Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-12-10, n. 201206281

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-12-10, n. 201206281
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206281
Data del deposito : 10 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09049/2008 REG.RIC.

N. 06281/2012REG.PROV.COLL.

N. 09049/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2008, proposto da:
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. S V, C D B, con domicilio eletto presso S V in Roma, via Emilia n. 88;

contro

Eco - Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A M, M A, con domicilio eletto presso A M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Arpa-Ag.Reg.Prevenzione e Proteziona Embientale Veneto;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO: SEZIONE III n. 01947/2008, resa tra le parti, concernente sospensione autorizzazione esercizio smaltimento rifiuti anche pericolosi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati P. Chirulli su delega di S. Vinti, L. Mazzeo su delega di A. Manzi.;


Rilevato, in punto di fatto, che:

-con la sentenza appellata il Primo Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta Eco Energy spa, ha annullato il provvedimento del Settore delle Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 36610/07 del 10 maggio 2007, con il quale era stata disposta la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata in favore di detta società;

-il Tribunale ha ritenuto fondata la censura con la quale la parte ricorrente aveva dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale di cui all’articolo 210, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in ragione dell’omesso inoltro di una nuova diffida a seguito del riscontro di fatti nuovi rispetto a quelli in origine addebitati e dell’omessa motivazione in ordine all’effettivo adeguamento della società appellata agli addebiti formulati;

-il Collegio di prima istanza, con riguardo a detto ultimo aspetto, ha infatti ritenuto che la norma citata sancisca un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della misura della sospensione o revoca dell’autorizzazione, aggiungendo che detta progressione implica la necessaria specificazione, in seno alla motivazione del provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell’attività, delle ragioni per le quali la diffida non è ritenuta sufficiente ad ottenere l’immediata rimozione delle irregolarità riscontrate;

-da tali premesse si è tratto il corollario dell’illegittimità dell’ordine di sospensione, adottato, in violazione di detto canone di gradualità, senza il conforto di congrua motivazione;

Ritenuto, in punto di diritto, che l’appello proposto dalla Provincia di Venezia è meritevole di accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:

-secondo il condivisibile orientamento ermeneutico di questo Consiglio (sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8049), riferito alla formulazione dell’art. 28, comma 4 d.lg. 22 del 1997, identica al tenore, ratione temporis vigente, dell’art. 210, comma 4., del D.Lgs. n. 152/2006, la diffida, lungi dal costituire misura amministrativa autonoma e logicamente prioritaria rispetto alle più gravi determinazioni dell’ordine di sospensione e della revoca, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-nel caso di specie l’amministrazione provinciale, in conformità al paradigma normativo, ha adottato il provvedimento di sospensione all’esito del procedimento inaugurato dall’inoltro della diffida (decreto provinciale 4 dicembre 2006, n. 88534), recante la puntuale contestazione della violazione degli articoli 6, 7 e 31 del decreto provinciale 6 agosto 2004, n. 51677, come modificato dal decreto provinciale 17 dicembre 2004, n. 85093, e caratterizzato dalla conseguente esplicazione del contradditorio procedimentale;

-l’esame della documentazione in atti consente di ritenere infondate anche le censure di difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione in quanto l’ordine di sospensione, anche in forza del richiamo degli accertamenti all’uopo espletati e degli atti procedimentali intervenuti, dà ampia contezza del non viziato iter logico seguito dall’amministrazione per pervenire alla conclusione della fondatezza dei rilievi mossi in sede di diffida e dell’inidoneità delle tesi difensive spiegate dalla società nel corso del procedimento a giustificare o escludere le irregolarità riscontrate in sede istruttoria;

-gli accertamenti effettuati a seguito dell’incendio del 28 dicembre 2006 non richiedevano la formulazione di una nuova diffida in quanto hanno consentito di verificare la mera perpetuazione dei comportamenti già contestati e autonomamente riscontrati;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento e che, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata si deve respingere il ricorso di primo grado;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi