Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-10, n. 202300298
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00298/2023REG.PROV.COLL.
N. 00367/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2020, proposto da
Simona Sampo', rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, via Lazio, 9;
contro
Comune di Loano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00724/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Loano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza n. 724/2019 del TAR della Liguria concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Loano n. 3 del 5 aprile 2018, “di demolizione e rimessa in pristino di unità immobiliare sita in Piazza Antonio da Noli all’interno del Condominio Villa Maria, censita al foglio 18 mappale 1304 subalterno 30 – vigilanza edilizia n. 2/2018”, con la quale è stato ordinato alla signora Simona Sampò, con riferimento a lavori di “integrale rimozione della copertura dell’immobile”, il “ripristino dello stato dei luoghi, riportandoli allo stato antecedente alla realizzazione delle opere poste in essere abusivamente entro il termine di novanta giorni, a decorrere dalla notifica della presente ordinanza” e dell’ordinanza del Comune di Loano n. 4 del 5 aprile 2018 “di demolizione e rimessa in pristino di unità immobiliare sita in Piazza Antonio da Noli all’interno del Condominio Villa Maria, censita al foglio 18 mappale 1304 subalterno 30 – condono edilizio n. 4449”, con la quale è stato ordinato alla signora Simona Sampò, riferendosi alla richiesta di condono edilizio n. 4449 del 10 dicembre 2004, rigettata con provvedimento dell’Ufficio Tecnico comunale prot. n. 20213 del 23 giugno 2015, il “ripristino dello stato dei luoghi, riportandoli allo stato antecedente alla realizzazione delle opere poste in essere abusivamente entro il termine di novanta giorni, a decorrere dalla notifica della presente ordinanza”.
In particolare, con la prima delle ordinanze è stata disposta la rimozione delle opere, già oggetto di precedente ordine di sospensione dei lavori, finalizzate alla sostituzione della copertura dell’immobile; la seconda ordinanza riguardava l’intero alloggio, realizzato in assenza di titolo abilitativo edilizio, e conseguiva al rigetto della sanatoria straordinaria richiesta nel 2004 dal dante causa della ricorrente.
Con il ricorso al Tar della Liguria l’odierna parte appellante aveva fatto valere quattro motivi di impugnazione:
i) Violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, dolendosi del fatto che non sarebbe stata garantita la partecipazione procedimentale dell’interessata, asseritamente idonea ad incidere sull’esito dei procedimenti.
ii) Violazione degli articoli 3, 10, 22, 31 e 37 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che i lavori di sostituzione della copertura dell’edificio, necessari per limitare i danni provocati dalle infiltrazioni di acqua, avrebbero configurato un intervento di manutenzione straordinaria realizzabile sulla base di SCIA, la cui mancanza avrebbe comportato solamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
iii) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Violazione dell’articolo 32 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 326 del 2003. Carenza di potere. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, facendo presente che non sarebbe stato preventivamente rimosso in autotutela il titolo formatosi per silentium sull’istanza di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004.
iv) Violazione degli articoli 3, 31 e 34 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per perplessità. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che l’ordinanza relativa alla volumetria abusiva non avrebbe contenuto una qualificazione delle opere atta a giustificare l’applicazione della sanzione demolitoria e che, nella fattispecie, l’attuazione del contraddittorio avrebbe consentito di apportare elementi potenzialmente idonei ad incidere sull’esito dei procedimenti.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto le censure, osservando in particolare:
- che per costante orientamento giurisprudenziale, l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione di ordinanze di demolizione non è assistita da particolari garanzie