Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-04, n. 201600016

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-04, n. 201600016
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600016
Data del deposito : 4 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07925/2015 REG.RIC.

N. 00016/2016REG.PROV.COLL.

N. 07925/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7925 del 2015, proposto da
W P s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via degli Avignonesi, 5;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Invitalia spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero D'Amelio e G S, con domicilio eletto presso l’avv. Piero D'Amelio in Roma, Via Porta Pinciana, 6;

per

l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI , n. 5938/2013, resa tra le parti, di riforma parziale della sentenza del Tar Basilicata n. 94/2009, in tema di revoca di provvedimento di ammissione ad agevolazioni finanziarie;
e per

l’annullamento della delibera n. 2478, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 8313 del 14 maggio 2015, con la quale Invitalia ha revocato le agevolazioni concesse alla società W P;


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e D'Amelio;

premesso e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

richiamati gli atti e i documenti di causa e, in particolare, la memoria Invitalia del 15 ottobre 2015 per quanto riguarda il riepilogo dell’articolata vicenda, anche processuale, qui controversa;

ritenuta la propria (giurisdizione e) competenza a decidere esclusivamente sul primo motivo del ricorso odierno, basato sulla violazione dell’art. 21 –septies della l. n. 241 del 1990 -nullità del provvedimento dell’Agenzia del 14 maggio 2015 –elusione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5983 del 2013;

considerato al riguardo quanto segue.

1.In via preliminare va rilevato che questa Sezione, con la sentenza n. 5938 del 2013, ha accolto l’appello della società W P (v. punti 6.2. e 6.3. della motivazione, da pag. 5 a pag. 8) giudicando fondati il I e il IV motivo d’appello, basati su erroneità e insufficienza della motivazione del provvedimento di revoca del 2003, in quanto la società appellata aveva basato il provvedimento di revoca impugnato sul mancato avvio degli investimenti e sulla mancata sottoscrizione dell'atto di adesione e d'obbligo.

Va perciò rilevato, per ciò che riguarda dette motivazioni, che la società appellante non poteva procedere ai succitati adempimenti, in quanto la società appellata - pur avendo legittimamente svolto le attività istruttorie legate alla richiesta di modifica della localizzazione dell'impianto - non ha ritenuto di concludere il procedimento medesimo, avviato dalla società appellante con l'istanza del 27 aprile 1994, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d.m. n. 224 del 1992.

Quanto precede non ha permesso a quest'ultima di dare avvio all'investimento autorizzato né di sottoscrivere l'atto di adesione e d'obbligo, la cui stipula usualmente avviene al recepimento della prima tranche di agevolazioni: la società appellata non poteva, pertanto, motivare il provvedimento di revoca impugnato sulla base delle citate inadempienze.

In altri termini, la società appellata, per poter correttamente fondare la revoca delle agevolazioni concesse sulla base delle suesposte inadempienze, avrebbe dovuto preliminarmente concludere il procedimento relativo all'autorizzazione al trasferimento dell'impianto de quo… (p.

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