Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2021-02-19, n. 202101481
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Testo completo
Pubblicato il 19/02/2021
N. 01481/2021REG.PROV.COLL.
N. 00754/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2021, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Ufficio speciale ricostruzione Comuni del Cratere, in persona dei rispettivi legali rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il Consorzio Sella 3, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato N D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma, previa sospensione,
della sentenza del TAR Abruzzo, sede de L’Aquila, sezione I, 25 giugno 2020 n.250, che ha pronunciato sul ricorso n. 337/2014 R.G. proposto
per l’annullamento:
a) del provvedimento 14 gennaio 2020 prot. n. 278, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere ha respinto l’istanza di contributo per la ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 presentata dal Consorzio Sella 3 il giorno 1 luglio 2015 al prot. normalizzato n. AQ-SCO-E-03066 del Comune di Scoppito (AQ);
b) del preavviso di diniego 26 novembre 2019 prot. USRC 7958;
e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e richiamati;
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
In particolare, la sentenza ha accolto la domanda di annullamento e respinto la domanda di risarcimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Sella 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente;
dato atto che vi è comunque la possibilità di pronunciare, come si pronuncia, sentenza in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
- si controverte dei contributi richiesti dal Consorzio intimato appellato per la ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto dell’Umbria del 6 aprile 2009;
- uno dei primi interventi normativi di emergenza in materia, ovvero l’ordinanza della Presidenza del Consiglio 1 novembre 2009 n.3820 ha previsto all’art. 7 comma 3 che “ In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti ”, e al successivo comma 4 che “ Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in consorzio obbligatorio ”;
- va chiarito per comprendere i fatti di causa che il complesso degli interventi necessari per rimettere in sicurezza un’immobile danneggiato da un terremoto dipende, come è logico, dalle condizioni in cui è venuto a trovarsi, sintetizzate nell’espressione tecnica “ esito di agibilità ”;per definire l’esito di agibilità di un immobile, l’unità minima alla quale il concetto va riferito è poi rappresentata dai singoli edifici, i quali “ sono intesi come unità strutturali di tipologia costruttiva ordinaria ( tipicamente quella in muratura, in c.a. o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi ” (così il manuale in materia del Servizio sismico nazionale);
- la semplice lettera della citata OPCM 3820/2009, oltre alla comune logica, fa poi capire che un aggregato edilizio consta di più edifici, ai quali possono corrispondere diversi esiti di agibilità, che quindi vanno documentati uno per uno;
- ciò posto, il Consorzio ricorrente appellante si è costituito ai sensi dell’OPCM citata con atto del Comune di Scoppito 11 novembre 2010 prot. n.8311, per provvedere ai lavori di cui si è detto per “l’aggregato edilizio individuato dal Comune di Scoppito con atto 8204 del giorno 8 novembre 2010” (doc. 1 in I grado ricorrente appellato);
- il Comune di Scoppito, come pacifico, è uno dei Comuni colpiti dal terremoto di cui si tratta, denominati collettivamente “Comuni del Cratere”;
- successivamente, sono intervenuti l’art. 67 ter comma 3 del d.l. 22 giugno 2012 n.83 convertito nella l. 7 agosto 2012 n.134 e il regolamento attuativo D.P.C.M. 4 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2013. L’art. 67 ter citato, nel testo vigente all’epoca dei fatti, al comma 1 ha stabilito che “ A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione” e di conseguenza al comma 2 ha istituito “due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere ” e stabilito che tali uffici “ curano… l’istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ”. A sua volta, il D.P.C.M. attuativo ha previsto per quanto interessa all’art. 2 comma 3 che “ la domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale ”;
- il Consorzio ricorrente appellato ha quindi fatto riferimento, per ottenere il contributo per la ricostruzione, all’Ufficio speciale intimato appellante;
- con il preavviso di diniego 26 novembre 2019 indicato in epigrafe, l’Ufficio ha comunicato al Consorzio ha evidenziato che “non risulta agli atti. presente la documentazione relativa alla definizione degli esiti univoci di agibilità di tutti gli edifici ricadenti nell'aggregato di cui trattasi” ed ha ricordato la necessità di acquisirla prima della domanda di contributo (doc. 13 in I grado ricorrente appellato);
- pur dopo le controdeduzioni del Consorzio (doc. 14 in I grado ricorrente appellato), l’Ufficio ha pronunciato il diniego, con il provvedimento impugnato 14 gennaio 2020 prot. n. 278 di cui in epigrafe (doc. 15 in I grado ricorrente appellante), per le stesse ragioni di cui sopra;
- con la sentenza a sua volta meglio indicata in epigrafe, il TAR, per quanto qui interessa, ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio contro questo diniego quanto alla domanda di annullamento;in motivazione ha osservato che risulterebbe “dai grafici progettuali che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, l’edificio è unico, in considerazione della non divisibilità del fabbricato oggetto di intervento, non avendo alcun rilievo la suddivisione interna nelle varie unità immobiliari, in base alla conformazione che caratterizza il fabbricato” e che ciò comporterebbe “che tale obbligo di redazione delle schede va assolto, come correttamente posto in essere dal ricorrente, mediante la presentazione di un’unica scheda”, ovvero quella già presentata all’Ufficio;
- contro questa sentenza, l’Ufficio ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo di travisamento del fatto e di violazione dell’art. 67 ter d.l. 83/2012 sopra citato e delle relative norme di attuazione. In sintesi estrema, l’Ufficio ricorda che l’unità di intervento alla quale va riferito l’esito di agibilità è l’edificio e non l’aggregato, che nel caso di specie il Consorzio si riferisce ad un aggregato e che esso sia composto da un solo edificio risulterebbe solo da una documentazione di parte, che il TAR ha erroneamente valorizzato senza che su di essa mai si sia pronunciata, come invece necessario, l’amministrazione competente;
- il Consorzio resiste, con memorie entrambe del giorno 15 febbraio 2021 e chiede in via preliminare che l’appello sia dichiarato improcedibile, perché l’amministrazione si sarebbe rideterminata a suo favore, con il provvedimento 29 ottobre 2020 (doc. 21 appellato), che gli ha riconosciuto il contributo, se pure in misura minore. Chiede comunque che la domanda cautelare sia respinta, perché sulla base della sentenza appellata non si possono eseguire lavori di nessun genere, i quali richiedono distinte e ulteriori autorizzazioni. Chiede comunque che l’appello sia respinto nel merito, e ripropone i due motivi dichiarati assorbiti in I grado, così come segue;
- con il primo motivo riproposto, deduce la violazione dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n.241, in quanto il preavviso di diniego è stato notificato ai tecnici progettisti, ma non al consorzio in quanto tale;
- con il secondo motivo riproposto, deduce difetto di motivazione sul diniego;
- l’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte;
- preliminarmente, va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello dedotta dalla difesa del Consorzio, così come sopra. In generale, per giurisprudenza costante, che come tale non necessita di particolari citazioni, da un lato l’amministrazione, in questo caso appellante, ha sempre un interesse a difendere in giudizio la legittimità dei propri provvedimenti;dall’altro lato, un’acquiescenza alla decisione di I grado non si può presumere, e deve risultare da atti ed espressioni non equivoche. Applicando questi criteri al caso di specie, il provvedimento 29 ottobre 2020 cui il Consorzio si riferisce non presuppone affatto l’illegittimità del provvedimento per cui qui è causa, ma al contrario ridetermina il contributo proprio sul presupposto della legittimità del diniego originario. Il provvedimento stesso poi non contiene alcuna volontà di rinunciare all’appello, che anzi ritiene non proposto, né di accettare senza riserve la sentenza di I grado, dato che appare adottato a seguito di ottemperanza. L’espressione “senza che residui alcuna possibilità di contraddittorio” in esso contenuta è poi nel contesto atecnica, è suscettibile di varie interpretazioni, e quindi non va letta come acquiescenza;
- ciò posto, l’appello dell’amministrazione è fondato nel merito. Come si è detto, il diniego impugnato presuppone che l’immobile per cui è causa sia un aggregato, e non un edificio, nei significati tecnici delle espressioni che si sono illustrati, e si tratta di un’ipotesi corretta, dato che il consorzio è stato costituito con riguardo appunto ad un aggregato, individuato come tale con atto del Comune che non consta impugnato (doc. 1 in I grado ricorrente appellato, cit.). Ad un aggregato, e non ad un edificio singolo, si riferiscono poi i tecnici del consorzio nel corso del procedimento, senza mai sostenere che ciò sia errato e che invece di unico edificio si tratti, in particolare nella scheda tecnica (doc. 9 in I grado ricorrente appellato) e nella corrispondenza intercorsa (doc. 12 in I grado ricorrente appellato), ove si parla di più “edifici” e nella memoria presentata dopo il preavviso di diniego (doc. 14 in I grado ricorrente appellato, cit.). Il tema è affrontato solo in corso di giudizio di I grado, nel momento in cui il Consorzio produce una relazione sulle “Motivazioni che hanno indotto i tecnici alla determinazione della consistenza strutturale del fabbricato prefigurato come un unico edificio”. Si tratta però, come correttamente rileva la difesa dell’amministrazione, di un atto di parte, in nessun modo controllato o approvato dall’Ufficio competente;
- vanno respinti anche i due motivi assorbiti e riproposti, poiché il preavviso di diniego è stato indirizzato ai tecnici, che risultano in base a fatti concludenti e univoci rappresentanti sostanziali della parte, e per quanto si è detto la motivazione del diniego è del tutto esauriente;
- la particolarità della controversia, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese;