Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-25, n. 202100749

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-25, n. 202100749
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100749
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00749/2021REG.PROV.COLL.

N. 00292/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2020, proposto dalla società Meran Wind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S e B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V ed A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza- ter , n. 10691 del 3 settembre 2019, resa tra le parti, concernente il diniego all’accesso “ diretto ” ai benefici incentivanti stabiliti dal d.m. 23 giugno 2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati B C e F V, che partecipano da remoto alla discussione orale ai sensi della medesima disposizione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, sostenendo di essere titolare di due impianti eolici on-shore in bassa tensione della potenza nominale di 59 KW ciascuno (cd. “ mini-eolico ”) entrati in servizio nel corso del 2017, ha impugnato i provvedimenti del 2018 con cui il Gestore ha negato l’accesso “ diretto ” ai benefici incentivanti previsti dal d.m. 23 giugno 2016.

1.1. Il diniego è conseguito al riscontro, da parte del Gestore, di un “ artato frazionamento ”, in tesi finalizzato ad aggirare il limite di potenza (60 KW) oltre il quale non spetta più l’accesso “ diretto ”, ma è, viceversa, necessario o iscriversi al Registro informatico (nei limiti di potenza disponibili) o partecipare ad una procedura competitiva d’asta al ribasso.

1.2. Tale “ artato frazionamento ” conseguirebbe, in particolare, al fatto che i contatori dei due generatori eolici sarebbero posizionati sulla medesima particella catastale, sì che, almeno ai fini de quibus , si sarebbe in realtà in presenza di un unico impianto, con potenza complessiva superiore al limite massimo di potenza (60 KW) per l’accesso “ diretto ” ai benefici.

1.3. Del resto, tale conclusione sarebbe confermata da ulteriori “ elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti ”, che vieppiù dimostrerebbero la riconducibilità dei due generatori ad un’unica iniziativa imprenditoriale.

2. La società ha adito il T.a.r., lamentando l’illegittimità del diniego.

2.1. Costituitosi in resistenza il Gestore, il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso con l’onere delle spese (liquidate in complessivi € 2.500,00).

2.2. Il T.a.r., in particolare, ha osservato che il posizionamento sulla medesima particella catastale dei “ misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi ” (cd. misuratori di scambio, installati per misurare, proprio ai fini della quantificazione degli incentivi da riconoscere al produttore, l’energia netta immessa in rete, mentre i cd. misuratori di produzione, fisicamente prossimi all’impianto, misurano l’energia lorda generata dall’impianto) determini l’unitarietà dell’impianto, almeno ai fini de quibus : invero, secondo la vigente normativa (che si applicherebbe anche agli impianti in bassa tensione), da un lato tali misuratori di scambio farebbero parte integrante dell’impianto, dall’altro gli impianti comunque allocati sulla medesima particella catastale costituirebbero un impianto unitario.

2.3. Di converso, ha proseguito il T.a.r., non avrebbe in radice rilievo l’effettiva ubicazione di tali misuratori, posto che, ai sensi del d.m. 23 giugno 2016, la necessità dell’ubicazione a monte del punto di connessione alla rete elettrica sarebbe stabilita per i soli “ trasformatori ”, non anche per i “ misuratori ”.

2.4. Del resto, la conformazione dell’impianto e, quindi, le soluzioni tecniche per la connessione alla rete sarebbero rimesse (o, comunque, conseguirebbero) alle libere determinazioni dell’interessato.

2.5. Inoltre, ha aggiunto il T.a.r, il Gestore avrebbe riscontrabili ulteriori “ elementi integrativi ” a sostegno dell’assunta unitarietà sostanziale degli impianti, quali l’identità delle date di richiesta del titolo autorizzativo (6 agosto 2015), la coincidenza delle date di entrata in esercizio dei due impianti (29 giugno 2017), l’unicità del preventivo di connessione alla rete elettrica nazionale, identificato con un unico codice di rintracciabilità, nonché la prossimità fisica dei due impianti, benché ubicati in particelle catastali distinte.

2.6. Infine, non si riscontrerebbe né la lesione dell’affidamento, posto che già il previgente d.m. 6 luglio 2012 avrebbe qualificato i misuratori di scambio come parte integrante dell’impianto, né la violazione del principio di proporzionalità, giacché “ l’eventuale presentazione di un progetto dei due impianti eolici emendato dalla coesistenza, sulla medesima particella catastale, dei contatori dell’energia rientrava – qualora tecnicamente fattibile – nella disponibilità della stessa società richiedente ” e non poteva, viceversa, essere richiesto al Gestore.

3. La società ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure avanzate in prime cure e, in particolare, osservando che:

- i due generatori sarebbero distinti strutturalmente e funzionalmente, sarebbero ubicati su particelle catastali diverse e non avrebbero un unico punto di connessione, “ in quanto i loro POD (point of delivery e, cioè, il punto in cui la Buonvento consegna l’energia prodotta alla E-distribuzione) sono identificati da codici differenti ”;

- i relativi lavori di costruzione sarebbero iniziati nel vigore del precedente d.m. 6 luglio 2012, “ facendo affidamento sulla possibilità di accedere direttamente agli incentivi ai sensi dell’art. 4 del citato decreto ministeriale ”;

- i misuratori di scambio, lungi dal costituire parte integrante dell’impianto, farebbero viceversa “ parte della sola porzione di connessione che collega l’impianto con la rete nazionale, come del resto confermato dal fatto che tali apparati rientrano nella sola ed esclusiva proprietà e disponibilità del

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