Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501535
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
Decreto cautelare
12 novembre 2021
Ordinanza collegiale
21 luglio 2022
Sentenza
5 giugno 2024
Ordinanza cautelare
2 dicembre 2021
Ordinanza collegiale
10 marzo 2023
Decreto cautelare
12 novembre 2021
Ordinanza cautelare
2 dicembre 2021
Ordinanza collegiale
21 luglio 2022
Ordinanza collegiale
10 marzo 2023
Sentenza
5 giugno 2024
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2025
N. 01535/2025REG.PROV.COLL.
N. 04190/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4190 del 2024, proposto da
Biodiagnostica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola, Valeriano Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Biocontrol Imaging S.r.l., Biocontrol Check Up S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 553/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia riguarda l’impugnazione del budget previsto per il triennio 2022-2024 in favore della struttura sanitaria ricorrente, accreditata per l’erogazione di prestazioni di diagnostica ambulatoriale a carico del servizio sanitario regionale della Regione Calabria.
Unitamente a tale provvedimento la ricorrente ha impugnato, dinanzi al TAR Calabria, anche il provvedimento (a suo dire ignoto) della ASP Cosenza che ha fissato i criteri di ripartizione delle risorse assegnate per tale triennio per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (DCA n. 134 del 17/10/2022, come successivamente modificato, rettificato, integrato con i DCA n. 184 del 19/12/2022 e DCA n. 192 del 23/12/2022), oltre al contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs n. 502/1992, stipulato il 2 febbraio 2023, recante la clausola di salvaguardia (art. 14 del contratto).
2. - Con la sentenza impugnata il TAR ha dichiarato:
- il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario e della Regione Calabria;
- il difetto di giurisdizione relativamente all’impugnazione del contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a.;
- l’inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti con riferimento alla clausola di salvaguardia.
2.1 - Il TAR ha fondato la propria decisione di inammissibilità sulla base della giurisprudenza costante di questa Sezione, secondo cui la sottoscrizione del contratto e della specifica clausola di salvaguardia ivi contenuta, costituisce accettazione del budget di spesa e rinuncia ad impugnarlo.
Il primo giudice, quindi, ha disatteso la prospettazione della parte ricorrente secondo cui, nel caso di specie, tale clausola non sarebbe applicabile, in quanto le strutture firmatarie dei contratti non sarebbero state a conoscenza né del tetto di spesa, né dei criteri di determinazione di tale budget, non essendo stati resi noti gli atti propedeutici alla loro determinazione.
2.2 - La ricorrente aveva dedotto nel ricorso di primo grado di aver avuto cognizione degli atti istruttori (contenenti i criteri utilizzati per la fissazione dei tetti di spesa e gli stessi provvedimenti di ripartizione delle risorse) solo con la nota del 17 aprile 2023, successiva alla data di sottoscrizione del contratto recante la clausola di salvaguardia: per tale ragione, a suo dire, trattandosi di atti non conosciuti e non conoscibili, la clausola di salvaguardia non sarebbe stata applicabile.
Pertanto, secondo la ricorrente, la sottoscrizione della clausola recata dall’art. 14 del contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, non avrebbe impedito la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di attribuzione del budget di spesa per il triennio 2022- 2024 e quindi, la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione per intervenuta acquiescenza disposta dal TAR, sarebbe erronea e meritevole di riforma.
2.3 - Come già anticipato, il TAR ha respinto tale tesi ritenendo, in estrema sintesi, che le strutture sanitarie conoscevano il tetto di spesa essendo indicato nel contratto; avendo sottoscritto il contratto, lo hanno consapevolmente accettato; se la struttura lo avesse ritenuto inadeguato o non coerente con i criteri indicati nel DCA n. 134/2022 avrebbe potuto non sottoscriverlo; la parte che ha accettato di stipulare il contratto relativo al tetto di spesa ivi indicato non può contestare gli atti che ne costituiscono il presupposto o i criteri sui quali la determinazione del budget è stata effettuata, poiché se ciò fosse possibile, verrebbe frustrata la finalità della clausola di salvaguardia che è diretta a