Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-18, n. 201005864

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-18, n. 201005864
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005864
Data del deposito : 18 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01185/2005 REG.RIC.

N. 05864/2010 REG.DEC.

N. 01185/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2005, proposto da:
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;



contro

D S;



per la riforma

della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I n. 01068/2004, resa tra le parti, concernente ASSEGNO COMPENSATIVO DEL PASSAGGIO DA SCUOLA PROVINCIALE PAREGGIATA A SCUOLA STATALE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Marcella Colombati e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tar del Piemonte il prof. Silvio Dilirio espone che è stato nominato insegnante di ruolo in data 1.1.1987 presso l’istituto professionale odontotecnici di Alessandria gestito dalla Provincia, legalmente riconosciuto; che l’istituto è stato “pareggiato” dal 1.9.1989 e che con decreto del 12.6.1995 è stato “statizzato” con passaggio del ricorrente (insieme ad altri docenti) dai ruoli provinciali ai ruoli statali; che all’atto del passaggio gli è stata riconosciuta l’anzianità di servizio soltanto dal 1.9.1989 (data di decorrenza del pareggiamento) invece che dal suo inserimento nei ruoli provinciali (1.1.1987).

Rivendica quindi il diritto all’esatto computo dell’anzianità nonché all’assegno ad personam che gli competerebbe, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 202 del t.u. n. 3 del 1957, per compensare la diminuzione della retribuzione patita all’atto del trasferimento nei ruoli statali.


2. Con la sentenza n. 1068 del 2004 il Tar per il Piemonte ha accolto il ricorso per la parte relativa alla spettanza dell’assegno ad personam (pari alla differenza tra quanto percepito al momento del passaggio e quanto spettante nella nuova posizione), ricavabile dall’art. 202 del t.u. n. 3 del 1957 che, ad avviso del giudicante, conterrebbe un principio generale applicabile ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 29 del 1993, tutte le volte in cui il mutamento non derivi dalla volontà del dipendente, ma sia conseguenza di una diversa organizzazione dell’amministrazione.

Ha invece dichiarato inammissibile la pretesa al riconoscimento di una migliore anzianità di servizio anteriore al momento del passaggio nei ruoli dello Stato ( e cioè dal 1987, data della decorrenza nei ruoli provinciali, e non dal 1989 che è la data del pareggiamento dell’istituto tecnico), per mancata tempestiva impugnazione del decreto di incardinamento nei ruoli statali, debitamente notificato il 23.1.1998, nel quale era stata opportunamente specificata l’anzianità riconosciuta ai fini del nuovo inquadramento (otto anni invece dei pretesi dieci anni); ciò per la pacifica natura dell’atto di inquadramento come provvedimento autoritativo (a fronte del quale la posizione del dipendente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo) da impugnare negli ordinari termini di decadenza. Il ricorso di primo grado era stato notificato soltanto in data 4.5.1999 e quindi oltre i termini decadenziali.


3. La sentenza è appellata dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, in relazione all’accoglimento parziale del ricorso di primo grado.

L’appellante osserva che la vertenza non si incentrava sull’applicabilità dell’art. 3, comma 57, della legge n., 537 del 1993, perché la principale questione che si poneva

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