Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-23, n. 201602112
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Testo completo
N. 02112/2016REG.PROV.COLL.
N. 03657/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor P C, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
L B, B D M, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma - Sezione I bis, n. 4193 del 14 marzo 2015;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il cons. G C e uditi per le parti l’avvocato Giuliani e l'avvocato dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor P C, colonnello del Corpo del Genio aeronautico, ha partecipato al giudizio di avanzamento al grado di brigadiere generale per l’anno 2011. All’esito è stato valutato come idoneo, tuttavia con un punteggio (27,75 punti) che lo ha visto collocato al 13° posto della graduatoria finale, dunque in posizione non utile rispetto ai due posti disponibili (divenuti tre in un momento successivo a seguito di una sopravvenuta vacanza), attribuiti ai parigrado L B e B D M, iscritti in quadro e promossi al grado superiore.
2. Il colonnello C ha impugnato gli atti del giudizio, proponendo un ricorso che il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis , ha respinto con sentenza 14 marzo 2015, n. 4193.
3. In sintesi, il Tribunale regionale ha ritenuto infondata la censura di eccesso di potere in senso relativo, variamente articolata dal ricorrente, il quale si doleva che la Commissione superiore di avanzamento – C.S.A. avesse adottato un criterio significativamente restrittivo nei suoi confronti ed estremamente concessivo vero i controinteressati, omettendo di valutare correttamente alcuni elementi presenti nei rispettivi libretti caratteristici.
4. Il colonnello C ha interposto appello contro la sentenza formulando un unico, complesso motivo di ricorso.
5. L’appellante contesta la valutazione del primo giudice circa gli scavalcamenti subiti in passato, che sarebbero inconferenti perché relativi a ufficiali diversi dagli attuali controinteressati; informa di avere impugnato anche gli atti del giudizio di avanzamento per il 2012, con ricorso attualmente pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio; dichiara di volersi limitare a contestare le parti della sentenza concernenti il controinteressato B, la cui posizione, essendo questo ufficiale collocato al primo posto della graduatoria, sarebbe comunque assorbente nei confronti del pari grado D M.
6. Il colonnello C passa poi a vaglio critico la sentenza impugnata con riferimenti alla valutazione data ai singoli punti previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 1058, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6.1. Quanto agli elementi di cui alla lettera c) (doti intellettuali e di cultura), il T.A.R. avrebbe riconosciuto un’analoga padronanza delle lingue straniere e la prevalenza dell’appellante nei titoli accademici (possesso di una seconda laurea e maggior numero di corsi seguiti), ma avrebbe trascurato di raffrontare le qualità intellettuali e di riconoscere la superiorità del colonnello C, quale emergerebbe dalle precedenti schede di valutazione. Sebbene il nuovo modello semplificato di griglia di valutazione abbia comportato un appiattimento dei giudizi e non consenta di riflettere la pregevole perspicacia in precedenza riconosciuta, occorrerebbe tuttavia tenere conto dei precedenti di carriera del militare, sicché sarebbe infondata l’affermazione della mancanza di differenze significative tra i due ufficiali per il profilo in questione. Il Tribunale regionale avrebbe poi errato nel ritenere che le qualità intellettuali e culturali dei concorrenti non debbano essere considerate come fattori a sé stanti, utilizzando un parametro di giudizio valido per gli ufficiali di grado non superiore a colonnello (art. 1058, commi 5 e 6), ma non per gli ufficiali di grado superiore (comma 7), per i quali a ciascuno degli elementi di cui alle lettere del citato art. 1058 corrisponderebbe un distinto punto di merito, che non potrebbe essere influenzato o compensato da considerazioni relative a fattori diversi. Seguirebbe da ciò che, sotto il profilo specifico, il punteggio dell’appellante (che ricevuto 27,31) non potrebbe non essere superiore rispetto a quello del pari grado B (che ha ottenuto 27,51).
6.2. Quanto agli elementi di cui alla lettera a) (qualità morali, di carattere e fisiche), il T.A.R. avrebbe considerato gli encomi ricevuti dai concorrenti e avrebbe ritenuto legittimo il maggior punteggio attribuito al colonnello B (28,01 contro 27,80) alla luce delle aggettivazioni contenute nelle schede valutative, nelle quali per quest’ultimo prevale il termine “pregevole”. Il primo giudice avrebbe però trascurato che: l’appellante avrebbe ricevuto un encomio nel 2005 e non nel 2002 (si tratterebbe di un errore di battitura) e complessivamente un maggior numero di riconoscimenti; l’encomio ricevuto dal controinteressato nel 2004 sarebbe stato annullato dall’Amministrazione, su richiesta dell’istante; sarebbero contestabili il maggior rilievo dato ai titoli di più recente conseguimento e la prevalenza del colonnello B nei giudizi ricevuti negli anni precedenti; l’appellante avrebbe ottenuto la promozione a colonnello con due anni di anticipo rispetto al controinteressato. In definitiva, dovrebbe essere ravvisata una sostanziale equivalenza tra i due ufficiali se non una valutazione migliore del colonnello C.
6.3. In merito agli elementi di cui alla lettera b) (benemerenze di guerra e qualità professionali), secondo la sentenza impugnata il diverso punteggio (28,37 rispetto a 28,58) troverebbe riscontro documentale nelle schede valutative, che avrebbero segnalato alcune criticità del ricorrente nell’impiego in ambito NATO. Così facendo, il primo giudice avrebbe però trascurato altri dati parimenti significativi: il maggior numero di onorificenze, l’aver effettivamente ricoperto l’incarico di comando previsto per il grado, l’aver prestato due anni in più di servizio nel grado rivestito, l’avere ricoperto numerosi e variegati incarichi in sede nazionale e internazionale, l’avere ricoperto e svolto con risultati lusinghieri una posizione di vertice (equivalente a quella di generale a una stella) presso l’Agenzia NAPMA. Il T.A.R. avrebbe dato peso determinante a un documento contenente elementi di informazione forniti da un’autorità straniera, non avrebbe considerato la lettera di apprezzamento inviata dal Capo dell’Agenzia al Responsabile italiano del programma AWACS per l’attività da lui svolta, non avrebbe riconosciuto il necessario rilievo agli incarichi di comando ricoperti dal colonnello C.
6.4. Quanto agli elementi di cui alla lettera d) (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore), la tesi del T.A.R. è che il diverso punteggio attribuito ai concorrenti (27,52 contro 27,73) non supererebbe i limiti della ragionevolezza, trattandosi di un giudizio prognostico formulato sulla base di quanto emerso dalla documentazione caratteristica. Questo giudizio contrasterebbe con la tendenza di carriera dell’appellante, la sua vasta e variegata esperienza professionale, l’aver ricoperto in maniera eccellente un incarico previsto per il grado superiore.
7. L’appellante torna poi a evidenziare il profilo dello scavalcamento illegittimo che avrebbe subito. Ricorda di essere stato promosso colonnello nel 2000 (il B, che ha la stessa anzianità, solo nel 2002), di non aver