Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-09, n. 201001370

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-09, n. 201001370
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001370
Data del deposito : 9 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09729/1998 REG.RIC.

N. 01370/2010 REG.DEC.

N. 09729/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9729 del 1998, proposto da:
T O, rappresentato e difeso dall'avv. D D C, con domicilio eletto presso l’avv.Silvio Bozzi in Roma, corso Trieste, 88;

contro

A.S.L./1 di Benevento;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione IV n. 03239/1997, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il cons. Francesca Quadri ;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il sig. Ottavio Tresca, dipendente dell’U.S.L. n. 5 di Benevento con la qualifica di vigile sanitario, presentava dinanzi al TAR Campania ricorso per il riconoscimento del diritto al compenso per attività lavorativa prestata oltre l’orario di servizio nel periodo gennaio-luglio 1983, risultante dalle attestazioni dell’Ufficiale sanitario del Comune di Torrecuso.

Il Tar ha respinto la domanda attesa la mancanza della preventiva autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.

L’interessato ha proposto appello assumendo che la USL , nel costituirsi in giudizio, si sarebbe limitata alla contestazione del quantum senza nulla obiettare circa l’effettivo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.

Inoltre , non vi sarebbe bisogno di autorizzazione preventiva ai fini del riconoscimento del suo diritto dovendosi nella specie considerare implicitamente autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario.

In prossimità dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato memoria integrativa ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.

All’udienza del 18 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

In merito al primo motivo di ricorso, va dato atto che nell’atto di costituzione in primo grado, la U.S.L. contesta nel complesso la pretesa creditoria , esponendo il proprio calcolo, nettamente inferiore a quello operato dal ricorrente, in relazione al numero di ore di lavoro straordinario. Non può quindi aderirsi all’affermazione dell’appellante circa l’avvenuto riconoscimento da parte dell’USL dell’an della pretesa creditoria.

Parimenti infondati sono i motivi con cui si afferma l’irrilevanza dell’autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario.

Secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009;Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale autorizzazione . Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.

In circostanza straordinarie l’autorizzazione può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai essere esclusa.

La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell’ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Cons. St. Sez. V, n.3503/2001).

Nel caso in esame, nessun principio di prova è stato addotto relativamente alla presenza di autorizzazione alla prestazioni di lavoro straordinario , sia preventiva che a sanatoria, né sono stati documentati eventi che , a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell’autorizzazione implicita.

Nessun rilievo assumono a riguardo le generiche attestazioni dell’Ufficiale sanitario del Comune di Torrecuso cui non può essere riconosciuto valore equivalente all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza dalla quale non può in alcun modo prescindersi.

L’appello va pertanto respinto.

La mancata costituzione dell’appellato esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

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