Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2013-03-20, n. 201301007

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2013-03-20, n. 201301007
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301007
Data del deposito : 20 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00956/2013 REG.RIC.

N. 01007/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00956/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2013, proposto da:


Comune di Ariccia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso Marco Perricone in Roma, via Monte Senario, 98;


contro

società Centro Grassi Ariccia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R F e B C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Regina Margherita, 46;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 4442/2012, resa tra le parti, concernente l’acquisizione delle opere abusivamente realizzate;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Centro Grassi Ariccia s.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 il Cons. C B e uditi per le parti gli avvocati Magistri e l'avvocato Frascaroli;


Rilevato, pur nella sommarietà propria della delibazione cautelare, che l’originaria domanda cautelare non sembra supportata da sufficienti elementi di sostegno in relazione alla superficie complessiva degli abusi commessi;

considerato, pertanto, che in riforma dell’ordinanza impugnata va respinta l’originaria domanda cautelare;

preso atto che il giudice di primo grado ha fissato l’udienza di merito per il 5 dicembre 2013;

considerato che la società appellata è ancora in possesso dell’area;

considerato, altresì, che va disposto che il Comune di Ariccia non modifichi la situazione in atto fino al 5 dicembre 2013, consentendo in tal modo lo svolgimento dell’attività d’impresa;

ritenuto che i particolari profili della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

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