Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-28, n. 201705573
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2017
N. 05573/2017REG.PROV.COLL.
N. 08069/2016 REG.RIC.
N. 09218/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8069 del 2016, proposto da E B, Nunzio D'Amico, E F P, M S e C T, rappresentati e difesi dall'avvocato N R T, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pileggi in Roma, via Chiana, 48;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Diego Saragosa, Lorenzo Bertranda, Gianmaria Abbate, Sara Battistini, Gaetano Crispino, Attilio Francesco Demma, Biagio Gentile, Andrea Leccese, Tania Lucidi, Luca Galioto, Gerardo Zambrano, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9218 del 2016, proposto da:
Jonathan Demetrio Paesani, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Lorenzo Bertranda, Gianmaria Abbate, Sara Battistini, Gaetano Crispino, Attilio Francesco Demma, Biagio Gentile, Andrea Leccese, Tania Lucidi, Luca Galioto, Gerardo Zambrano, Diego Saragosa, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II Ter n. 6738 del 13 giugno 2016, resa tra le parti, concernente approvazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Toscano e Scoca e gli avvocati dello Stato Natale e Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori C T, E F P, Nicola Montano, Davide Bergozza, Nunzio D'Amico, Jonathan Demetrio Paesani, M S, E B e David Santarelli hanno partecipato al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato indetto in data 23 novembre 2011, risultando all’esito idonei non vincitori.
Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso, stimata viziata “ nella parte in cui conferma l’attribuzione di n. 34 posti, tra quelli complessivamente assegnabili, ai candidati idonei riservisti (interni) … nominandoli vincitori, anziché ai candidati idonei non riservisti (esterni) ”, categoria cui essi appartengono.
I ricorrenti hanno premesso che, ai sensi dell’originario testo dell’art. 15 del d.lgs. n. 201 del 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo Forestale (ossia, appunto, quella di vice ispettore) si conseguiva:
“ a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami … Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame … riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore … Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio”.
Il successivo d.lgs. n. 87 del 2001, art. 7, avrebbe, poi, aggiunto all’esposta fattispecie sub a) un’ulteriore riserva in favore del personale interno, prevedendo che “ al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente ”.
Il decreto in oggetto, inoltre, avrebbe stabilito una peculiare disciplina derogatoria: nell’art. 34, infatti, si legge che “ nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue: a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto; b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono ”.
Ad avviso dei ricorrenti, la disposizione dell’art. 34