Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-20, n. 201400264
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Testo completo
N. 00264/2014REG.PROV.COLL.
N. 02926/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2006, proposto da:
RT FR & C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv.to Roberto Marchegiani, Adriano Casellato, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, v.le Regina Margherita 290;
contro
AL AS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Gattafoni, con domicilio eletto presso DI TT in Roma, viale Giulio Cesare 71;
nei confronti di
Comune di Porto Recanati, Resp. Serv. Uff. Tecn Uff. Urbanistica Comune Porto Recanati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
RR NA, SA Graziella, non costituiti in giudizi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 01645/2005, resa tra le parti, concernente permesso di costruire n. 129 del 2003 rilasciato per l’esecuzione dei lavori di collocazione di un fabbricato amovibile a carattere temporaneo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Casellato e AL, per delega dell'Avv. Gattafoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 3 giugno 2004 il sig. AS AL, con ricorso iscritto al R.g. n. 00617 del 2004, proposto dinanzi al T.A.R. Marche, chiedeva l’annullamento del permesso di costruire n. 129 del 2003, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico sezione urbanistica del Comune di Porto Recanati alle signore RR ed SA per l’esecuzione dei lavori di collocazione di un fabbricato amovibile a carattere temporaneo da adibire a salone espositivo per autoveicoli, nell’area di loro proprietà, in Porto Recanati, Via S.M. in Potenza S.S. 16, distinta in catasto al foglio n. 20 con particella 318.
In detta area ove insiste il fabbricato de quo , realizzato proprio a seguito del permesso di costruire impugnato, sin dal 1987 la ditta RT svolgeva e tuttora svolge la propria attività commerciale, in virtù di un contratto di locazione, utilizzando il suddetto fabbricato per il ricovero e l’esposizione di autoveicoli. Detto fabbricato veniva realizzato "in sostituzione di un capannone prefabbricato in lamiera". Infatti dal 1987 la ditta RC FR & C. s.n.c. chiedeva ed otteneva dal Comune di Porto Recanati l’autorizzazione alla vendita di autoveicoli, nonché ulteriore autorizzazione n. 26/90 alla "collocazione di prefabbricati amovibili" nell’area in questione.
Venivano, pertanto, collocati i prefabbricati amovibili, tra cui il prefabbricato in lamiera, poi sostituito a seguito del permesso di costruire n. 129/03 del 9.10.2003, fabbricato destinato all’esercizio dell’attività commerciale della ditta appellante e soprattutto al ricovero per l’esposizione delle vetture nuove.
Successivamente, ritenendo di migliorare i luoghi, si optava di sostituire la precedente struttura in cemento e lamiera con un prefabbricato in larga parte in cristallo, la ditta RT proponeva ed otteneva che le proprietarie dell’area chiedessero al Comune il permesso di sostituire il vecchio prefabbricato in lamiera con l’attuale, avente le stesse dimensioni del precedente ed i medesimi volumi, essendo però meno invasivo.
In data 9 ottobre 2003 il Comune di Porto Recanati con il permesso di costruire n. 129 del 2003 (annullato dalla sentenza del TAR Marche impugnata) autorizzava la costruzione e la collocazione del fabbricato amovibile in sostituzione di quello preesistente.
In data 19 dicembre 2003 il prefabbricato risultava collocato.
Il sig. AS AL ne aveva contezza a seguito di accesso eseguito presso il Comune di Porto Recanati in data 7 gennaio 2004.
Cosicchè, in data 3 giugno 2004 il AS AL ricorreva al T.A.R. Marche lamentando che la costruzione amovibile avrebbe una "destinazione d’uso" incompatibile con la variante al P.R.G. artt. 35, 36 e 41 delle N.T.A. approvate in data 27 settembre 2001, in quanto il lotto di proprietà delle richiedenti ricadeva in una zona nella quale è consentita solo la realizzazione di alberghi, residence ed altre forme di residenza collettiva nonché di strutture complementari alla funzione recettiva, per cui il manufatto destinato al ricovero di autoveicoli non era compatibile con la destinazione d’uso imposta dalla variante al P.R.G..
Con sentenza n. 1645 del 2005 il giudice di prime, dopo aver preliminarmente valutato il ricorso come tempestivo, riteneva fondata la censura sostenuta da parte del ricorrente relativa al contrasto con le norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, tenuto conto che il manufatto assentito è destinato a salone espositivo, destinazione questa incompatibile con le prescrizioni della normativa urbanistica comunale, che nella zona consentono unicamente la realizzazione di strutture ricettive e complementari, con esclusione di quelle commerciali.
In forza di detta sentenza, con ordinanza n. 51/06 del 7 marzo 2006 il Comune di Porto Recanati ha ordinato la rimozione del fabbricato autorizzato con permesso di costruire n. 129 del 2003.
Ciò detto la ditta RT impugnava dinanzi a questo Consiglio la predetta sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, con vittoria delle spese del doppio grado.
L’appellante rileva che il nuovo prefabbricato risultava collocato sin dal 19 dicembre 2003, per cui il ricorrente sin da quella data non poteva avere alcun dubbio circa la "consistenza, l’entità e la reale portata dell’intervento edilizio assentito" e quindi aveva la possibilità di proporre il ricorso; di più, l’intero manufatto è stato completato in data 24 febbraio 2004, per cui il ricorso è stato presentato ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
Inoltre, sarebbe provato documentalmente che la piena conoscenza dell’atto impugnato è stata acquisita sin dal 7 gennaio 2004 con l’istanza di accesso, per cui risulta evidente la tardività del ricorso essendo stato presentato solo in data 3 giugno 2004.
Nel merito parte appellante rileva l’assurdità della situazione, dovuta al fatto di essersi fatto carico di una così ingente spesa, volta a sostituire un capannone fatiscente in lamiera e cemento regolarmente autorizzato e mai contesto con una nuova struttura in acciaio e cristallo avente gli stessi identici ingombri, per poi essere destinatario di un ordine di rimozione motivato unicamente dal fatto che il nuovo piano regolatore non prevede più in quella zona la destinazione ad uso commerciale.
Si è costituito l’appellato, contro deducendo in merito alla tardività del ricorso; afferma che i ricorso si presume sempre tempestivo, salva la specifica dimostrazione della tardività per pregressa