Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-03-13, n. 202502067
Parere definitivo
29 gennaio 2024
Sentenza
14 giugno 2022
Rigetto
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
14 giugno 2022
Parere definitivo
29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2025
N. 02067/2025REG.PROV.COLL.
N. 00475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2023, proposto da
Ricreativo B s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Lepore, Marco Ripamonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07895/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ricreativo B s.p.a., società che gestisce attività di raccolta delle scommesse e delle giocate mediante apparecchi AWP e VLT installati presso diverse regioni italiane, ha adito il T.a.r. per il Lazio, Roma, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell’emanazione del D.P.C.M. 14.1.2021, con il quale sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nella parte di territorio nazionale classificato in “zona gialla” (art. 1, comma 10, lett. l).
2. Lamentando la violazione degli artt. 1 comma 14 del d.l. n. 33/2020, 1 comma 2 del d.l. n. 19/2020 ed il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, manifesta illogicità e difetto di proporzionalità, la società ha quantificato la propria richiesta risarcitoria nella somma complessiva di Euro 376.957,54 o in quella da accertare in corso di giudizio anche mediante espletamento di CTU.
3. Il T.a.r. ha respinto la domanda risarcitoria ritenendola sprovvista dei presupposti dell’ingiustizia del danno e dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione. Quanto al primo profilo, poiché la frequentazione delle sale gioco e scommesse espone effettivamente i relativi avventori ad un elevato rischio di contagio; quanto al secondo, poiché l’azione della pubblica amministrazione è risultata improntata al criterio della massima prudenza, avendo bilanciato correttamente le opposte esigenze di tutela della salute pubblica e del libero esercizio dell’attività economica.
4. La società ha impugnato la decisione richiamando il decreto n. 884 del 22.2.2021 e l’ordinanza cautelare n. 1061 del 15.3.2021 di questa Sezione, deducendo che il DPCM del 14.1.2021, emanato a distanza di 10 mesi dall’insorgere della pandemia, non era stato fondato su comprovate evidenze scientifiche, ma solo su di un rischio potenziale di contagio.
Ciò posto l’appellante ha lamentato l’omissione, da parte del T.a.r., di qualsiasi valutazione sull’effettiva sussistenza del rischio di contagio, rischio meramente desunto dai verbali del CTS del 18.10.2020 e del 3.12.2020, in assenza di elementi desumibili dall’esperienza comune o dalle prolungate osservazioni del fenomeno, evidenziando altresì che il DPCM 14.1.2021 aveva disposto la sospensione in relazione ad una zona classificata come “gialla”, nella quale gli indici di contagio erano fortemente attenuati e ad un’attività idonea a svolgersi con le prescrizioni di sicurezza e di distanziamento necessarie a prevenire i contagi.
L’appellante ha poi insistito sulla contraddittorietà del succitato DPCM rispetto alla