Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300778

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300778
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300778
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 00778/2023REG.PROV.COLL.

N. 02282/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2020, proposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’interno - Vigili del Fuoco Socc. P. e Dif. Civile, Ministero della difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



contro

il signor G G, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;



nei confronti

dei signori Gerardo Scelsi e Roberto Zuliani, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione I, n. 1594 del 2019, resa tra le parti, concernente l’inserimento nella graduatoria relativa al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo Forestale dello Stato assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco anziché all’Arma dei Carabinieri.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor G G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere G S e udito, per la parte appellata, l’avvocato Roberto Francioso in sostituzione dell’avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n.46/2017, proposto in riassunzione innanzi al T.a.r. Puglia a seguito di ordinanza declinatoria di competenza del T.a.r. Lazio (n. 417/2017, pronunciata sull’originario ricorso n. 46/2017, integrato da motivi aggiunti), il signor G G aveva chiesto l’annullamento del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81271 del 31 ottobre 2016, nella parte in cui risulta inserito nella graduatoria riportata sub art. 3, relativa al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 81277 del 31 ottobre 2016, nella parte in cui non risulta inserito nell’allegato elenco relativo alle unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo Forestale dello Stato assegnato all’Arma dei Carabinieri.

1.1 Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti (I, II e III) ha poi impugnato gli atti conseguenti a quelli censurati con il ricorso principale in riassunzione, con cui è stato definitivamente incluso nell’elenco del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei sostituti direttori AIB e ispettori AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con qualifica di “ ispettore antincendi AIB ”.

2. A sostegno dei ricorsi aveva dedotto di aver svolto funzioni corrispondenti con quelle attribuite all’Arma dei Carabinieri, come individuate nell’art. 7 d.lgs. n.177/2016, segnatamente di vigilanza, prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi in materia ambientale, oltre che di polizia giudiziaria riportando apprezzabili risultati; ha quindi lamentato che l’Amministrazione avrebbe fatto erronea applicazione del criterio previsto dall’art. 12, comma 2 lett. b) punto 2, d.lgs. n.177/2016, in quanto inteso quale criterio derogatorio a quello di corrispondenza tra le funzioni effettivamente svolte e quelle di nuova assegnazione.

3. Costituitisi in resistenza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero

dell’interno, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha accolto parzialmente i ricorsi e, per l’effetto, ha annullato parzialmente i decreti con essi impugnati;

- ha condannato in solido i Ministeri resistenti alle spese di lite (€ 2.000,00).

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “ appare evidente l’illegittimità del trasferimento al Corpo dei vigili del fuoco di un ispettore il quale invece, nella sua pregressa attività in seno al Corpo Forestale, ha costantemente esercitato funzioni sostanzialmente riconducibili – a giudizio del Collegio - nel novero di quelle trasferite all’Arma dei carabinieri dall’art. 7 del D. L.vo (e cioè prevenzione e repressione dei reati ambientali e repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti etc. ”;

- ““… il fatto che l’interessato abbia all’epoca conseguito (quale allievo ispettore e dunque nel corso della formazione propedeutica all’ingresso nel grado) un diploma di direttore operazioni spegnimento – DOS risulta non significativo: infatti, il criterio di cui alla lettera b) n. 2 poteva operare solo in via subordinata ...”.

5. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione erariale ha interposto appello, notificato l’11 febbraio 2020 e depositato il 9 marzo 2020, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 11-32), quanto di seguito sintetizzato:

I) violazione e falsa applicazione art. 41 c.p.a. - inammissibilità del ricorso , stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i potenziali controinteressati;

II) violazione e falsa applicazione art. 8, l. 124/2015 e degli artt. 7 e 12 comma 2 d.lgs. 177/2016 – erronea percezione degli atti di causa – invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione – contraddittorietà – difetto di legittimazione passiva , non essendosi il T.a.r. avveduto che il ricorrente/appellato è stato assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non in applicazione della lettera a), ma in applicazione della successiva lettera b) del richiamato art. 12, comma 2 con conseguente necessità che il transito del personale sia legato

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