Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-02, n. 202105633

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-02, n. 202105633
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105633
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 05633/2021REG.PROV.COLL.

N. 00675/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. del 10 Ottobre 2018, non costituita in giudizio;

nei confronti

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15 luglio 2021 il Cons. G L B e data la presenza dell'avvocato Satta Flores, per il deposito delle note formulate ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 70/2020, e richiamato dall’art. 25 d. l. n. 137/2020, convertito in l. 176/2020, del d.l. 183/2020, convertito in l. 21/2021, e del d.l. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS- contro il Ministero della Giustizia e nei confronti della controinteressata -OMISSIS- con l’intervento ad opponendum del Consiglio Superiore della Magistratura, per l’annullamento del provvedimento di cui al verbale del 16.10.2020 della commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. del 10 ottobre 2018, adottato all’esito della prova orale sostenuta dalla ricorrente, con il quale questa è stata ritenuta non idonea e dunque esclusa dal concorso, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi il prospetto riassuntivo allegato al verbale e la valutazione deliberata dalla commissione esaminatrice, nonché i verbali dove sono fissati i criteri di formulazione delle domande delle prove orali.

1.1. La ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, del r.d. n. 1860 del 1925 e del d.lgs. n. 160 del 2006, oltre che della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., e l’eccesso di potere sotto diversi profili perché la commissione non aveva previamente predisposto un elenco di domande da sottoporre ai concorrenti né aveva sorteggiato le domande durante l’espletamento della prova orale, così ledendo la par condicio dei concorrenti e determinando l’illegittimità della prova e del suo esito.

1.2. La sentenza - dato atto della costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura – ha ritenuto il ricorso infondato per le seguenti ragioni:

- la disciplina delle prove, scritte e orali, del concorso in magistratura ha carattere speciale rispetto alla normativa generale applicabile ai concorsi pubblici, con la conseguenza che non si possono ritenere obbligatori la predeterminazione e il sorteggio delle domande previsti per i concorsi pubblici dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994;

- la sentenza del C.G.A.R.S. n. 944 del 2020, richiamata dalla ricorrente, non era “ applicabile al caso di specie ”, in quanto l’art. 5 del bando del concorso de quo richiamava la normativa speciale ma non l’art. 12 del detto d.P.R. n. 487 del 1994;

- quest’ultimo era richiamato soltanto dall’art. 10, relativo ai titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria finale;

- l’indicazione del d.P.R. n. 487 del 1994 nel preambolo del bando non era sufficiente a ritenere richiamato anche l’art. 12 per lo svolgimento delle prove orali.

1.3. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state compensate atteso “ il carattere controverso della questione ”.

2. Avverso la sentenza -OMISSIS- ha avanzato appello con un unico motivo, articolato in più censure.

2.1. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

2.2. All’udienza del 15 luglio 2021 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memoria e di note di passaggio in decisione da parte dell’appellante.

3. Con l’unico motivo ( Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del bando di concorso, dell’art. 12 del d.P.R.

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