Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501198

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501198
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501198
Data del deposito : 9 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05905/2013 REG.RIC.

N. 01198/2015REG.PROV.COLL.

N. 05905/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5905 del 2013, proposto da M M, rappresentato e difeso dagli avvocati P A e G I, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, via Nizza, n. 56;

nei confronti di

P R;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - Sezione I n. 10 del 10 gennaio 2013, resa tra le parti, concernente esclusione dalla graduatoria per l'erogazione di contributo per il sostegno all'imprenditoria giovanile


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avvocato Giacomo Valla, su delega dell'avvocato P A e l’avvocato Francesco Verrastro, su delega dell'avvocato M B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale n. 291 del 9 marzo 2009, disponeva l’archiviazione della domanda di contributo per il sostegno all’imprenditoria giovanile a valere sulla misura IV.10 del POR Basilicata 2000/2006 - pubblicato sul BUR n. 27 del’1°luglio 2008 - presentata da M M.

2.- Secondo la Regione Basilicata il premio non era erogabile, in quanto “… la superficie di Ha 7.04.16 ricompresa in agro di Canosa di Puglia non può essere presa in considerazione perché trattasi di terreni fuori regione…la rimanente superficie di Ha 2.46.90 in agro di Lavello (PZ) non garantisce il raggiungimento di una U.L.U. (1.800 ore) e la redditività in base ai parametri di euro 6.972,00”).

3.- Con ricorso al TAR Basilicata M M impugnava la determinazione di archiviazione, deducendo violazione e falsa applicazione del bando;
dell’articolo 3.8 del POR 2000/2006 Misura IV. 10 del Regolamento CE n. 448/04, in particolare dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
eccesso di potere per manifesta ingiustizia, palese incongruità, omessa o carente istruttoria, disparità di trattamento, in quanto l’archiviazione della domanda sarebbe stata disposta malgrado la sussistenza dei requisiti (residenza nella Basilicata;
titolarità di azienda agricola iscritta presso la camera di commercio di Potenza;
titolarità di azienda agricola iscritta ai fini fiscali presso l’Agenzia delle entrate di Melfi) sull’erroneo assunto che non garantirebbe l’impiego annuo di 1.800 ore lavorative, laddove tra ore destinate al frutteto (pari a 1.234,5) e ore lavorative destinate alle colture cerealicole (pari a 752,072) garantirebbe un monte ore di 1.992, superiore al minimo richiesto, nel mentre sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che l’azienda agricola comprenda anche terreni siti nell’agro della Puglia.

4.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con la sentenza n. 10 del 10 gennaio 2013 respingeva il ricorso, ritenendo che dal bando si evincerebbe che la condizione di una unità di lavoro uomo dovrebbe essere realizzata dalla superficie agraria aziendale ricadente nel territorio lucano e che l’interessato per giustificare la deroga a tale previsione avrebbe dovuto porre a sostegno dell’istanza di finanziamento la valutazione di un organo indipendente rispetto all’autorità di gestione attestante la sussistenza dei benefici in favore della Regione Basilicata.

5.- Con atto di appello notificato il 20 giugno 2013, M M ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento o la riforma per i motivi dedotti in primo grado e riproposti in veste critica.

6.- La Regione Basilicata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, assumendo che:

a) la particolare situazione dell’azienda agricola del ricorrente che comprenderebbe anche terreni localizzati nella Regione Puglia, imponeva la valutazione e determinazione proporzionale dei benefici che sarebbe spettata ad un organo indipendente, sicché in mancanza di tale valutazione non poteva che comportare l’inammissibilità della domanda;

b) la maggiore estensione dei terreni dell’azienda agricola ricadeva nella Regione Puglia, sicché né l’incremento occupazionale, né la maggiore produttività avrebbe riguardato il territorio lucano.

Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi e alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014, il giudizio è stato assunto in decisione.

7.- L’appello è fondato e va accolto.

8.- L’ammissibilità in via di principio delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali che si svolgano in più regioni è espressamente prevista e disciplinata dal Regolamento CE n. 448 del 10 marzo 2004.

Tale Regolamento pur prevedendo che “ Di norma le operazioni cofinanziate devono aver luogo nella regione cui si riferisce l’intervento”, in deroga al principio generale, al punto 2), stabilisce che “ Quando la regione cui si riferisce l’intervento, beneficerà in tutto o in parte dell’operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accetta dall’autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell’ambito della procedura stabilita al punto 3…”.

I punti 2.2 e 2.3 stabiliscono, tra l’altro, e per quanto qui di interesse, che “ l’operazione deve essere localizzata in zona NUTA III dello Stato membro contigua alla regione cui si riferisce l’intervento” e che “la spesa massima ammissibile…viene determinata pro rata in proporzione dei benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all’autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell’intervento e degli effetti previsti…”.

La normativa citata corrisponde all’articolo 12 del Regolamento CE 1685 del 2000, richiamato nel bando e successivamente sostituito dal Regolamento CE n. 448 del 2004.

Ne consegue che la circostanza della localizzazione dell’operazione anche nella Regione Puglia non era di per sé preclusiva del beneficio ed imponeva all’autorità di gestione solamente di valutare il ricorrere di circostanze meramente fattuali.

9.- Le disposizioni regolamentari citate erano vincolanti per la Regione sia perché il regolamento CE era richiamato nel bando di gara, sia perché essendo l’atto recante la disciplina generale in materia di contributi e agevolazioni comunitarie, ne costituiva parte integrante, sicché le disposizioni del bando non potevano che essere interpretate in coerenza con la norma regolamentare che disciplina direttamente la Misura IV.10.

Inoltre, il programma operativo regionale 2000 – 2006 della Regione Basilicata richiamato nel bando che ne illustra le “direttive attuative per l’erogazione del premio per il primo insediamento” tra i riferimenti normativi della misura IV.10 “Sostegno dell’imprenditoria giovanile” indica il Completamento di Programmazione approvato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 28 novembre 2000.

Il Completamento di Programmazione prevede a sua volta che la misura IV.10 è disciplinata anche dal Regolamento CE n. 449 del 2004, sicché anche in via mediata la disciplina del regolamento integra il bando de quo .

Ne consegue la illegittimità dell’archiviazione della domanda del ricorrente in presenza della previsione del punto 2.3 del Regolamento CE n. 448 del 2004, che prevede che le operazioni cofinanziate possano avvenire anche al di fuori della regione cui si riferisce l’intervento e che l’operazione può essere accetta dall’autorità di gestione a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, ovvero, in altri casi, che le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento, previa la valutazione e determinazione proporzionale dei benefici da rimettere ad un organo indipendente.

10.- Assume la sentenza impugnata che era onere dell’interessato “ acquisire e porre a sostegno della propria istanza di finanziamento la valutazione di un organo indipendente attestante la sussistenza dei benefici in favore della Regione Basilicata… ”.

L’assunto è infondato, atteso che il Regolamento CE pone a carico dell’autorità di gestione la valutazione anche delle previste deroghe e delle condizioni di ammissibilità previste ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.

Spetta quindi a tale autorità, nella qualità di soggetto responsabile, dare corso al procedimento amministrativo onde acquisire il parere dell’organo indipendente.

Peraltro nel nostro ordinamento vige il principio dettato dall’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, in base al quale ove il procedimento consegua ad un’istanza del privato, l’amministrazione è tenuta a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso e di acquisire, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 ter ogni ulteriore atto necessario (“ Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse..”).

11.- Fermo dunque, che il bando non stabiliva che l’azienda agricola del giovane agricoltore dovesse ricadere interamente nel territorio lucano, non può essere condivisa nemmeno la considerazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale “ la localizzazione dei terreni viene in rilievo in rapporto alla quantità di ore lavorative che ciascuna porzione di proprietà esprime in favore di un territorio regionale o di un altro. Del resto, non deve essere trascurato che tra le finalità generali dell’intervento di sostegno de quo vi è quello di far nascere nuove imprese nel territorio e l’inserimento di giovani disoccupati”.

Trattasi, infatti, di criterio che non emerge dal bando di gara e non è nemmeno richiamato nel provvedimento di archiviazione.

Il beneficio è concesso al giovane agricoltore e non richiede altri requisiti oltre quelli indicati nel bando, dei quali il ricorrente risulta essere in possesso, atteso che il soggetto beneficiario è residente nella Basilicata;
iscritto all’INPS di Potenza, alla Camera di Commercio di Potenza e all’Agenzia delle Entrate di Potenza.

12.- Quanto alle altre condizioni, richieste dal punto n.

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