Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304182
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 04182/2023REG.PROV.COLL.
N. 08398/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8398 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2017 il signor -OMISSIS- (C.le Magg. Sc. E.I.) ha chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano l’annullamento:
- del decreto di sospensione precauzionale dal servizio del Ministero della Difesa, Direzione generale del personale militare I^ Reparto, III^ Divisione, prot. MDGMIL REG 2017 0577975 del 23.10.2017;
- dell’atto di revoca della concessione dell’alloggio di servizio ASC del 06.11.2017 ad opera del Comandante del Reggimento logistico “-OMISSIS-”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
2. Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:
- con atto del 29 settembre 2016 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bolzano chiedeva il rinvio a giudizio del C.le Magg.Sc. E.I. -OMISSIS-, imputato per il reato di cui all’art. 609- quinquies c.p. (“-OMISSIS-”) e per il reato di cui all’art. 527, comma 2, c.p.(“-OMISSIS-”), con l’aggravante di aver commesso il fatto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori;
- con nota del 15 novembre 2016 la Procura della Repubblica comunicava al Reggimento Logistico “-OMISSIS-”, Ufficio Maggiorità e Personale, la suddetta richiesta di rinvio a giudizio;
- all’esito dell’udienza preliminare, il ricorrente (come da egli stesso esposto) veniva rinviato a giudizio;
- con atto del 12 luglio 2017 il Comandante del Reggimento logistico “-OMISSIS-”, proponeva al Comando Truppe Alpine la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 916 del d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare - T.U.O.M.);
- lo stesso giorno, il Comandante del Reggimento comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale;
- in data 24 luglio 2017, il ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, presentava memoria difensiva;
- in data 28 settembre 2017, il Comandante delle Truppe Alpine esprimeva parere di concordanza alla suddetta proposta;
- con decreto del 23 ottobre 2017 il Direttore della 3a Divisione del I° Reparto della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa disponeva la sospensione precauzionale dall’impiego del ricorrente, a titolo facoltativo, ai sensi dell’art. 916 del T.U.O.M., con conseguente riduzione alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo;
- con atto del 6 novembre 2017, il Comandante del Reggimento Logistico “-OMISSIS-” disponeva la revoca della concessione dell’alloggio ASC n. 42, ubicato presso la palazzina “-OMISSIS-”, all’interno della caserma -OMISSIS-, con effetto immediato.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione di legge: violazione art. 916 del T.U.O.M., in relazione all’art.866 del T.U.O.M.; difetto di motivazione in ordine ai presupposti di diritto dell’impugnato provvedimento.
II. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà dell’azione della P.A.; sviamento di potere; adozione tardiva dell’atto cautelare, in assenza dei presupposti di urgenza, e carenza di potere in concreto; illegittimità derivata dell’atto di revoca dell’alloggio di servizio.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. -OMISSIS- del 25 luglio 2018 il Trga di Bolzano ha rigettato il ricorso.
6 Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS- per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere all’appello.
8. Con ordinanza n. 6105 del 17 dicembre 2018 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
9. All’udienza del 13 aprile 2023 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con un unico motivo di appello si lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt. 866 e 916 T.U.O.M.; irragionevolezza della motivazione; sviamento di potere; eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine alle emergenze processual–penali.
1.1 Sotto un primo profilo l’appellante sostiene che:
- la sospensione precauzionale prevista dall’art. 916 del T.U.O.M. mira alla salvaguardia del prestigio dell’Amministrazione e dell'autorevolezza dell'esercizio delle funzioni pubbliche;
- in materia l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità, ma questo aggrava l'onere di dar conto della valutazione comparativa degli interessi in gioco, in cui, in relazione alla specificità del caso concreto, emerge anche la posizione professionale del dipendente;
- nel contemperamento tra la tutela del prestigio dell'Amministrazione e l'interesse legittimo del militare, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al principio di proporzionalità, verificando se, tenuto conto della specifica vicenda, la misura sia effettivamente