Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-10, n. 202302544

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-10, n. 202302544
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302544
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 02544/2023REG.PROV.COLL.

N. 05963/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2017, proposto da
Condominio Residens ‘La Vela’ e Gamma s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati M D D e E T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G E A in Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 80;

contro

Comune di Parghelia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C R in Roma, alla via Stefano Longanesi, n. 9;
Commissario ad acta , in persona del vice prefetto aggiunto di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 82/2017, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parghelia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. Giovanni Grasso, udito per le parti appellanti l’avvocato Di Donna e preso atto della richiesta di passaggio in decisione della causa, senza discussione, formalizzata dall’avvocato Guzzillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Gamma s.r.l. esercita sin dal 1991 attività turistico-alberghiera sul complesso denominato “ La Vela ”, al cui interno insistono strutture ricettive, unità abitative private e un’attività di ristorazione costituenti il condominio “ Residens La Vela ”.

Nei giorni tra il 18 e il 19 ottobre 2010, il complesso turistico fu interessato dalla esondazione del confinante torrente “ Bordila ” (o “ Petrosa ” o “ Croce ”), conseguente al verificarsi di eccezionali fenomeni atmosferici consistenti in precipitazioni piovose di grande intensità in un ristretto lasso temporale (giusta perizia tecnica redatta dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia prot. n. 9913 del 15.3.2011).

Dopo un ulteriore evento atmosferico del 1° marzo 2011, il Sindaco di Parghelia adottava due provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54 del T.U.E.L.: a ) con ordinanza n. 8 del 3.3.2011 veniva intimata “ la demolizione del tratto intubato ” insistente nella parte finale del torrente in prossimità dello sbocco a mare (provvedimento poi sospeso con atto prot. n. 2075 del 28.4.2011 “ in attesa del tavolo tecnico dove ricevere […] uno studio idraulico del tratto di […] competenza per l’elaborazione di un progetto di messa in sicurezza da presentare all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ”;
3 b) con ordinanza n. 9 in pari data, veniva, altresì, ordinato: “ l’immediato sgombero delle persone che si trova [ssero] per qualsiasi motivo in atto presso le abitazioni o strutture ubicate nella struttura turistica La Vela ”.

A seguito della messa in sicurezza dell’alveo del torrente da parte della Protezione civile e del ripristino dello stato dei luoghi da parte dello stesso Condominio, con istanza del 29 giugno 2011, Gamma s.r.l. chiedeva la revoca della predetta ordinanza n. 9 del 3 marzo 2011.

A riscontro, ed all’esito di plurimi incontri tenuti presso l’Amministrazione comunale e previo sopralluogo da parte dell’U.T.C. (giusta verbale prot. n. 5814 del 7.12.2011), con ordinanza n. 3 del 31 gennaio 2012 il Sindaco di Parghelia disponeva la “ revoca parziale ” dell’ordinanza n. 9/2011, autorizzando “ il rientro delle persone negli immobili situati nella struttura turistico-alberghiera, limitatamente alle strutture non più ritenute a rischio ”;
per tal via, confermando lo sgombero per la zona “ cucine e ristorante ” della struttura turistico-ricettiva.

Dopo la citata ordinanza di parziale revoca n. 3/2012, venivano eseguiti ulteriori lavori di ripulitura e allargamento del letto fluviale, con rimozione di alcune opere cementizie ritenute ostruttive del decorso delle acque (autorizzati con nota della Provincia di Vibo Valentia n. 1292 del 23.3.2012), nonché di prolungamento dei muri di sponda del torrente “ Bordilla ” a delimitazione del residence “ La Vela ” (autorizzati con nota della Provincia n. 1455 del 3.4.2012).

Per l’effetto. con istanza del 31 ottobre 2013, Gamma s.r.l. chiedeva la revoca tout court dell’ordinanza n. 9/2011, anche nella parte non ritirata a seguito dell’ordinanza n 3/2012.

A fronte del silenzio serbato dal Comune, la società proponeva, unitamente al Condominio, ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR per la Calabria, che, con sentenza n. 739 del 29 aprile 2015, lo accoglieva, dichiarando l’obbligo del comune di Parghelia di provvedere sull’istanza di revoca promossa dai ricorrenti, con preventiva nomina, in caso di perdurante inerzia, di organo commissariale ad acta .

Poiché il Comune rimaneva ancora inerte, il Commissario ad acta , dopo il suo insediamento, provvedeva con propria determinazione del 18 dicembre 2015, peraltro fornendo riscontro negativo alla istanza di revoca “ stante la mancata esecuzione di alcuna opera per la definitiva sistemazione idraulica del Torrente Bordila e la messa in sicurezza dei luoghi interessati dall’ordinanza n. 9/2011 ”.

Avverso tale determinazione le parti istanti insorgevano con reclamo ex art. 114 c.p.a. che – previa riqualificazione come ricorso ordinario e conversione del relativo rito ex art. 32 c.p.a. – veniva respinto con la sentenza epigrafata, sul valorizzato e decisivo assunto che “ nessun intervento di ripristino della sezione idraulica e di messa in sicurezza del Torrente era stato eseguito in epoca successiva all’ordinanza contingibile ed urgente tale da scongiurare il pericolo a fronte del quale era stata adottata l’ordinanza sindacale ”, di tal che, a fronte della “ permanenza della situazione di emergenza, la cui risalenza nel tempo non inficia [va] di per sé la legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente ”, si giustificasse il diniego della revoca totale della misura extra ordinem .

2.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Condominio e la Gamma s.r.l. impugnano la ridetta statuizione, di cui lamentano la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma.

Nella resistenza dell’Amministrazione comunale intimata, alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e va respinto.

2.- Con un primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano error in judicando , in relazione alla dedotta nullità del decreto commissariale del 18.12.2015 ex art. 21 septies , legge n. 241/1990, conseguente all’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza 29.4.2015, n. 739;
illegittimità per violazione dell’art. 54, d.lgs. n. 267/2000;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione;
manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà;
sviamento e malgoverno.

In particolare, evidenziano l’inadeguatezza dell’istruttoria condotta dal Commissario ad acta, il quale – anziché provvedere in via diretta, come avrebbe dovuto all’accertamento dello stato dei luoghi – aveva preferito circoscrivere la propria indagine alle informazioni, asseritamente fuorvianti, fornite dall’U.T.C. di Parghelia, che aveva evidenziato come non fosse stato posto in essere alcun intervento per la messa in sicurezza dei luoghi.

Tale modus procedendi sarebbe, del resto, in contraddizione con le prescrizioni contenute nella pronuncia del TAR di Catanzaro, che aveva, per l’appunto, sancito l’obbligo di provvedere sull’istanza promossa dai ricorrenti, assegnando all’Amministrazione, e in sua sostituzione al Commissario ad acta , ogni “ potere di valutazione discrezionale, anche tecnica ” dell’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’auspicata revoca: sicché il Commissario avrebbe senz’altro potuto, e dovuto, stabilire un contatto in via diretta, anche con l’ausilio di tecnici all’uopo incaricati, alla “ situazione di fatto ” e alle “ circostanze di fatto ” rilevanti.

Avrebbe, per l’effetto, errato il TAR nel validare la ritenuta “ permanenza della situazione di emergenza ”, alla luce della valorizzata omissione di interventi di “ definitiva ” sistemazione idraulica dell’intero torrente “ Bordila ”: opere, a dire degli appellanti, attinenti alla ordinaria programmazione di lavori pubblici necessari alla sistemazione risolutiva di un bene demaniale potenzialmente pericoloso. Per contro, stante l’indiscussa natura extra ordinem dell’ordinanza n. 9/2011, doveva ritenersi che sul Commissario incombesse l’onere di accertamento dell’eventuale superamento della situazione di fatto “ emergenziale ” che ne aveva giustificato l’adozione e, così, dell’avvenuta esecuzione di quegli interventi straordinari e strettamente necessari a porre rimedio all’eccezionalità del pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica: e ciò, esclusivamente per il tempo necessario ad approntare gli strumenti “ ordinari ” di intervento in grado di risolvere “ definitivamente ” – e “ a regime ” – il problema della sistemazione idraulica dell’intero torrente.

E ciò anche in considerazione dei lavori di messa in sicurezza, nel frattempo eseguiti nell’anno 2012, atti a ridurre significativamente i rischi a suo tempo accertati.

2.1.- Il motivo non si palesa persuasivo.

Di là da ogni altro rilievo, il Collegio non può omettere di rilevare che il superamento della grave situazione emergenziale a suo tempo accertata con le misure sindacali extra ordinem (la cui legittimità – come è incontroverso – non può essere revocata in dubbio alla luce delle valorizzate sopravvenienze) costituisce il necessario presupposto per l’adozione della auspicata misura di revoca dei pur onerosi ed incisivi divieti che ancora incombono sulle parti appellanti.

In tal senso, avuto riguardo ai limiti del presente giudizio, la determinazione rimessa, in via sostitutiva, all’organo commissariale ad acta designato dal primo giudice per surrogare il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale era concretamente limitata – al di là della verifica della natura, della portata e della consistenza delle opere comunque necessarie alla compiuta e definitiva messa in sicurezza dei luoghi e a prescindere dall’accertamento di ogni eventuale responsabilità per le eventuali omissioni o ritardi nella loro realizzazione – alla obiettiva disamina dello stato dei luoghi.

È evidente, infatti, che – in un contesto territoriale a grave rischio idrogeologico, quale quello oggetto di controversia – la mancata attuazione degli interventi necessari a prevenire il pericolo, sempre incombente, di nuove esondazioni, quali quelle a suo tempo verificatesi, costituisce di per sé¸ su un piano di valutazione obiettiva, circostanza sufficiente per conservare le misure cautelari a suo tempo disposte, e non revocate in assenza dei necessari adeguamenti tecnici. Indipendentemente, come vale ribadire, dalle responsabilità eventualmente correlate a tale omissione, che sono estranee al perimetro della presente controversia.

D’altra parte, sono le stesse appellanti a richiamare, nelle articolate memorie difensive, la sopravvenuta sentenza resa inter partes dal Tribunale Superiore delle Acque (n. 139/2021), che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso tendente ad ottenere l’accertamento e l’illegittimità del silenzio – inadempimento in ordine alla conclusione del procedimento avviato dal Comune di Parghelia “ per l’esecuzione di interventi urgenti e improcrastinabili di sistemazione idraulica del torrente Petrosa (interventi, per l’appunto, necessari al fine di ottenere la “ revoca integrale ” dell’ordinanza di sgombero n. 9/11).

Il Tribunale Superiore ha motivato l’improcedibilità del ricorso con la “ sopravvenuta carenza di interesse perché il Comune di Parghelia ha dato riscontro al ricorso (avverso silenzio) prodotto da parte ricorrente ”. Ed infatti, il Comune, con la nota del 29 aprile 2020, prot. n. 2210, ha chiarito come i lavori in questione rientrino, in tesi, tra quelli normati dall’art. 12 del R.D. n.523 del 1904 e quindi asseritamente “ a totale carico dei proprietari frontisti ”.

Naturalmente, anche tale questione esula dai precisi limiti della controversia: ma è un dato di fatto che i lavori di sistemazione idraulica del torrente, allo stato (e – segnatamente – al momento di adozione del contestato provvedimento di negativo riscontro alla istanza di revoca) non siano stati effettuati.

3.- Ne discende l’infondatezza anche dell’ulteriore motivo di gravame, con i quali, in critica della statuizione impugnata, imputano all’organo commissariale la mancata valutazione dei lavori di messa in sicurezza) effettuati (nell’anno 2012) sui luoghi.

Di là dal rilievo che non emerge dalla istruttoria compiuta una omessa considerazione di tali circostanze, sta di fatto – e si tratta di valutazione assorbente – che la mancata (e perdurante) carenza dei (necessari) lavori preordinati alla sterilizzazione del rischio idrogeologico in loco giustifica, di per sé, l’adozione del contestato diniego.

4.- In definitiva, l’appello deve essere respinto.

Sussistono, peraltro, in ragione della obiettiva peculiarità della controversia, sufficienti ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

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