sindacabili dal giudice amministrativo se non per illogicità manifesta o per palese incongruità o inadeguatezza del provvedimento in rapporto alle sue finalità di protezione del territorio vincolato; ii) la natura del vincolo paesaggistico non esclude che si possa dare valore particolare ad alcuni elementi di rilevanza paesaggistica presenti nell’area quali, nel caso in esame, i due massi erratici che rivestono anche un importante interesse storico in quanto legati all’origine del toponimo dell’area; iii) gli interventi sull’area devono necessariamente essere compatibili con la salvaguardia della visibilità dei massi in questione non solo dalla soprastante strada provinciale ma anche dalla parte ancora libera del lotto e dall’ambito del fiume, in considerazione del fatto che il paesaggio viene tutelato quale risultante di molteplici componenti naturali e antropiche, espressive di identità, secondo la