Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-07-31, n. 200904857

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-07-31, n. 200904857
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200904857
Data del deposito : 31 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07176/2002 REG.RIC.

N. 04857/2009 REG.DEC.

N. 07176/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2002, proposto da:
F V, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso Renato Pedicini in Roma, via F. D'Ovidio, 83;
D'Aria Anna Maria, Conte Renato;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
M F, rappresentato e difeso dagli avv. C G, Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Roma, viale Parioli, 67;

per la riforma

della sentenza del Tar Campania - Napoli: sezione III n. 03527/2002, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO PROVVISORIO RIVENDITA TABACCHI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il Cons. P L L e uditi per le parti l’avv. Ricciardelli, l’avv. Lamberti e l’avv. dello Stato Noviello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con atto notificato il 28 agosto – 4 settembre 2002, depositato il 4 settembre 2009, i signori Violante Fantini, Anna Maria D’Aria e Renato Conte hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania n. 3527/2002, che aveva in parte accolto ed in parte respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal signor Fabio M per l’annullamento dei provvedimenti dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli relativi alla limitazione della proroga di trasferimento provvisorio, per inagibilità dei locali, di una rivendita di generi di monopolio gestita nel Comune di Piedimonte Matese, nonché per l’annullamento degli ulteriori atti relativi alla sospensione della somministrazione dei generi in questione e di reiezione dell’istanza di trasferimento definitivo della rivendita nel chiosco prefabbricato, sito nella centrale Via Vincenzo Caso, dove era stata da ultimo esercitata l’attività in via provvisoria.

2. - Il T.A.R. aveva anzitutto dichiarato inammissibile l’atto di intervento dei controinteressati signori Fantini, D’Aria e Conte, titolari di rivendite poste nella zona, in quanto non notificato alle parti in causa;
aveva quindi esaminato con priorità, in ordine logico, le censure rivolte avverso il provvedimento in data 27 dicembre 2001, di reiezione della succitata istanza di trasferimento definitivo, e le aveva respinte tenendo presente la conformità di tali determinazioni alla disciplina dettata in materia;
aveva, infine, accolto le doglianze avverso gli altri atti impugnati, in considerazione della situazione di difficoltà in cui si era trovato l’interessato per il reperimento di altro locale idoneo e per l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative, mentre, per quanto riguarda la sospensione della somministrazione dei generi di monopolio, non aveva ravvisato la sussistenza dei relativi presupposti in presenza di un trasferimento soltanto provvisorio della rivendita.

3. - Nell’atto di appello proposto dai suddetti controinteressati si contestano, in primo luogo, la statuizione di inammissibilità del loro intervento in primo grado, richiamandosi la circostanza che l’originario ricorrente aveva provveduto a notificare anche a loro le impugnative successive al ricorso principale, proposte con i motivi aggiunti;
si eccepisce, poi, il difetto di interesse a dolersi dei primi provvedimenti impugnati, che limitavano temporalmente l’utilizzazione delle sede provvisoria della rivendita, atteso che il ricorrente aveva ormai manifestato l’intento di ottenere il trasferimento definitivo;
si contesta nel merito, infine, la parte della sentenza appellata con cui sono state riconosciute fondate le doglianze del ricorrente signor M.

4. - Quest’ultimo, con atto notificato il 2 ottobre 2002, depositato il successivo 8 ottobre, ha proposto ricorso incidentale per impugnare la sentenza in parola nella parte in cui aveva respinto i motivi aggiunti notificati il 25 febbraio 2002 avverso il provvedimento in data 27 dicembre 2001, di reiezione dell’istanza di trasferimento definitivo, insistendo sui motivi di illegittimità di tale atto già dedotti in primo grado.

5. - Le parti hanno ribadito, con memorie, le rispettive tesi difensive.

6. – Tanto premesso, può ora passarsi all’esame dell’appello principale.

6.1. - Rileva preliminarmente la Sezione che non appare fondato il primo motivo dedotto dai controinteressati odierni appellanti, secondo cui sarebbe erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento da essi spiegato in primo grado, per la mancata notifica alle parti in causa: come espressamente indicato dall’art. 22, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, infatti, la notifica della domanda di intervento “alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all’organo che ha emanato l’atto impugnato” costituisce presupposto imprescindibile ai fini della costituzione del rapporto processuale.

Risulta, tuttavia, che in seguito l’originario ricorrente aveva in realtà provveduto a notificare ai presentatori dell’irrituale atto di intervento le ulteriori impugnative proposte mediante motivi aggiunti, individuando evidentemente i predetti come soggetti controinteressati, e questi ultimi avevano a loro volta replicato con apposite memorie;
in tal modo, quindi, pur non sanandosi la invalidità dell’atto di intervento, veniva comunque a porsi concretamente in essere, sia pure ex novo, un formale rapporto processuale tra le parti. In relazione a ciò può opportunamente notarsi che, pur se tale specifica questione non viene prospettata dagli appellanti, appare in effetti erronea la mancata indicazione, nell’epigrafe della sentenza di primo grado, dei nominativi dei predetti controinteressati.

6.2. - La Sezione è poi dell’avviso che possa prescindersi dalla eccezione di difetto di interesse alle impugnazioni proposte in primo grado dal signor M avverso gli atti limitativi del trasferimento provvisorio, valutate positivamente dal T.A.R. (che aveva consentito in concreto il trasferimento in discorso concedendo le misure cautelari chieste dall’interessato): ciò in quanto appaiono fondate le censure dedotte al riguardo dagli appellanti.

6.3. - Va ricordato, in primo luogo, che il signor M, avendo realizzato nel 1998 un chiosco prefabbricato nella centrale Via Vincenzo Caso del Comune di Piedimonte Matese, aveva chiesto il trasferimento “provvisorio” in tale sede della sua rivendita di tabacchi, posta alla distanza di circa m. 1750, sul presupposto che si rendevano necessari lavori di adeguamento dei locali della rivendita stessa. A seguito di ciò l’Amministrazione di Monopoli di Stato concedeva tale trasferimento con atto in data 18 febbraio 2000 e, dopo la reiterata revoca di tale atto (con atti sospesi dal T.A.R.), in base ad un provvedimento del 25 gennaio 2001 consentiva una proroga fino al 31 marzo 2001. Successivamente, con provvedimento in data 11 aprile 2001, l’Amministrazione respingeva la domanda di ulteriore proroga, e tale atto veniva sospeso in via cautelare fino al 31 dicembre 2001 con ordinanza di questo Consiglio n. 4763/2001 (cui l’Amministrazione si è adeguata con provvedimento in data 10 settembre 2001). Con provvedimento in data 27 dicembre 2001, infine, l’Amministrazione ha opposto diniego all’istanza del signor M intesa ad ottenere il trasferimento definitivo della rivendita nei locali di Via Vincenzo Caso.

6.4. - Come accennato sopra, il T.A.R. aveva ritenuto fondate le doglianze relative ai riferiti dinieghi di proroga del trasferimento provvisorio sul presupposto della prospettata esigenza di prosecuzione dell’attività di rivendita fino al completamento dei lavori ed all’ottenimento delle relative autorizzazioni.

6.5. – Osserva preliminarmente il Collegio che, come puntualmente segnalato anche in primo grado dagli attuali appellanti, in base alle circolari della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 61500 del 16 maggio 1996 e n.04/63406 del 25 settembre 2001, il trasferimento “provvisorio” delle rivendite dei generi di monopolio è consentito limitatamente ad un anno e, quindi, nel caso in esame il detto termine era ormai decorso fin da febbraio 2000. Né appare condivisibile l’obiezione formulata nella memoria dell’attuale ricorrente incidentale signor M, che ritiene tale limite applicabile solo nel caso di trasferimento “volontario” e non quello “necessario”, come sarebbe qualificabile quello ora in questione, essendo tale assunto chiaramente smentito dalla predetta circolare del 16 maggio 1996, secondo cui tale termine viene fissato proprio per i “casi di forza maggiore”.

A tal proposito non può non rilevarsi, peraltro, che l’Amministrazione aveva chiaramente precisato, con provvedimento in data 1° aprile 2001, che la inagibilità dei locali, dichiarata dall’interessato, non era di per sé elemento idoneo a giustificare il trasferimento temporaneo (oltre i termini consentiti), e che pertanto in mancanza di altro locale disponibile, poteva essere inoltrata richiesta di chiusura temporanea della rivendita per il tempo necessario ad ultimare gli interventi manutentivi in corso.

Per quanto concerne tali lavori, tuttavia, gli stessi non hanno avuto seguito, come sottolineato dagli appellanti, ed il signor M ha infine chiesto il trasferimento definitivo proprio per la riscontrata indisponibilità ed inidoneità del locale originario della rivendita.

6.6. - Ciò posto appaiono errate le considerazioni svolte dal primo giudice il quale, sulla base della situazione di necessità dedotta dell’istante, ha concluso nel senso della concedibilità di ulteriori proroghe del trasferimento temporaneo senza darsi carico dei limiti posti al riguardo e senza neppure rilevare, d’altronde, il comportamento dilatorio dell’interessato che non risultava essersi doverosamente attivato, come era suo preciso onere, per superare le difficoltà connesse alla inadeguatezza del locale dove aveva esercitato l’attività di rivendita di generi di monopolio.

6.7. Per quanto riguarda l’ulteriore questione oggetto di appello, relativa all’accoglimento da parte del T.A.R. della censura del signor M avverso il provvedimento in data 10 maggio 2001, di sospensione della somministrazione di generi di monopolio, si rileva che è intervenuta la cessazione della materia del contendere, in quanto tale provvedimento era stato revocato con provvedimento in data 10 luglio 2001, come emerge dalla nota dell’Amministrazione prot. n. 013422 in data 11 luglio 2001, acquisita agli atti del giudizio.

6.8. - Nei sensi di cui sopra, pertanto, l’appello principale deve essere accolto.

7. - Deve ora passarsi all’esame del ricorso incidentale proposto dal signor M avverso la parte della sentenza che aveva respinto le sue doglianze rivolte contro il provvedimento in data 27 dicembre 2001, relativo al diniego del trasferimento definitivo.

7.1. - Non appare condivisibile l’eccezione degli appellanti principali di inammissibilità dei tale gravame, che si limiterebbe a reiterare le difese già svolte in primo grado, potendosi ricavare dalle deduzioni dell’interessato i motivi di censura rivolti alle contrarie statuizioni del primo giudice.

7.2. - E’ chiaramente priva di pregio la doglianza relativa all’asserito superamento, in base alla disciplina sull’attività di commercio dettata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dei criteri relativi alle distanze per le rivendite dei generi di monopolio, atteso che la materia dei monopoli di Stato è soggetta ad una disciplina particolare, di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale riguardante il settore commerciale;
come indicato all’art. 4, comma 2, punto b) del citato decreto legislativo, infatti, il decreto stesso non si applica “ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio”.

A questo proposito è il caso di chiarire che l’avverbio “esclusivamente” vale a sottolineare che il solo fatto di rivendere generi di monopolio non può naturalmente esimere il rivenditore che commerci anche altri generi dal sottostare alle regole proprie di tale diversa attività, ferma restando, ovviamente, l’applicazione anche della normativa specifica per la rivendita dei generi di monopolio.

Va aggiunto, ancora, che neppure possono sollevarsi dubbi di legittimità del regime di monopolio dei tabacchi, finalizzato a particolari finalità di natura fiscale, avendo la Corte costituzionale riscontrato la conformità di tale regime ai principi fondamentali della vigente Costituzione (v. Corte Cost. 3 agosto 1976 n. 209)

7.3. - Avverso il diniego di trasferimento l’interessato prospetta, inoltre, la errata applicazione della normativa di cui alla circolare dell’Amministrazione n. 04/63406 in data 25 settembre 2001, emanata in attuazione dell’art. 78 del D.P.R. 14 ottobre 1958, che ha regolato i trasferimenti fuori zona.

In particolare, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l’Amministrazione si è autolimitata dettando criteri vincolanti, al titolo III, paragrafo E, punto 4, della predetta circolare, nel senso di prevedere che per le rivendite ubicate nelle località sparse e per quelle poste a distanza superiore a m. 600 dalla rivendita più vicina, come nel caso di specie, il trasferimento può essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri nell’ultimo biennio;
ma tale condizione non sussisteva nel caso in esame, come evidenziato nel provvedimento impugnato i cui dati non sono stati in effetti adeguatamente confutati dall’interessato.

Né vengono dimostrati i presupposti necessari per un approfondimento istruttorio, anche con il supporto del parere di una commissione consultiva e, in ogni caso, come puntualmente rilevato dal primo giudice, non potevano neppure ammettersi deroghe, in mancanza di specifiche disposizioni in proposito, come pretenderebbe l’interessato in considerazione delle particolari necessità dal medesimo prospettate.

7.4. - Sulla scorta di quanto sopra esposto l’appello incidentale deve essere respinto, in quanto infondato.

8. - Le spese del giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere interamente compensate tra le parti.

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